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25 gennaio 2024
Sì all'oscuramento rapido dei siti pirata che trasmettono eventi in diretta
Il TAR Lazio respinge il ricorso presentato da Assoprovider contro la disciplina prevista dall'AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.
La Redazione
Niente da fare per Assoprovider - Associazione Provider Indipendenti, la società che ha impugnato e chiesto l’annullamento di una serie di provvedimenti dell’AGCOM che danno attuazione alla protezione tempestiva del copyright in rete, tra cui quello che istituisce la piattaforma c.d. Piracy shield.
 
Il TAR Lazio, con sentenza n. 1223 del 22 gennaio, ha infatti respinto le censure alla disciplina mosse dalla ricorrente, sia in relazione alla conformità al diritto comunitario, sia per quanto riguarda la proporzionalità dei rimedi previsti.
 
Dopo l’okey alla legge anti-pirateria della scorsa estate e i rinvii delle scorse settimane, la piattaforma Piracy Shield potrà quindi entrare in azione.
 
In particolare, il Giudice amministrativo ritiene che la previsione di un termine di 30 minuti in capo ai provider per inibire l’accesso a siti internet che diffondono abusivamente contenuti, il potere di disabilitazione costituisce null’altro che una piana applicazione delle disposizioni e dei principi posti a tutela del diritto d’autore, affermati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria. 
 
L’azione dell’Autorità, in tal caso, risulta «finalizzata a fornire strumenti di rapido intervento nei confronti dei fenomeni massivi di violazioni del diritto d’autore online, ma non in conflitto – né, tantomeno, in regime di alternatività o, addirittura, di sostituzione – con l’esercizio della funzione giurisdizionale, come dimostrano le previsioni afferenti all’archiviazione del procedimento nell’ipotesi in cui l’interessato adisca l’autorità giudiziaria».
 
Nell’applicazione della disciplina del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, infatti, è stato necessario istituire un bilanciamento tra i diversi diritti in gioco, cioè, certo, la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, ma, non secondariamente, il diritto alla privacy e l’accesso dei cittadini alla cultura e ad internet, alla luce di quanto sancito dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di comunicazioni elettroniche.
 
In conclusione, la disciplina oggetto del contendere, anche a seguito delle modifiche ad essa apportate, è da considerare legittima, rispondendo all’interesse pubblico prevalente, ossia la tutela del diritto d’autore.
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