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5 febbraio 2024
Escluso un autonomo contributo unificato in caso di reclamo avverso l’ordinanza di condanna del testimone non comparso

Lo stesso vale per il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art. 30 DPR n. 115/2002. Lo ha stabilito il Ministero della Giustizia in risposta al quesito sottopostogli tramite il canale Filo diretto.

La Redazione

Tramite il canale Filo diretto, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della Lucania ha formulato al Ministero della Giustizia il seguente quesito:

precisazione

deve essere versato un autonomo contributo unificato nel caso in cui sia proposto reclamo avverso l'ordinanza che condanna il testimone, non comparso all'udienza, al pagamento di una pena pecuniaria, ex art. 255 c.p.c.?

Secondo il Dirigente, trattandosi di reclamo avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione relativa a violazioni processuali civili, è «dovuto il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia (anticipazione forfettaria dei privati ex articolo 30 T.U. spese di giustizia e, eventuali, diritti di copia)».

Il Ministero della Giustizia risponde al quesito con il provvedimento del 26 gennaio 2024.
In via preliminare, ripercorre l'art. 255, c. 1, c.p.c.:

legislazione

«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro».

L'ordinanza che irroga la pena pecuniaria può essere reclamata secondo le modalità stabilite dall'art. 179 c.p.c.. Dal tenore della norma appena citata può dedursi che il reclamo proposto contro l'ordinanza che irroga la pena pecuniaria non ha le caratteristiche di “procedimento” autonomo e, pertanto, non può essere assoggettato al pagamento di un ulteriore contributo unificato, diverso da quello già versato per la causa principale.

Alla luce di quanto osservato, il Ministero conclude nei seguenti termini:

esempio

«Il reclamo avverso l'ordinanza di condanna del testimone al pagamento della pena pecuniaria, per mancata comparizione all'udienza, non è assoggettato ad autonomo contributo unificato né al pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. 115/2002. Diversamente, i diritti di copia restano dovuti in base alla normativa generale del citato Testo Unico, in mancanza di specifica esenzione».

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