In particolare, sono previste delle modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento e misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese in crisi.
Si è svolta ieri la riunione n. 68 del Consiglio dei Ministri. Di seguito le principali novità approvate.
Piccole e medie imprese in crisi
È stato approvato un decreto legge relativo a misure per il sostegno e l'accesso allaliquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
Alle imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria delle imprese è concessa a titolo gratuito, senza valutazione, la garanzia del Fondo
I crediti vantati dalle imprese o dai cessionari nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria sono prededucibili ex art. 6 CCII (ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti).
L'INPS riconosce per il 2024 un'integrazione al reddito ai lavoratori subordinati, impiegati da datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese.
Magistratura ordinaria
Al riguardo, è stato approvato un disegno di legge che introduce modifiche e integrazioni alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.
Il ddl opera una revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari già in servizio (alla data di entrata in vigore del
In particolare, la disciplina introdotta riguarda i seguenti aspetti:
- orario di lavoro di 40 ore settimanali per i magistrati che hanno optato per il regime di esclusività e di 16 ore settimanali, pari a due giorni a settimana, per i magistrati che non hanno optato per il regime di esclusività;
- permessi, assenze e congedi, con previsione dell'applicazione ai magistrati confermati del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto funzioni centrali, relativo al personale dell'amministrazione giudiziaria, con conseguente regolazione del periodo di comporto;
- destinazione in supplenza, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, che può essere disposta nei limiti definiti dalla norma e in presenza di eccezionali esigenze di servizio;
- ferie, con previsione della disciplina dell'impegno dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e del correlativo diritto al godimento del periodo di riposo, fissando un regime analogo a quello previsto per i magistrati onorari assunti dopo l'entrata in vigore della riforma;
-
trasferimenti a domanda dei magistrati onorari confermati nell'ambito del distretto di Corte d'Appello presso cui esercitano le funzioni, con applicabilità al magistrato onorario confermato delle agevolazioni previste dalla
L. n. 104/1992 ; - procedura di valutazione di idoneità professionale, regime di responsabilità disciplinare (con estensione del sistema disciplinare previsto per i magistrati ordinari), ipotesi di decadenza dall'incarico per inosservanza del regime di incompatibilità o dell'impegno lavorativo assunto e di sospensione del rapporto del magistrato onorario confermato per motivi familiari, concorsuali, elettorali o per l'espletamento di incarichi politici o incarichi amministrativi, temporaneamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie;
- adeguamento al costo della vita del compenso, secondo un meccanismo analogo a quello previsto per i magistrati ordinari e riscatto delle annualità di esercizio delle funzioni onorarie con oneri a carico dell'interessato.
Quanto al regime economico, è prevista:
- l'introduzione di una disciplina del compenso, non più parametrata a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III, ma definita in via autonoma.
- la corresponsione di un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato:
- erogato in tredici mensilità, di euro 58.840 per i magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via esclusiva;
- erogato in dodici mensilità, di euro 20.000 per i magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva.
Quanto al regime previdenziale e fiscale, si recepisce il sistema (iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata) già introdotto dal
Vengono inoltre disciplinate funzioni e compiti dei magistrati onorari confermati, con differenziazione tra “giudici onorari” e “viceprocuratori onorari” e si chiarisce che l'applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio è ammessa solo ricorrendo esigenze temporanee o situazioni emergenziali.
Si stabilisce, infine, la rimessione nei termini per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari che non l'avessero presentata. Quanto all'opzione per l'esclusività, si prevede, in via generale, che i magistrati confermati possono chiedere di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo e, in via transitoria, tale richiesta può in ogni caso essere esercitata nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.
Garante dei diritti delle persone con disabilità
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che istituisce il Garante dei diritti delle persone con disabilità.