La sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022 non si applica ai bambini nati prima della pronuncia; d’altra parte, il figlio si troverà a vivere in uno Stato ove la regola tra i suoi pari poco più giovani sarà contraria a quella valevole prima che riflette una visione discriminatoria con effetti sull’identità personale…
Il Tribunale di Firenze rigettava la richiesta della madre di attribuire il suo cognome alla figlia minorenne in aggiunta a quello paterno, invocando la sentenza n. 131/2022 con la quale la Consulta aveva dichiarato illegittimo l'
Secondo i Giudici, invece, il caso di specie non rientrava in quanto statuito dalla Corte costituzionale, essendo la minore nataprima della pronuncia.
La madre impugna la decisione, ponendo l'accento sul fatto che assumere il cognome di entrambi i genitori significa riconoscere la storia familiare dei due rami genitoriali, considerato che nel caso in esame la minore era figlia unicacon un cognome destinato a scomparire. Inoltre, il cognome materno aveva rilevanza storica dato che era stato citato nella Divina Commedia di Dante, dunque negarne l'aggiunta significava anche privare la piccola di un patrimonio familiare di grande rilevanza storica.
La Prima sezione della Corte d’Appello di Firenze, con decreto n. 2604 del 7 novembre 2023, dichiara il reclamo proposto dalla madre fondato, rilevando come l’interpretazione data alla sentenza della Consulta circa la limitazione della sua applicabilità ai soli casi di contrasto sulla scelta dell’ordine dei cognomi non sia corretta. La limitazione non opera infatti per i bambini nati prima della sentenza, permanendo l’applicabilità del disposto richiamato ai casi di contrasto su questioni rilevanti tra genitori in ordine al figlio che investono l’attribuibilità del doppio o singolo cognome.
Tuttavia, il figlio della ex coppia si troverà a vivere in uno Stato ove la regola tra i suoi pari poco più grandi (la piccola ha 8 anni) sarà contraria a quella prima valevole, ponendo fine a una visione discriminatoria che si riverbera sull’identità di ciascuno. La scelta risulta dunque particolarmente delicata poiché comporta che nell’identificazione del figlio sia presente tutto il ramo paterno e tutto quello materno, dandone pari rilevanza.
Ebbene, secondo i Giudici non sussistono ragioni oggettive che ostacolano l’aggiunta del cognome materno a quello paterno, dato che il rifiuto del padre in tal senso appare emulativo, per cui la domanda dell’attrice viene accolta collocando il cognome materno subito dopo quello paterno, convenendo sulla rilevanza culturale dell’appartenenza a un ramo familiare che poggia le sue radici nel Medioevo, trovandosi all’interno di un capolavoro che ha e avrà sempre conoscenza del panorama mondiale.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Il tribunale di Firenze pronunciava decreto 76- 2023 con il quale rigettava la istanza avanzata da (...) di attribuzione del cognome materno in aggiunta a quello paterno al minore (...) Rilevava che la sentenza 131- 2022 della Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 262 primo comma del codice civile "nella parte in cui prevede con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori , che il figlio assume il cognome del padre anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato "(fatto salvo l'accordo al momento del riconoscimento per attribuire il cognome di uno di loro soltanto). Rilevato che pertanto in forza della sentenza richiamata il doppio cognome era divenuta la regola di carattere generale e che pertanto il figlio assume i cognomi dei genitori nell'ordine dagli stessi stabilito e rilevato altresì che la Corte aveva precisato che le norme costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome del figlio e che pertanto la sentenza troverà applicazione all'ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta e che eventuali richieste di modifica del cognome non potranno che seguire la procedura regolata dall'articolo 89 D.P.R. n. 396 del 2000 come sostituito dall'articolo 2 comma uno D.P.R. n. 54 del 2012; tutto ciò premesso la fattispecie non era riconducibile a quanto statuito nella sentenza richiamata, destinata a trovare applicazione alle sole ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non era ancora avvenuta restando pertanto preclusa la possibilità per il figlio nato in un periodo antecedente la pronuncia , di essere identificata con il cognome materno in assenza di un accordo tra le parti; riteneva infine competente il prefetto ai sensi dell'articolo 89 D.P.R. n. 396 del 2000 come sopra sostituito atteso che la domanda è volta a chieder la modifica anche del cognome e non la rettifica degli atti di Stato civile rientranti invece nella competenza del tribunale ordinario ai sensi dell'articolo 95 e seguenti D.P.R. n. 396 del 2000 citato; rigettava pertanto la domanda.
