
Lo “sconto” di un sesto della pena è previsto anche se tali provvedimenti sono stati pronunciati prima della Riforma.
Il Tribunale di Latina rigettava l'istanza dell'imputato avente ad oggetto la riduzione di un sesto della pena (tre anni e quattro mesi di reclusione) inflittagli in esito a giudizio abbreviato con sentenza emessa il 1° ottobre 2022 divenuta irrevocabile il 24 febbraio 2023.
A fondamento del suo rigetto, il Tribunale sosteneva che...
Svolgimento del processo
1. Con istanza rivolta al Tribunale di Latina, - chiedeva che, in applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, inflittagli in esito a giudizio abbreviato con sentenza emessa il 1° ottobre 2022 divenuta irrevocabile il 24 febbraio 2023, venisse ridotta di un sesto, poiché egli non aveva impugnato tale sentenza.
2. Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 1° febbraio 2024, rigettava l'istanza, sulla base del rilievo che essa era stata presentata il 22 maggio 2023 e che quindi doveva essere considerata tardiva rispetto al termine, previsto dall'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, di trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza di condanna.
3. Il difensore di- ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento della menzionata ordinanza deducendo inosservanza ed omessa applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. ed erronea applicazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022. Il ricorrente afferma che il Tribunale di Latina avrebbe dovuto disporre la riduzione della pena, perché la citata sentenza, emessa in esito a giudizio abbreviato, non era stata impugnata dall'imputato né d suo difensore ed era divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022. Secondo il ricorrente, è inconferente il riferimento del Tribunale all'art. 95 del citato decreto legislativo, poiché tale articolo reca disposizioni riguardanti la diversa materia dell'applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità, nell'affermare che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha chiarito che la condizione processuale che consente l'applicazione del beneficio - costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione - in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato decreto legislativo pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, quarto comma, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale (Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Rv. 285394 - 01; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Rv. 284545 - 01).
1.2. In applicazione dei principi di diritto, pienamente condivisibili, posti alla base dei precedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che l'ordinanza in esame è affetta da violazione di legge.
È pacifico, infatti, che la sentenza di condanna, cui l'istanza si riferisce, è stata emessa prima (11 ottobre 2022) dell'entrata in vigore (30 dicembre 2022) della riforma che ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 442 cod. proc. pen. ma è divenuta irrevocabile successivamente (24 febbraio 2023).
Il Tribunale di Latina, quindi, avrebbe dovuto ritenere, in primo luogo, che la disposizione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - che prevede, per le sentenze di condanna emesse in esito a giudizio abbreviato, che il giudice dell'esecuzione riduca la pena di un sesto della pena nell'ipotesi in cui la sentenza non sia stata impugnata dall'imputato o dal suo difensore - è astrattamente applicabile, per il profilo temporale, al caso in esame; in secondo luogo, avrebbe dovuto verificare, al fine di stabilire se la norma fosse anche applicabile in concreto, se sussistessero le condizioni di applicabilità del beneficio e, quindi, se la sentenza di condanna in discussione fosse stata emessa in esito a giudizio abbreviato e se l'imputato o il suo difensore non avessero proposto appello.
2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e con rinvio al Tribunale di Latina, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato e, libero di stabilire se sussistano o manchino in concreto le condizioni previste dalla legge per l'accoglimento dell'istanza, dovrà rispettare le norme che regolano la materia e rendere motivazione adeguata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina.