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12 febbraio 2024
Il sesso non fa eccezione, sì all’adozione in casi particolari per il genitore sociale

L'apertura arriva dal Tribunale per i minorenni di Trento che ripercorrendo la normativa nazionale e la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU ha accolto la richiesta di adozione proveniente dal genitore non biologico nei confronti del minore nato attraverso ricorso alla maternità surrogata.

La Redazione

La vicenda

Protagonisti della vicenda all'esame del Tribunale per i Minorenni di Trento sono due uomini legati sentimentalmente che dopo una convivenza decidevano di sposarsi all'estero e di trascrivere poi il matrimonio in Italia sotto forma di unione civile. Poco prima della trascrizione, i due avevano deciso di intraprendere un progetto genitoriale e dunque ricorrevano alla maternità surrogata con una donna statunitense, che non andò a buon fine.
Dopo mesi di lutto, i due iniziavano un nuovo percorso che terminò con la nascita del minore del quale uno dei due (il genitore non biologico) chiede l'adozione ai sensi dell'art. 44, lett. d), L. n. 183/1984.
A fondamento della loro richiesta, i coniugi evidenziano la necessità di regolarizzare la posizione giuridica del piccolo in modo tale che entrambi potessero essere considerati genitori per lo Stato italiano, anche per via delle condizioni di salute precarie del padre biologico.
In tal senso, i servizi sociali competenti riferiscono che il richiedente è una persona assolutamente idonea e adeguata a prendersi cura del minore, sottolineando il solido legame affettivo che si era venuto a creare tra i due. Inoltre, sempre secondo i servizi sociali, il minore appare sereno, attivo e ben curato ed esterna la sua situazione familiare senza alcun problema apertamente con i compagni e con gli amici, essendosi pienamente inserito nel contesto sociale di riferimento.

La normativa di riferimento

Come evidenzia il Tribunale per i minorenni di Trento con la sentenza in commento, secondo l'ordinamento italiano il legame genitoriale può avere origine da un procedimento adottivo che consente al richiedente di sostituire il legame biologico con il minore con l'attribuzione giuridica della responsabilità genitoriale.
Referente principale in tal senso è senza dubbio la L. n. 183/1984 che elenca tassativamente i casi che consentono l'instaurazione giuridica del legame genitoriale, prevedendo dei casi ordinari di adozione, che di norma la escludono per le coppie same sex e per i conviventi di fatto, e dei casi particolari elencati all'art. 44, che consente l'adozione anche ai singoli e alle coppie non sposate.
Obiettivo della disposizione infatti non è quello di trovare un genitore che si prenda cura di un minore abbandonato, ma quello di tutelare e dare una sostanza giuridica a tutte quelle situazione in cui il bambino ha già chi si occupa di lui, cioè un “genitore di fatto”, tuttavia egli è privo di riconoscimento giuridico.
Proprio tale ipotesi è quella che viene in rilievo nel caso in esame.

Adozione in casi particolari e coppie same sex

Con la Legge Cirinnà le coppie formate da persone dello stesso sesso assurgono al rango di “famiglia”, offrendo all'adozione in casi particolari un substrato relazionale solido e giuridicamente tutelato. In particolare, si osserva il comma 20 dell'art. 1, dal quale si evince una clausola di salvaguardia che prevede espressamente:

legislazione

«Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

In tal modo il Legislatore ha inteso scongiurare ogni tipo di equivoco, avendo preliminarmente stabilito l'equiparazione del termine “coniuge” all'unito civilmente per poi affermare che ciò vale per le leggi in vigore tranne che per la L. n. 183/1984.
Tuttavia, è fatto salvo anche quanto consentito dall'interpretazione giurisprudenziale che si è sviluppata nel corso degli ultimi anni e che rende evidente come la L. n. 76/2016 faccia emergere la volontà del Legislatore di non delimitare più rigidamente i confini interpretativi dell'adozione in casi particolari, come risulta dalle stesse pronunce della Suprema Corte che in casi analoghi a quello di specie ha accolto la domanda di adozione ex art. 44, lett. d) aprendo alla possibilità di applicare la norma alle unioni civili, nei limiti del diritto vigente.
Del resto, anche la Corte EDU si è recentemente espressa interpretando il concetto di vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU ricomprendendovi anche il rapporto tra persone dello stesso sesso, il quale non può dunque escludersi dal diritto di famiglia.

In conclusione

Il Tribunale per i Minorenni di Trento, con la sentenza del 21 luglio 2023, apre all'adozione in casi particolare richiesta dall'istante in ossequio al principio di diritto per cui 

ildiritto

«in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 comma 20 legge 76 del 2016, l'ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussistel'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso».

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