Svolgimento del processo
1. (omissis) e l’avvocato (omissis), difensore della (omissis) nel giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata in cui questa era stata convenuta dal marito, di modifica delle condizioni di divorzio (giudizio “iscritto al n.198/2018 RG”), ricorrono, con tre motivi, per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe. Lamentano, per un verso, che il giudice delegato, accolta correttamente la opposizione alla revoca dell’ammissione del (omissis) al patrocinio a spese dello Stato, abbia liquidato a favore dell’avvocato (omissis) un compenso di soli 600 euro, unitariamente determinato senza specificazione degli importi relativi a ciascuna fase del giudizio, e, senza alcuna motivazione, al di sotto dei minimi previsti dall’art. 4 del d.m. 55/2014 in relazione al valore della causa (tra 5201,00 e 26.000 euro) e, per altro verso, che il giudice delegato abbia ritenuto di compensare le spese del giudizio di opposizione alla revoca in ragione del fatto che il Ministero della Giustizia era rimasto contumace e così non aveva contrastato l’opposizione e in ragione del fatto che la revoca era stata disposta “motu proprio” dal Tribunale;
2. il Ministero della Giustizia ha depositato un mero atto di costituzione;
Motivi della decisione
1. va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione della ricorrente (omissis) Filomena.
1.1. Il presente procedimento verte, infatti, unicamente sulla liquidazione dei compensi richiesti dall’Avv. (omissis) quale difensore dalla (omissis), (ri)ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
1.2. E’ stato in più occasioni precisato dalla Corte che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione” (tra molte, Cass. 12320/2020). Il principio, logicamente, si applica anche al caso – come quello che ci occupa - di spese relative al ricorso contro una ordinanza di liquidazione in revoca della revoca all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per evidente identità di ratio;
2. con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione dell’art. 4, commi 5 e 1 seconda parte del dm 55/2014” per aver il giudice delegato liquidato a favore dell’avvocato (omissis) per l’attività difensiva svolta a favore di (omissis), riammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio proposto dal marito della (omissis) e chiusosi il 13.6.2018 con il rigetto del ricorso, il compenso di soli 600 euro, inferiore ai minimi tabellari;
3. il motivo è fondato.
3.1. Questa Corte ha già precisato che laddove, come anche nel caso di specie, si tratti di liquidare compensi per l’attività difensiva in base al nuovo testo dell’art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, non è più possibile al giudice procedere, come in base al testo originario, a (motivatamente) aumentare al di sopra dei massimi o a diminuire al di sotto dei minimi previsti per ogni fase gli importi da riconoscere al difensore, posto che, in base al nuovo disposto normativo, i limiti tabellari
hanno assunto carattere inderogabile (Cas sez. 2-, Sentenza n.9815 del 13/04/2023). Il nuovo testo infatti dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento. L’art. 13, comma sesto, L. 247/2012 rimette, com’è noto, ad un apposito decreto del Ministero della Giustizia, l’aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d’intesa con in Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma 3, precisando che i nuovi parametri “si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”. La novellata previsione dell’art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
3.2. Nell’ ordinanza è stato riconosciuto all’avvocato (omissis), in relazione al valore della causa (“nello scaglione compreso tra €. 5.200 ed € 26.000,00), la somma di €. 600,00, inferiore a quella - €. 808,75 (per le tre fasi, di studio, introduttiva e decisionale, menzionate in ricorso) risultante dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, nel testo novellato dal D.M. 37/2018 e tenuto conto dell’ulteriore riduzione di cui all’art. 130 del d.P.R. 115/2002 e con l’attribuzione di un importo onnicomprensivo senza distinzione per fasi (Cass. 6518/2022; Cass. 23873/2021; Cass. 19482/2018; Cass. 6306/2016).
4. La violazione di legge è palese e il provvedimento va cassato in relazione a tale motivo;
5. con i convergenti motivi di ricorso secondo e terzo, viene lamentata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice del Tribunale di Torre Annunziata compensato, in assenza dei presupposti di legge, le spese del giudizio promosso dalla (omissis), di opposizione alla revoca del provvedimento di sua provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
6. i motivi sono infondati, rilevandosi quanto segue.
6.1. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata è scritto che le spese sostenute dai ricorrenti per instaurare il giudizio di opposizione sono compensate per “gravi ed eccezionali ragioni” ravvisate “in considerazione della contumacia del Ministero resistente che non si è opposto in alcun modo alla richiesta di liquidazione “ e in ciò che “la decisione [di revoca dell’ammissione provvisoria, era stata] motu proprio adottata dal Tribunale”.
6.2. Nel dispositivo dell’ordinanza è scritto “nulla spese”.
6.3. Sotteso sia alla motivazione dell’ordinanza sia ai due motivi di ricorso è l’erroneo assunto per cui gli artt. 91 e 92 c.p.c. sono applicabili anche nel giudizio di revoca della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
6.4. L’assunto è erroneo perché in contrasto con il principio espresso da questa Corte con ordinanza n.30380 del 02/11/2023 secondo cui “Nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego, non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute, dovendosi liquidare il compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002”. Il principio è espresso in riferimento al procedimento di opposizione a diniego ma vale, per identità di situazione, anche per il procedimento di opposizione alla revoca dell’originaria ammissione.
6.5. La motivazione della ordinanza deve essere così corretta ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c. e i due motivi di ricorso devono essere rigettati;
7. in conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere cassata unicamente in riferimento al primo motivo di ricorso (accolto) e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, è possibile decidere la causa nel merito liquidando all’avv. (omissis), per l’assistenza prestata in favore di (omissis) nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, il compenso di €. 808,75 oltre accessori come in dispositivo;
9. le spese del presente procedimento sono compensate in considerazione dell’esito del giudizio;
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da (omissis);
accoglie il primo motivo del ricorso proposto dall’avvocato (omissis), rigetta il secondo e il terzo motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida al ricorrente difensore, per l’attività svolta nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, il compenso di €. 808,75, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
compensa le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente (omissis), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.