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13 febbraio 2024
Aggiunto il cognome della madre al figlio unico per non privarlo di un patrimonio familiare di rilevanza storica

La sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022 non si applica ai bambini nati prima della pronuncia; d’altra parte, il figlio si troverà a vivere in uno Stato ove la regola tra i suoi pari poco più giovani sarà contraria a quella valevole prima che riflette una visione discriminatoria con effetti sull’identità personale…

La Redazione

Il Tribunale di Firenze rigettava la richiesta della madre di attribuire il suo cognome alla figlia minorenne in aggiunta a quello paterno, invocando la sentenza n. 131/2022 con la quale la Consulta aveva dichiarato illegittimo l'art. 262, comma 1, c.c. nella parte in cui prevede, con riferimento al caso di riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assuma il cognome del padre, anziché disporre che il figlio possa assumere i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l'accordo di attribuirne uno solo.
Secondo i Giudici, invece, il caso di specie non rientrava in quanto statuito dalla Corte costituzionale, essendo la minore nataprima della pronuncia.
La madre impugna la decisione, ponendo l'accento sul fatto che assumere il cognome di entrambi i genitori significa riconoscere la storia familiare dei due rami genitoriali, considerato che nel caso in esame la minore era figlia unicacon un cognome destinato a scomparire. Inoltre, il cognome materno aveva rilevanza storica dato che era stato citato nella Divina Commedia di Dante, dunque negarne l'aggiunta significava anche privare la piccola di un patrimonio familiare di grande rilevanza storica.

La Prima sezione della Corte d’Appello di Firenze, con decreto n. 2604 del 7 novembre 2023, dichiara il reclamo proposto dalla madre fondato, rilevando come l’interpretazione data alla sentenza della Consulta circa la limitazione della sua applicabilità ai soli casi di contrasto sulla scelta dell’ordine dei cognomi non sia corretta. La limitazione non opera infatti per i bambini nati prima della sentenza, permanendo l’applicabilità del disposto richiamato ai casi di contrasto su questioni rilevanti tra genitori in ordine al figlio che investono l’attribuibilità del doppio o singolo cognome.
Tuttavia, il figlio della ex coppia si troverà a vivere in uno Stato ove la regola tra i suoi pari poco più grandi (la piccola ha 8 anni) sarà contraria a quella prima valevole, ponendo fine a una visione discriminatoria che si riverbera sull’identità di ciascuno. La scelta risulta dunque particolarmente delicata poiché comporta che nell’identificazione del figlio sia presente tutto il ramo paterno e tutto quello materno, dandone pari rilevanza.
Ebbene, secondo i Giudici non sussistono ragioni oggettive che ostacolano l’aggiunta del cognome materno a quello paterno, dato che il rifiuto del padre in tal senso appare emulativo, per cui la domanda dell’attrice viene accolta collocando il cognome materno subito dopo quello paterno, convenendo sulla rilevanza culturale dell’appartenenza a un ramo familiare che poggia le sue radici nel Medioevo, trovandosi all’interno di un capolavoro che ha e avrà sempre conoscenza del panorama mondiale.

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