Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
26 febbraio 2024
Cartabia: non è retroattivo lo sconto di pena per la mancata impugnazione in caso di condanna a seguito di rito abbreviato

Il nuovo art. 442, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022, non si applica retroattivamente ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione né a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della Riforma, essendo soggetto al principio tempus regit actum.

di La Redazione

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che ha confermato la condanna per il reato di evasione ex art. 358 c.p..
Nello specifico, il ricorrente deduce la violazione della legge, per essere stata rigettata l'istanza di rimessione in termini per proporre giudizio abbreviato, formulata con motivo aggiunto, depositato il 15 aprile 2023. Il ricorrente ha osservato che, nelle more tra la pronuncia di primo grado e la celebrazione del giudizio di appello, il D.Lgs. n. 150/2022 aveva introdotto l'art. 442, c. 2-bis, c.p.p., che prevede, in caso di sentenza di condanna emessa a seguito di rito abbreviato, la riduzione da parte del giudice dell'esecuzione di 1/6 della pena inflitta, nell'ipotesi di mancata impugnazione.
Inoltre, il ricorrente ha esposto di aver rappresentato al giudice di appello che, in caso di ammissione al rito alternativo, avrebbe rinunciato agli altri motivi di appello e chiesto l'applicazione di una sanzione ridotta di un terzo, previa ulteriore riduzione di 1/3.

Con sentenza n. 8115 del 23 febbraio 2024, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
Nelle sue argomentazioni, la Corte ribadisce anzitutto che il novello art. 442, comma 2-bis, introdotto dalla Cartabia, non si applica retroattivamente ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione né a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della Riforma, essendo soggetto al principio tempus regit actum.
Dunque, prosegue la Cassazione, «ciò non viola il principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene, che li sanzionano (mentre l'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. ha natura mista, cioè processuale e sostanziale), né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme tra chi nel corso del primo grado ha optato per il rito dibattimentale e colui che, invece, ha chiesto il giudizio abbreviato e poi non ha presentato impugnazione avverso la relativa condanna non può essere percepito come ingiusto, in quanto conseguenza di diverse scelte processuali».

Con riferimento alla rinuncia dei motivi, prospettata dalla difesa, per la Cassazione «è sufficiente rilevare che l'atto abdicativo, mai presentato, non potrebbe comunque porre nel nulla il giudizio di appello che si è già svolto. Del resto, non è concepibile una richiesta di restituzione nel termine “non già collegata alla necessità di compiere un atto del processo ma finalizzata, invece, a revocare un atto processuale che si è tempestivamente proposto e che, oggi, si vorrebbe porre nel nulla».

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?