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31 gennaio 2024
Il condomino ha interesse ad agire in giudizio contro un abuso edilizio?
Il Consiglio di Stato precisa che il requisito della vicinitas è intrinseco nella qualità di condomino ma non assorbe quello dell'interesse ad agire, che va dimostrato in concreto.
La Redazione
Tizia impugna la sentenza del TAR per l'Emilia Romagna che ha dichiarato in parte improcedibile e in parte accolto il ricorso proposto da tre condomine al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento recante la “fiscalizzazione” dell'abuso edilizio da lei realizzato.
 
Tra più motivi, l'impugnante lamenta che la qualifica di mere condomine delle suddette tre, in quanto integrante il solo requisito della vicinitas, non sarebbe di per sé sufficiente a provare l'interesse al ricorso, nel caso di specie mancante.
 
Con sentenza n. 806 del 22 gennaio 2024, il Consiglio di Stato fa alcune precisazioni sulla questione.

  • Il requisito della vicinitas, quale condizione della legittimazione ad agire, è intrinseco nella qualità di condomino ma non assorbe quello dell'interesse ad agire, che va dimostrato in concreto, anche in corso di causa.

precisazione

Esso, tuttavia, sussiste ogniqualvolta l'intervento contestato sia una sopraelevazione, e il condomino lamenti il pregiudizio all'aspetto architettonico dell'edificio, giusta l'operatività in tali ipotesi dell'art. 1127, commi 2 e 3, c.c. operatività dell'art. 1127 c.c..

  • Seppur la sanzione acquisitiva al patrimonio dell'ente, in caso di inottemperanza dell'ordine di demolizione dell'abuso edilizio, operi «di diritto», non è possibile prescindere dagli adempimenti formali necessari al fine di addivenire al trasferimento di proprietà, che necessita di un titolo

precisazione

Il mancato accertamento dell'inottemperanza, unitamente peraltro all'adozione di atti e/o comportamenti della PA incompatibili con l'esercizio di tale potestà acquisitiva, possono escludere la colpevolezza del proprietario, non determinando il trasferimento della proprietà, ferme restando le responsabilità dei funzionari.

  • Lo stato legittimo dell'immobile è altra cosa rispetto alla sua consistenza originaria e va desunto dall'ultimo titolo di legittimazione rilasciato. Se un titolo edilizio esiste ed è proprio lo “scostamento” dallo stesso e la sua richiesta di sanatoria ad attivare il procedimento sanzionatorio, non è possibile riferirsi ad una ipotetica situazione preesistente al titolo stesso, salvo introdurre una forma di improprio e generalizzato condono di tutte le modifiche intervenute medio tempore, legittimate o meno.
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