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22 febbraio 2024
Il Senato approva in via definitiva la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2024

Con 93 voti favorevoli, 61 contrari e 1 astensione, il Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento nel testo licenziato dalla Camera.

di La Redazione

Con 93 voti favorevoli, 61 contrari e 1 astensione, il 21 febbraio 2024 il Senato ha approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge di conversione (S. 1027) del Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. n. 215/2023), nel testo licenziato dalla Camera.
Quest'ultima, aveva approvato la conversione lo scorso 19 febbraio 2024.

Il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni urgenti. Il testo, originariamente composto da 20 articoli, consta ora, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, di 29 articoli.

Il testo approvato in via definitiva dal Senato è consultabile al seguente link: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLMESS/0/1410148/index.html?part=ddlmess_ddlmess1-allegato_allegato1

Agricoltura, ambiente, istruzione, cultura, enti territoriali, economia e finanza, PA, sicurezza e trasporti sono alcune delle materie su cui è intervenuto il provvedimento.
Accanto a queste, meritano un approfondimento le seguenti:

Giustizia

precisazione

  • proroga del termine di scadenza dei contratti per l'assunzione a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR (art. 1, c. 9, lett. b) e c));
  • differimento di un ulteriore anno tutti i termini indicati nell'art. 8, c. 1, della Legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria (art. 3, c. 4);
  • proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali (art. 6, c. 3);
  • proroga di sei mesi (dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. "scudo erariale", che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave (art. 8, c. 5-bis);
  • proroga del termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, taluni specifici adempimenti ad un giudice onorario dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024 (art. 11, c. 5);
  • proroga al 31 dicembre 2024 la sospensione dell'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo (art. 11, c. 5-bis);
  • proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012 (art. 11, c. 6-sexies);
  • differimento di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2025 anziché dalla sessione 2024 (art. 11, c. 6-quater);
  • proroga dell'applicazione della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense prevista per la sessione 2023, anche per la sessione 2024 (art. 11 c. 6-quinquies);
  • proroga al 30 giugno 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale (art. 11 c. 7).
Sport

precisazione

In materia di lavoro sportivo viene esteso dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale, relativamente a taluni soggetti, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, le comunicazioni al centro per l'impiego e all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023 (art. 14, commi da 2-bis a 2-quinquies).

Lavoro

precisazione

proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro cui devono essere stipulati gli atti tra datore di lavoro e dipendente che individuano le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva (cosiddette causali) in presenza delle quali è possibile prorogare un contratto a termine oltre la durata di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi (art. 18, c. 4-bis)

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