
- l'omessa liquidazione delle spese relative alla fase istruttoria;
- l'applicazione dei minimi tariffari con le ulteriori decurtazioni ai sensi degliartt. 12, comma 2, D.M. n. 55/2014 e 106-bis
D.P.R. n. 115/2002 .
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«il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all' |
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«la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo». |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Su istanza dell'avv. - il tribunale di Ancona liquidava compensi professionali spettantigli quale difensore di ufficio di - imputato divenuto irreperibile - nel procedimento penale n. 426/2017 svoltosi avanti al giudice di pace di Ancona. L'istante proponeva opposizione lamentando l'omessa liquidazione delle spese relative alla fase istruttoria e la applica zione dei minimi tariffari con l'uIteriore decurta zione ex art. 12 comma 2 dm 55/2014 e di quella prevista dall'art. 106 bis del d.p.r. 115/2002.
Contumace il ministero della Giustizia, il giudice delegato con ordinanza 8745 del 2 luglio 2019 confermava la liquidazione in base al "valore minimo" degli onorari, ma escludeva le due decurtazioni; determinava l'onorario in euro 855,00.
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, al quale l'intimato ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Con l'unica censura il Ministero lamenta la violazione degli artt. 106 bis, 116 e 117 del d.p.r. 115/2002. Deduce che erroneamente è stata negata l'applicazione della riduzione percentuale prevista dall'art. 106 bis, in quanto la figura del difensore di ufficio va equiparata a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.
La doglianza è fondata.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002: siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e da!l'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisa no le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo. (Cass. n. 4759 del 14/02/2022).
In tal senso si è espressa la giurisprudenza nelle more occupatasi del tema, cui il Collegio intende dare continuità.
Come già affermato da questa Corte (cfr. n. 22257 del 2022), << La liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass. 26643/2011).
Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applica bile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse genera le alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. 9808/2013, Corte cost. 350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012).
Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022).>>
Ed infatti <<la riduzione ai sensi del successivo art. 106 bis cit. è certamente applica bile alla difesa d'ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l'entrata in vigore della disposizione: cfr. Corte cost. 13/2016; Cass. 3534/2021), estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato.>> (Cass 22257/22 cit. e successive).
Il Tribunale di Ancona - nell'escludere l'applicabilità della riduzione di cui all'art. 106 bis DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 606 lett. b della legge n. 147 del 2013 e, posto che il procedimento penale risale al 2017, applicabile alla fattispecie perché la normativa sopravvenuta regola la liquidazione relativamente ai procedimenti penali conclusi dopo la sua entrata in vigore) al caso di difensore di ufficio di imputato in procedimento penale - si è dunque discostato da questo principio.
La violazione di legge sussiste e determina la cassazione del provvedimento con rinvio aIlo stesso ufficio giudiziario in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia aI tribunale di Ancona in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.