Impugna (...) la quale permetteva di avere adito la prefettura di Firenze la quale aveva comunicato che la richiesta non poteva essere accettata in quanto mancante il consenso del padre. Sulla competenza rilevava che andavano esaminati gli articoli 89 e 95 del D.P.R. n. 396 del 2000. L'articolo 89 prevede che per aggiungere al proprio un altro cognome si deve fare domanda al Prefetto della provincia ed ella successivamente al rigetto del primo grado, si era effettivamente rivolto al Prefetto il quale però aveva rigettato come sopra detto: si trattava quindi di un empasse giuridico da risolversi con l'applicazione dell'articolo 316 secondo comma c.c. che prevede che in caso di contrasto tra i genitori in merito a scelte di primaria importanza, che ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice. Quindi conseguiva la competenza del tribunale di Firenze. Il caso di specie non si poteva inquadrare come rettificazione degli atti di Stato civile ai sensi dell'articolo 95 D.P.R. n. 396 del 2000 citato. Il richiamo effettuato alla sentenza della Corte costituzionale 131- 2022 non era da intendersi come richiesta di applicazione della stessa ma come enunciazione dei principi che l'avevano determinata essendo chiaro che non si trattava di prima attribuzione. La Corte costituzionale dando rilevanza al cognome della madre ha enunciato il principio secondo il quale l'attribuzione del doppio cognome è uno strumento che garantisce il figlio a tutela del suo diritto fondamentale all'identità personale inteso come diritto del soggetto ad essere identificato e riconosciuto nella sua realtà individuale nonché la parità di trattamento tra individui che garantisce la salvaguardia dell'unità familiare. Il cognome infatti non è un dato anagrafico semplicemente ma rappresenta un sostanziale elemento identificativo dell'individuo e pertanto una base di riferimento per la tutela del diritto fondamentale del minore allo sviluppo della propria identità personale. Assumere il cognome di entrambi i genitori significa riconoscere la storia familiare di due diversi rami paterno e materno. Inoltre nel caso specifico la era figlia unica con un cognome destinato a. scomparire giacché inesistenti i figli maschi. Oltretutto il cognome aveva anche rilevanza storica perché citato da Dante nella Divina Commedia pertanto negare a la aggiunta del cognome significava privarlo di un patrimonio familiare di grande rilevanza storica. Richiamavo in precedente del tribunale di Pesaro. Concludeva per l'accoglimento del reclamo Si è costituito (...) il quale ha eccepito la improponibilità o inammissibilità ex articolo 329 c.c. del reclamo e la sua Infondatezza. Il reclamo era improponibile e/o inammissibile per intervenuta acquiescenza al decreto di rigetto del tribunale di Firenze perché la stessa aveva presentato domanda alla Prefettura di Firenze e tale era atto certamente incompatibile con la volontà di impugnare il decreto che ha comportato la decadenza dal potere di impugnazione. Difettava la giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 37 c.p.c.. In estrema ipotesi censurava la infondatezza della domanda. Richiamava la sentenza della Corte Costituzionale la quale indicava le modalità per procedere nel caso di prenascita del figlio cui attribuire il doppio cognome. il procedimento ex art. 316 c.c. era richiamato solo per il caso di mancato accordo sull'ordine di attribuzione. Invocava la necessità di ascoltare comunque il figlio minore.
Le parti comparivano alla udienza del 20 ottobre 2023 e concludevano come in atti.
Il reclamo è fondato.
Deve escludersi la acquiescenza al provvedimento di rigetto che anzi l'avere adito il Prefetto dimostra la persistenza dell'interesse della parte alla richiesta di aggiunta del cognome materno a quello paterno.
Deve ritenersi inoltre la competenza sia del Tribunale che della Corte correttamente aditi ai sensi dell'art. 316 II comma c.c..
La interpretazione data alla sentenza della Corte Costituzionale di limitare la portata del dictum in ordine alla ricorribilità ex art. 316 ai soli casi di contrasto sulla scelta dell'ordine del cognome (quale prima o dopo) non è corretta. Il dictum si inquadra nella fattispecie regolata che pone la regola del doppio cognome cosicché naturalmente l'intervento giudiziale non potrà che essere limitato al contrasto sull'ordine di attribuzione (è espressamente esclusa la surrogabilità in via giudiziaria della attribuzione al figlio di un solo cognome). Ciò varrà quindi per i bambini nati dopo la sentenza, ma certamente la limitazione non opera per i bambini nati prima della sentenza permanendo la applicabilità del disposto richiamato ai casi di contrasto su questioni rilevanti tra genitori in ordine al figlio che investono la attribuibilità del doppio o singolo cognome.
Nel caso di specie poi avendo già adito il Prefetto e avendo già riscontrato il parere dello stesso negativo (di nuovo, per assenza di consenso paterno) la Corte è chiamata a compiere direttamente la valutazione di merito per ragioni di economia processuale, senza quindi nuovamente attendere l'esito amministrativo cui si è già pervenuti e che in assenza di domanda congiunta non potrà che essere il medesimo.
Infine, da disattendere la richiesta di audizione del minore sul punto. Egli, di anni 8 non ha certamente la sufficiente maturità per esprimersi su una questione di identificazione quale quella oggetto di lite e si troverebbe solo esposto al conflitto tra genitori.
Ciò detto, il rifiuto opposto (...) esplicitato in udienza non è dirimente perché da un lato non fondato (il fatto che il minore si identifichi con il cognome paterno non trova negazione dall'aggiungere a quello paterno il cognome materno) e dall'altra parte soccombente rispetto a principi quali quelli sottesi alla decisione della Corte Costituzionale che pur se non applicabile al caso di specie tuttavia esprimono concetti essenziali sottesi alla carta costituzionale. Da anni si dibatte sulla necessità al fine di garantire la pari dignità tra coniugi anche quale rappresentazione da parte della progenie della acquisizione del cognome di entrambi i genitori e la Corte Cost. ha inutilmente per anni sollecitato il legislatore all'intervento correttivo che alla fine ha provveduto ad operare mediante la surrichiamata pronuncia. " La selezione, tra i dati preesistenti all'attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna, oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre .... A fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio il segno dell'unione tra due genitori si traduce nell'invisibilità della donna. L'automatismo imposto reca il sigillo di una disuguaglianza fra i genitori che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio così determinando la sostanziale violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione. " Tali notazioni svolte a sostegno di una decisione valevole in futuro, caratterizzano tuttavia tutte le nascite anche in passato intervenute. D'altra parte, il figlio della ex coppia si troverà a vivere in uno stato dove la regola tra i suoi pari poco più giovani sarà la regola contraria a quella prima valevole. Continua la Corte " a fronte della evoluzione dell'ordinamento il lascito di una visione discriminatoria che attraverso il cognome si riverbera sulla identità di ciascuno non è più tollerabile. ", né il concetto può essere espresso più chiaramente.
La scelta che si è chiamati a compiere comporta che nella identificazione del figlio sia presente tutto il ramo paterno insieme a tutto il ramo materno, nella giuridicizzazione attraverso la nominazione, della pari rilevanza di entrambi i rami presenti nella fattualità della crescita, in ciascuno di noi.
In assenza di ragioni oggettive ed esplicitate che non si rinvengono nel caso di specie dove il rifiuto appare emulativo ( d'altra parte non vi è contestazione sulla affermazione che (...) prima della nascita del figlio aveva prestato il proprio assenso al doppio cognome salvo cambiare idea dopo la nascita ) la rilevanza dei principi espressi che si ripete trascendono la portata applicativa della sentenza di incostituzionalità, comporta l'accoglimento della domanda attorea aggiungendo al cognome (...) che quindi si collocherà per primo, (a salvaguardia della esigenza espressa dal padre ) il cognome della madre.
Tra l'altro il cognome come non contestato appartiene alla famiglia dal tempo di Dante (canto XV Paradiso 111 nel discorso di C. su Firenze antica.
" B.B. vid'io andar cinto
di cuoio e d'osso, e venir da lo specchio
la donna sua sanza 'l viso dipinto;
e vidi quel d'i Neri, e quel del Vecchio
esser contenti a la pelle scoperta,
e le sue donne al fuso e al pennecchio.
Oh fortunate! ciascuna era certa
de la suo sepulturà, e ancor nulla
èra per Francia nel letto diserta.)
e sarebbe destinato in quella famiglia a scomparire. Si deve convenire sulla importanza culturale della appartenenza a un ramo familiare che affonda le sue radici nel Medioevo, e che si trova inscritto in un capolavoro che ha, ha avuto e verosimilmente ancora avrà, conoscenza e studio mondiale.
Le spese di causa attesa la novità della questione possono essere compensate
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo e in riforma del provvedimento del Tribunale di Firenze 76/2023
Autorizza l'aggiunta al cognome (...)di (...) del cognome (...) e ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze la modifica dell'atto di nascita di (...) nato a (...) nel senso che il minore sarà iscritto all'anagrafe come segue: (omissis).
Compensa tra le parti le spese di causa.