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26 gennaio 2024
Sulla certificazione dei contratti di appalto negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati: la nota INL

Questa la tematica della nuova nota INL del 24 gennaio 2024 che fa esplicito riferimento al D.P.R. n. 177/2011, fornendo chiarimenti in merito all'obbligatorietà della certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in detti ambienti in regime di appalto o subappalto.

La Redazione

Con la nota n. 694 del 24 gennaio 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene per fornire alcuni chiarimenti in merito alle problematiche legate all'obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, D. Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.

In relazione a ciò, l'INL richiama le seguenti disposizioni rilevanti in materia:

legislazione

  • L'art. 2 d.P.R. n. 177/2011 che stabilisce che ogni attività di lavoro presso ambienti sospetti di inquinamento o confinati possa essere svolta solo da imprese o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti stabiliti dallo stesso articolo, ovvero:
  • Il comma 1, lett. c), il quale prevede quali requisiti obbligatori la presenza di personale impiegato sulla specifica attività in misura non inferiore al 30% della forza lavoro con esperienza minima almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con altre tipologie contrattuali o di appalto, a patto che in tal caso i relativi contratti siano stati preventivamente certificati.

In tal senso, l'INL ricorda che qualora l'impiego di personale avvenga mediante contratto di appalto, è necessario certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall'appaltatore, anche se si tratti di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma non sarà altresì necessario certificare il contratto “commerciale” di appalto.

esempio

Come si spiega nella nota, se l'intento del Legislatore fosse stato quello di rendere obbligatoria la certificazione dei contratti di lavoro in tutti i casi di esternalizzazione dell'attività produttiva (compresi i contratti di appalto, e non solo di subappalto), lo avrebbe esplicitamente previsto.

Fatta questa premessa, l'INL precisa che l'organo di certificazione a cui fare riferimento è il luogo ove si svolge l'attività, quando ci si rivolga ad un soggetto che ha una competenza territoriale come l'INL, le Province, gli Enti bilaterali, ecc… Quando invece ci si rivolga alle Università o alle Fondazioni Universitarie non sussiste alcun problema di competenza a livello territoriale, poiché tali Organi possono certificare a livello nazionale. In tal senso è opportuno sottolineare che l'attività istruttoria svolta dalla Commissione di certificazione non si limita alla verifica dell'esistenza dei requisiti organizzativi, dovendo anche approfondire sul possesso del DURC in capo alle imprese, sull'applicazione integrale del CCNL e sugli adempimenti compiuti dal committente con riferimento alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

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