
Nello specifico, è stato chiesto di chiarire quale sia il termine entro cui deve essere richiesto il rimborso del contributo unificato pagato con modalità non telematiche e se le istanze rivolte al Presidente del tribunale ex artt. 482, 513, 519 e 545 c.p.c. siano da assoggettare al pagamento del contributo unificato.
Con due provvedimenti del 3 maggio 2024, il Ministero della Giustizia ha risposto a due quesiti in merito al contributo unificato.
Nello specifico:
- il Presidente del Tribunale di Legge ha chiesto di chiarire quale sia il termine entro cui deve essere richiesto il rimborso del contributo unificato pagato con modalità non telematiche;
- il Presidente della Corte di appello di Bologna ha chiesto di chiarire se le istanze rivolte al Presidente del tribunale di cui agli
articoli 482, 513, 519 e545 c.p.c. siano da assoggettare al pagamento del contributo unificato.
Primo quesito: termine entro cui richiedere il rimborso del contributo unificato pagato con modalità non telematiche
Il termine di decadenza di trenta giorni fissato dall'
Nei casi diversi da quello sopra considerato, quali contemplati dalla circolare n. 33 del 2007, nonché nelle altre ipotesi che possono dare vita al diritto al rimborso, il termine di decadenza resta quello di due anni fissato dall'
Secondo quesito: assoggettabilità delle istanze ex artt. 482, 513, 519 e 545 c.p.c. al contributo unificato
Con le istanze formulate ai sensi e per gli effetti degli
Di conseguenza, tali procedimenti devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 e dell'importo forfettario di euro 27 previsto dall'art. 30 del medesimo testo unico.