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31 maggio 2022
Stop all’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio: depositata la sentenza della Corte costituzionale

Si tratta della sentenza numero 131 del 31 maggio 2022 che evidenzia chiaramente le motivazioni per le quali l'attribuzione automatica del cognome paterno viola i precetti costituzionali contenuti negli articoli 2, 3 e 117, con riferimento agli articoli 8 e 14 CEDU.

La Redazione

Depositata la storica sentenza della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata illegittima l'automatica attribuzione al figlio del cognome paterno.
La sentenza n. 131 depositata il 31 maggio 2022 afferma chiaramente che tale automaticità «si traduce nell'invisibilità della madre» ed è indice della disuguaglianza tra i genitori che non può che riflettersi sull'identità del figlio.
Tale disuguaglianza comporta la violazione degli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.

Da qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, c.c. nella parte in cui prevede che in sede di riconoscimento del figlio effettuato contestualmente da entrambi i genitori, il figlio debba assumere il cognome del padre anziché quello di entrambi i genitori nell'ordine da essi concordato, salvo l'accordo dei medesimi per attribuirne uno soltanto. Tale illegittimità si estende alle norme sull'attribuzione del cognome anche al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.
Ciò si spiega poiché il cognome «collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis», radicandosi nella sua identità, dunque per tale ragione esso deve rispettare e rispecchiare la pari dignità dei genitori.

In ossequio a ciò, la Consulta ha previsto che a partire dalla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale, il cognome del figlio dovrà comporsi con i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine da loro deciso, salvo l'accordo sull'attribuzione di un cognome soltanto, e nel caso in cui vi fossero dissidi si renderà necessario l'intervento del giudice.

Preso atto di ciò, la Corte costituzionale ha rivolto inoltre un duplice invito al Legislatore:

  • Un intervento volto ad impedire un meccanismo moltiplicatore con il succedersi delle generazioni, per cui sarebbe opportuno che il genitore titolare del doppio cognome scelga quello dei due che rappresenta il proprio legame genitoriale, a meno che i genitori scelgano di trasmettere entrambi i cognomi di uno solo di essi;
  • Il legislatore è chiamato a valutare altresì l'interesse del figlio a non vedersi attribuire cognomi diversi da quelli dei fratelli o delle sorelle, suggerendo quale possibile soluzione la scelta del cognome attribuito al primo figlio.
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