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13 maggio 2024
Il Ministero della Giustizia risponde ad alcuni quesiti in tema di contributo unificato

Nello specifico, è stato chiesto di chiarire quale sia il termine entro cui deve essere richiesto il rimborso del contributo unificato pagato con modalità non telematiche e se le istanze rivolte al Presidente del tribunale ex artt. 482, 513, 519 e 545 c.p.c. siano da assoggettare al pagamento del contributo unificato.

di La Redazione

Con due provvedimenti del 3 maggio 2024, il Ministero della Giustizia ha risposto a due quesiti in merito al contributo unificato.
Nello specifico:

  1. il Presidente del Tribunale di Legge ha chiesto di chiarire quale sia il termine entro cui deve essere richiesto il rimborso del contributo unificato pagato con modalità non telematiche;
  2. il Presidente della Corte di appello di Bologna ha chiesto di chiarire se le istanze rivolte al Presidente del tribunale di cui agli articoli 482, 513, 519 e 545 c.p.c. siano da assoggettare al pagamento del contributo unificato.

Primo quesito: termine entro cui richiedere il rimborso del contributo unificato pagato con modalità non telematiche

Il termine di decadenza di trenta giorni fissato dall'art. 192, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002, per il rimborso del contributo unificato, deve trovare applicazione nelle sole ipotesi di pagamento avvenuto senza fare ricorso alla piattaforma tecnologica PagoPA: in tali casi, come specificato nella circolare DAG n. prot 60831.U del 17.03.2023, il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui il contributo sia stato (nuovamente) versato con le modalità indicate dall'art. 192, comma 1, d.P.R. n. 115/2002.

Nei casi diversi da quello sopra considerato, quali contemplati dalla circolare n. 33 del 2007, nonché nelle altre ipotesi che possono dare vita al diritto al rimborso, il termine di decadenza resta quello di due anni fissato dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992.

Secondo quesito: assoggettabilità delle istanze ex artt. 482, 513, 519 e 545 c.p.c. al contributo unificato

Con le istanze formulate ai sensi e per gli effetti degli art. 482,513,519 e 545 c.p.c. vengono instaurati dei procedimenti giurisdizionali a tutti gli effetti, autonomi e distinti dalla successiva (e non indefettibile) procedura di esecuzione forzata.

Di conseguenza, tali procedimenti devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 e dell'importo forfettario di euro 27 previsto dall'art. 30 del medesimo testo unico.

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