Trattasi della visita medica di cui all'art. 41, comma 2, lett. e-ter), D. Lgs. n. 81/2008, cui debbono sottoporsi dunque solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria al momento del rientro al lavoro.
L'istanza di interpello è avanzata dalla Direzione Risorse Umane dell'Università degli Studi di Milano, la quale ha chiesto il parere della Commissione circa l'interpretazione della disposizione legislativa che prevede che un soggetto, anche se non esposto né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo, debba essere sottoposto a visita medica prima di rientrare a lavoro dopo 60 giorni di assenza per malattia.
Con l'interpello n. 1/2024, la Commissione competente presso il Ministero del Lavoro richiama innanzitutto il quadro normativo in materia, interamente racchiuso nel
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Ciò richiamato, per rispondere al quesito, la Commissione evidenzia il recente orientamento della Corte di Cassazione sul tema, secondo cui la norma va letta nel senso che
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«la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica». |
Detto ciò, è chiaro allora che
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solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbono essere sottoposti a visita medica per verificare l'idoneità alla mansione al rientro al lavoro. |