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29 gennaio 2024
Inammissibile l'atto di appello proposto senza l'allegazione della dichiarazione o della elezione di domicilio dell'imputato
Nel caso di specie, il difensore di parte ha poi prospettato davanti alla Cassazione questioni di legittimità costituzionale in ordine alle nuove norme introdotte dall'art. 33, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 150/2022.
La Redazione
La Corte d'Appello dichiarava inammissibile, per violazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.c., l'atto d'appello presentato da un'avvocata contro la pronuncia di primo grado che aveva condannato il suo cliente, assente al processo, del reato ex art. 385 c.p..

precisazione

Motivazione: l'impugnazione era stato proposta senza l'allegazione della dichiarazione o della elezione di domicilio dell'imputato, nonché senza l'allegazione dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dallo stesso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

La professionista ricorre in Cassazione lamentando che le suddette nuove norme, introdotte dall'art. 33, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 150/2022, si porrebbero in contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost, in quanto, tra le altre, limitano l'attività defensionale nei diversi gradi di giudizio e il diritto a far riesaminare la decisione da un giudice superiore.
 
Con sentenza n. 3365 del 26 gennaio 2023, la Sesta sezione Penale respinge il ricorso, dichiarando  manifestamente infondate le prospettate questioni di legittimità costituzionale.

La volontà del legislatore della riforma è stata quella di «scongiurare la possibilità che, all'esito del giudizio di impugnazione, l'imputato assente possa dolersi di non essere stato messo concretamente a conoscenza della esistenza dello stesso giudizio». L'avere prescritto che, a pena di inammissibilità, l'atto di impugnazione presentato rispettivamente dalla parte privata, dal relativo difensore oppure dal difensore dell'imputato giudicato in assenza, debba rispettivamente contenere gli indicati allegati, vale a garantire il diritto dell'interessato a conoscere l'effettivo e valido svolgimento del processo in un grado superiore.
 
Ciò detto, le disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia nell'art. 581 cit., non comportando una limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma regolando le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà spettante al suo difensore, non si pongono direttamente in contrasto:
  • né con il principio costituzionale della inviolabilità del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost.;
  • né con il principio della presunzione di non colpevolezza operante fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di cui all'art. 27, secondo comma Cost.;
  • né con il diritto ad impugnare ogni sentenza, riconosciuto dall'art. 111, settimo comma, Cost..
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