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24 febbraio 2025
Stepchild adoption: un solo cognome ai gemelli se è frutto dell’accordo tra le due mamme

L'appellante è la madre intenzionale di due gemelli che chiede di non aggiungere il suo cognome a quello della madre biologica, ai sensi dell'art. 299, comma 1, c.c. costituzionalmente interpretato, poiché ciò è frutto dell'accordo con la compagna allo scopo di tutelare l'identità dei minori, i quali portavano solo un cognome già da 4 anni.

di La Redazione

Il caso

L'appellante è la madre adottiva di due gemelli, nati attraverso procreazione medicalmente assistita all'estero sulla base di un progetto di vita familiare condiviso con la partner, con la quale aveva contratto unione civile. Non potendo riconoscere i gemelli al momento della nascita a causa della legislazione vigente, la donna provvedeva a chiederne l'adozione ai sensi dell'art. 44, lett. d), L. n. 184/1983 (c.d. stepchild adoption), momento dal quale ai minori veniva attribuito automaticamente il suo cognome, anteponendolo al cognome della madre biologica portato fin dalla nascita dai minori.
Così ricostruita la vicenda, ciò che chiede la madre intenzionale è di non aggiungere il proprio cognome a quello già registrato, avendo preferito, di comune accordo con la madre partoriente, che i minori portassero solo il cognome di quest'ultima.
In tal senso viene allora richiesta la riforma della sentenza del Tribunale per i minorenni di Taranto, sostenendo anzitutto che debba essere assecondata la comune volontà della coppia, e poi che ciò risponde al preminente interesse dei minori alla conservazione della loro identità personale.

Considerazioni di carattere generale

La Corte d'Appello di Taranto espone anzitutto due considerazioni di carattere generale:

ildiritto

  • Posto che non è stato possibile a livello giuridico accogliere la richiesta di riconoscimento dei minori da parte dell'appellante, la necessità di apprestare comunque una tutela giuridica ai rapporti familiari sorti nell'ambito di progetti di genitorialità condivisa tra coppie same sex è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza, nazionale e sovranazionale, e può essere soddisfatta attraverso il ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari, come effettivamente avvenuto nel caso in esame. In tale contesto, si inserisce la riforma della filiazione che ha previsto l'introduzione dello status unico di figlio;
  • Prima con la sentenza n. 286/2016 e poi con la sentenza n. 131/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme dell'ordinamento che attribuivano al figlio in modo automatico il cognome del padre, affermando la regola in base alla quale i figli assumono i cognomi di entrambi i genitori, salvo che essi di comune accordo non decidano diversamente. In questo modo è stata superata definitivamente la concezione patriarcale della famiglia.

Ciò posto, si osserva come le due donne, al momento della nascita dei gemelli, a prescindere dall'esito della richiesta di riconoscimento, avessero già deciso di attribuire ai medesimi il solo cognome della madre biologica, quindi non è irragionevole la richiesta dell'appellante di non aggiungere il suo cognome a quello già assunto dai gemelli, nel rispetto dell'accordo comune con la compagna e in vista della tutela dell'identità personale dei piccoli, che già da 4 anni portavano solo un cognome.

Accolta la richiesta della madre intenzionale

Ebbene, secondo la Corte d'Appello di Taranto una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c. impone, in presenza dell'accordo tra genitori, di acconsentire alla richiesta e quindi di non aggiungere, né prima né dopo, il cognome dell'appellante a quello già portato dai gemelli.
Tale interpretazione è frutto dei riflessi della accennata sentenza n. 131/2022:

precisazione

  • Nessun effetto automatico in sede di attribuzione del cognome ai figli, prevedendo che l'adottato assuma il cognome di entrambi i genitori salvo diverso accordo teso all'attribuzione di uno solo dei cognomi;
  • Divieto di discriminazione dei minori: la sentenza ha una portata espansiva in tal senso consentendo di applicare l'art. 299 c.c. (interpretato costituzionalmente) anche all'adozione di cui all'art. 44 richiesta dal genitore intenzionale verso il figlio naturale del genitore biologico, equiparandosi la coppia unita civilmente ai coniugi uniti in matrimonio. L'esigenza che ne sta alla base è sempre la stessa: quella di tutelare l'identità personale e familiare dei figli.

Alla luce di ciò, anche nel caso in esame l'accordo delle donne deve essere rispettato, e quindi deve essere attribuito solo il cognome prescelto ai figli.
Tale scelta è coerente anche con l'art. 1, comma 20, L. n. 76/2016, poiché consentendo l'adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 Legge sull'adozione al genitore intenzionale, si consente anche la diretta applicazione dell'art. 299, comma 3, c.c., equiparandosi la condizione di “coniugi” a quella di “persone unite civilmente”.

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