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6 marzo 2024
In Gazzetta le nuove disposizioni sul regime previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento

Esse sono contenute nel Decreto 22 gennaio 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in G.U. n. 54/2024.

di La Redazione

È stato pubblicato in G.U. n. 54/2024 il Decreto 22 gennaio 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante «Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento».
In particolare, il decreto disciplina le modalità con le quali i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.

Ai fini della tutela previdenziale, i magistrati onorari sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, c. 26, della L. n. 335/1995.
I medesimi magistrati che abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa. La Cassa non sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli, mantenendo attiva la posizione assicurativa in essere.

Il mantenimento della posizione assicurativa presso la Cassa forense comporta il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa calcolate sul reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini IVA, ovvero, ove previsto, il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa minime.

Il magistrato onorario non può ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla gestione separata dell'INPS che dalla Cassa forense e, all'atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito all'esclusività della prestazione a carico di un solo ente.

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