Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. L’avvocato A. C., premettendo di avere prestato attività difensiva in favore del Comune di (omissis), relativamente a numerosi giudizi svoltisi dinanzi al giudice ordinario ed al giudice amministrativo, e per i quali non aveva ricevuto alcun compenso, evocava in giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Comune dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di conseguire a liquidazione dei compensi dovuti.
Nella resistenza del convenuto, il Tribunale, con ordinanza collegiale del 22 aprile 2021, dichiarava l’incompetenza del giudice adito quanto alle richieste afferenti a giudizi svoltisi dinanzi al Giudice di Pace ovvero ad altri uffici giudiziari e dichiarava inammissibile la domanda quanto ai compensi che riguardavano giudizi svoltisi dinanzi al TAR ovvero alle commissioni tributarie.
Relativamente alle controversie instaurate dinanzi allo stesso Tribunale, evidenziava che il ricorrente aveva depositato solo le delibere della Giunta di conferimento degli incarichi e le sentenze che avevano definito le controversie.
Quindi, disattesa l’eccezione di nullità del contratto per la carenza di forma scritta, richiamando la giurisprudenza di legittimità che riconosce la valida forma scritta per il contratto di patrocinio ove risulti il conferimento della procura alle liti in favore del difensore, recando la stessa la sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente comunale, il Tribunale rilevava che non erano state prodotte unitamente al ricorso anche le procure alle liti rilasciate per i singoli giudizi e che si palesava inammissibile la produzione documentale compiuta dal ricorrente in occasione del deposito delle note previste per la trattazione dell’udienza del 26 marzo 2021.
Ad avviso del giudice di merito, la norma di cui all’art. 702 bis c.p.c. doveva essere intesa nel senso che il rispetto della prescrizione di cui all’art. 163 c.p.c., richiamata dalla norma in esame, quanto all’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali la parte intenda avvalersi nonché dei documenti che offre in comunicazione, comporta che, anche in ragione della sommarietà del rito, la parte debba formulare nel proprio atto di costituzione tutte le richieste istruttorie di cui intenda avvalersi, e che debba altresì produrre i documenti che reputa necessari ai fini della prova.
Non era pertanto condivisibile il diverso orientamento, pure espresso in sede di legittimità, secondo cui nel processo de quo non sussistono preclusioni di carattere istruttorio, risultando invece preferibile optare per la tesi della natura perentoria del termine per le deduzioni probatorie e per le produzioni documentali, coincidente con quello di costituzione delle parti.
Poiché i documenti erano stati prodotti oltre tale termine, non potevano essere presi in esame, e ciò rendeva quindi la domanda proposta sfornita di prova, mancando in atti le procure alle liti rilasciate dal Comune in favore del C..
C. A. ha proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza sulla base di un motivo, illustrato da memorie.
L’intimato non ha svolto difese in questa fase.
2. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., nonché dell’art. 28 della legge n. 794/1942 e dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, nonché la violazione e falsa a applicazione dell’art., 132 co. 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente affermato l’inammissibilità della produzione documentale effettuata dal ricorrente, ravvisando una preclusione nella disciplina del processo sommario di cognizione, applicabile anche al procedimento di liquidazione degli onorari degli avvocati, in realtà non confermata dal diritto positivo, e negata dalla giurisprudenza di legittimità, offrendo anche una motivazione meramente apparente ed in violazione degli standard minimi imposti anche dalle norme di rito e dalla Costituzione.
3. Il motivo è fondato.
Ritiene il Collegio di dover dare continuità alla propria giurisprudenza, peraltro puntualmente richiamata dalla difesa del ricorrente, che, con specifico riguardo al tema che pone il mezzo di impugnazione, ha invece reiteratamente affermato che (cfr. Cass. n. 25547/2015) nel procedimento sommario di cognizione l'art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p.c., laddove dispone che ricorso e comparsa di risposta contengano, fra l'altro, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza. La pronuncia dell'ordinanza avente ad oggetto l'eventuale riscontro della non sommarietà dell'istruzione individua la barriera preclusiva che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie.
In termini analoghi è stato successivamente ribadito che in tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Cass. n. 46/2021, che ha cassato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda per avere il ricorrente depositato la documentazione a supporto della stessa non già in uno al ricorso, bensì mediante l'inoltro di apposite buste telematiche in un momento successivo all'iscrizione della causa a ruolo e, comunque, antecedente all'udienza di comparizione delle parti; in senso conforme si veda anche Cass. n. 17572/2021; Cass. n. 24415/2021; Cass. n. 23677/2021; Cass. n. 15637/2022; Cass. n. 32743/2023; Cass. n. 2569/2023; Cass. n. 5938/2024).
Il precedente contrario citato dal Tribunale, costituito da Cass. n. 24538/2018, auspica, in misura in larga parte condivisibile, ed in vista dell’agevolazione del compito del giudice chiamato a valutare l’effettiva sommarietà della cognizione, e quindi la non necessità di disporre la conversione del rito in quello di cognizione originario, che effettivamente anche le richieste istruttorie siano formulate negli atti introduttivi del giudizio, ma non può ritenersi che abbia anche espressamente affermato che la violazione di tale prescrizione preclude la successiva produzione.
Depone a favore della tesi che riconosce anche la possibilità della successiva produzione dei documenti l’assenza di una norma che espressamente contempli una preclusione a carico delle parti, sicché, dovendo tendenzialmente interpretarsi in maniera restrittiva le norme che pongano preclusioni e decadenze, non può condividersi la soluzione che ritiene di ricavare una perdita delle facoltà delle parti in via meramente interpretativa, ed in assenza di una esplicita manifestazione di volontà del legislatore. D’altronde appare convincente il parallelismo tra rito sommario di cognizione e rito ordinario di cognizione, in relazione a norme di analogo contenuto in ordine alla descrizione delle richieste istruttorie che le parti devono formulare nei propri atti introduttivi, e che depone per la possibilità anche nel primo, come sostenuto per il secondo, di poter successivamente integrare o articolare ex novo le proprie richieste istruttorie, senza che l’eventuale omissione negli scritti iniziali possa ridondare in danno della parte sotto forma di decadenza (cfr. Cass. n. 1691/2011, secondo cui è possibile articolare i mezzi di prova sino alla scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 184 cod. proc. civ, anche in mancanza della loro indicazione negli atti introduttivi, stante l'omessa previsione, nell'art. 167 cod. proc. civ., di decadenze per il convenuto che non li abbia tempestivamente indicati e considerato che l'art. 164 cod. proc. civ., nel prevedere nullità e sanatorie per i vizi dell'atto di citazione, nulla dispone riguardo all'onere di indicazione dei mezzi di prova; conf. Cass. n. 81/2012).
Inoltre, per il procedimento di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, per il quale la legge dispone l’obbligo di attenersi alle forme del procedimento sommario, senza quindi alcuna possibilità di conversione (come disposto dall’art. 3, co. 1 del D. Lgs. n. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis), nemmeno è dato invocare quell’esigenza di “discovery” probatoria funzionale a permettere una tempestiva valutazione del giudice circa la sottoposizione del giudizio alle regole del procedimento sommario il che non giustifica, vieppiù, l’introduzione in via meramente interpretativa di una preclusione processuale.
La decisione impugnata ha deciso la controversia in contrasto con il principio sopra esposto, che reputa ammissibile la produzione di documenti anche nel corso del giudizio sommario, ancorché non siano stati prodotti unitamente al deposito del ricorso, e deve quindi essere cassata, dovendo il giudice di rinvio attenersi al seguente principio di diritto: poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.
4. Il giudice di rinvio che si designa nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.