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15 febbraio 2024
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici si applica alle procedure di affidamento di contratti finanziati dal PNRR indette dopo il 1° luglio 2023
Infatti l'appalto in esame, nell'ambito del quale la determina a contrarre è stata emessa il 17 agosto 2023 e il bando è stato pubblicato in data successiva, è soggetto alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 36/2023.
La Redazione
Una società di appalti chiedeva l'annullamento di:
  • una determinazione con cui il Comune di Sant'Angelo Romano aveva disposto l'aggiudicazione, in favore di un'altra società, della gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fonte Nuova e Sant'Angelo Romano per l'affidamento, con procedura aperta, dell'appalto di redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza strutturale ed adeguamento alla normativa antincendio di un istituto scolastico;
  • una nota del 29 settembre 2023, nella parte in cui la Centrale Unica di Committenza ha comunicato il diniego dell'istanza di riesame formulata dalla ricorrente per l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione;
  • un verbale del 14 settembre 2023, nella parte in cui la Centrale Unica di Committenza ha considerato valida la documentazione integrativa trasmessa dall'altra società in sede di soccorso istruttorio, ammettendo l'impresa alla fase successiva della gara.
Inoltre, la stessa chiedeva la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno ingiusto in forma specifica mediante annullamento degli atti impugnati ed eventuale aggiudicazione dell'appalto con subentro, ai sensi dell'art. 122 c.p.a., nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato e la declaratoria d'inefficacia del predetto contratto con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 83 e 94 d. lgs. n. 50/16, 3.6 lettera a.6) del disciplinare di gara, la violazione del principio d'immodificabilità sostanziale dell'offerta e dei principi di trasparenza e par condicio ed eccesso di potere sotto vari profili evidenziando che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto la società da essa indicata come progettista avrebbe autocertificato per l'anno 2019 un fatturato inferiore a quello richiesto, a pena di esclusione, dall'art. 3.6 lettera a.6 del disciplinare di gara.
Per tale motivo, l'offerta dell'aggiudicataria non sarebbe conforme ai requisiti minimi richiesti dalla lex specialis e la controinteressata, all'esito dell'esperimento infruttuoso del soccorso istruttorio, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara; invece, la commissione, posticipando alla successiva fase di stipula del contratto il controllo sul possesso del requisito di fatturato globale richiesto, ai fini partecipativi, dal punto 3.6, lett. a.6) del disciplinare, avrebbe trasformato un requisito di partecipazione in un requisito di esecuzione del contratto, in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
In definitiva, il TAR Lazio, con sentenza n. 134 del 3 gennaio 2024, ritiene innanzitutto che:

precisazione

«contrariamente a quanto evidenziato nella gravata determina di aggiudicazione, l'appalto in esame, nell'ambito del quale la determina a contrarre è stata emessa il 17/08/23 e il bando è stato pubblicato in data successiva, sia soggetto alla disciplina di cui al d. lgs. n. 36/2023 come è desumibile dai seguenti articoli del predetto decreto legislativo:
  • 229 comma 2, secondo cui “le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;
  • 226 comma 2 lettera a) il quale prevede che, “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;
  • 225 comma 8 che stabilisce che “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”.
Con particolare riferimento a tale ultima disposizione, il Collegio rileva che essa si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati; la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 (richiamata dalla “premessa” del disciplinare di gara), collide con il ricordato disposto del comma 2 dell'art. 226 d. lgs. n. 36/23, che sancisce l'abrogazione del d. lgs. n. 50/16 a decorrere dal 01/07/23 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione, secondo cui “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso».
 
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