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7 febbraio 2024
Solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono sottoporsi a visita medica dopo 60 giorni di malattia

Trattasi della visita medica di cui all'art. 41, comma 2, lett. e-ter), D. Lgs. n. 81/2008, cui debbono sottoporsi dunque solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria al momento del rientro al lavoro.

La Redazione

L'istanza di interpello è avanzata dalla Direzione Risorse Umane dell'Università degli Studi di Milano, la quale ha chiesto il parere della Commissione circa l'interpretazione della disposizione legislativa che prevede che un soggetto, anche se non esposto né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo, debba essere sottoposto a visita medica prima di rientrare a lavoro dopo 60 giorni di assenza per malattia.

Con l'interpello n. 1/2024, la Commissione competente presso il Ministero del Lavoro richiama innanzitutto il quadro normativo in materia, interamente racchiuso nel D. Lgs. n. 81/2008:

legislazione

  • Anzitutto la definizione di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 2;
  • L'art. 18, nella parte relativa agli obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente, che comprendono anche quello di nominare il medico competente per effettuare la suddetta sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge o quando venga richiesto dalla valutazione dei rischi, e nella parte in cui prevede a carico del medesimo l'aggiornamento delle misure di prevenzione con riguardo ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro nonché l'obbligo di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti a mansioni lavorative specifiche senza giudizio di idoneità;
  • L'art. 41 sulla sorveglianza sanitaria che prescrive alla lett. e-ter) del comma 2 che essa deve comprendere anche una visita medica precedente alla ripresa al lavoro in seguito all'assenza per motivi di salute che si sia protratta per oltre 60 giorni continuativi, allo scopo di verificare l'idoneità alla mansione del lavoratore.

Ciò richiamato, per rispondere al quesito, la Commissione evidenzia il recente orientamento della Corte di Cassazione sul tema, secondo cui la norma va letta nel senso che

giurisprudenza

«la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica».

Detto ciò, è chiaro allora che 

attenzione

solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbono essere sottoposti a visita medica per verificare l'idoneità alla mansione al rientro al lavoro.

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