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15 febbraio 2024
È decurtabile il compenso del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile?
La riduzione ex art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002 è applicabile anche al caso di difensore d'ufficio di imputato, divenuto irreperibile, in un procedimento penale.
La Redazione
 
Il Tribunale liquidava i compensi professionali spettanti all'avvocato Caio quale difensore d'ufficio di un imputato, divenuto irreperibile.
 
Caio proponeva opposizione lamentando:
  • l'omessa liquidazione delle spese relative alla fase istruttoria;
  • l'applicazione dei minimi tariffari con le ulteriori decurtazioni ai sensi degliartt. 12, comma 2, D.M. n. 55/2014 e 106-bis D.P.R. n. 115/2002.
Il Giudice confermava la liquidazione in base al "valore minimo" degli onorari, ma escludeva le due decurtazioni in questione.
 
Contro questa decisione, il Ministero della Giustizia propone ricorso in Cassazione deducendo che erroneamente è stata negata l'applicazione della riduzione percentuale prevista dall'art. 106-bis cit., in quanto la figura del difensore di ufficio va equiparata a quella del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio nel processo penale.
 
Con ordinanza n. 4048 del 14 febbraio, la Suprema Corte dichiara il motivo fondato.
 
In tema di patrocinio a spese dello Stato, va precisato che:

giurisprudenza

«il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del D.P.R. n. 115 del 2002»;

giurisprudenza

«la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo».

Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione dell'ulteriore decurtazione di cui al ex art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile. La riduzione in questione è, quindi, certamente applicabile alla difesa d'ufficio, estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato.
 
Nel caso di specie, il Tribunale, nell'escludere l'applicabilità della riduzione ex art. 106-bis al caso di difensore di ufficio di imputato in procedimento penale, si è dunque discostato da quanto sopra enunciato.
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