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6 febbraio 2024
Processo Tributario Telematico: nuove funzionalità per le impugnative delle ordinanze cautelari di I° grado
Nel PTT sono state implementate le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da depositare, al fine di consentire il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle CGT di I° grado.
La Redazione
Nel PTT sono state implementate le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da depositare, al fine di consentire il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado. 
 
L'adeguamento delle funzionalità del Processo Tributario Telematico è stato reso necessario per dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, contenute nell'art. 47, c. 4, del D.Lgs. n. 546/92, modificato di recente dall'art. 1, c. 1, lettera s), n. 4), del D.Lgs. n. 220/2023. 
In particolare, è previsto che l'ordinanza cautelare collegiale emessa dalla competente CGT di I° grado può essere impugnata dinanzi alla CGT di II° grado, mentre l'ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo dinanzi alla medesima CGT di I° grado in composizione collegiale. 
Dette impugnative si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato dal giorno successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023, ossia dal 4 gennaio 2024.
 
Per procedere con il deposito delle nuove impugnative, nella home page del PTT, dalla voce INVIO NIR - RICORSO - ALTRI ATTI, è possibile selezionare la CGT competente e quindi la tipologia di deposito:
 
  • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE MONOCRATICA DI PRIMO GRADO, per i reclami dinanzi alla CGT di I° grado;
  • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE COLLEGIALE DI PRIMO GRADO, per le impugnazioni dinanzi alla CGT di II° grado.
 
Il sistema chiederà l'inserimento dei dati necessari per il deposito, tra i quali, quelli relativi al ricorso di merito: RG del ricorso ed estremi dell'ordinanza cautelare da impugnare. Al pari del deposito degli atti principali, anche per le nuove impugnative è obbligatorio apporre la firma digitale, mentre per gli eventuali allegati la firma digitale è facoltativa.
Al termine della procedura di deposito e dei controlli di validità previsti sui file trasmessi, il sistema assegnerà un numero di registro generale, che per questa tipologia di procedimenti sarà superiore a 200.000.
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