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26 febbraio 2024
L’esercizio di un potere regolatorio sul diritto d’autore per contrastare la pirateria online è legittimo
Il TAR Lazio, con sentenza n. 1223 del 22 gennaio 2024, ha legittimato l'AGCOM a disattivare entro 30 minuti i siti streaming pirata.
di La Redazione
La controversia trae origine dal giudizio per l'annullamento delle recenti delibere dell'AGCOM con le quali ha modificato il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore online

In particolare, una società ha impugnato e chiesto l'annullamento della Delibera di AGCOM avente ad oggetto «Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS», pubblicata sul sito dell'Autorità il 18 ottobre 2018, nonché degli allegati A e B; della Delibera del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto «Consultazione pubblica sullo schema di proposte di modifica al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla Delibera n. 680/13/CONS».
Infatti, con tali delibere l'AGCOM ha definito le modalità di esercizio di poteri inibitori, cautelari e sanzionatori nei casi di diffusione illecita di contenuti coperti dal diritto d'autore
È previsto, in particolare, l'obbligo per i provider di inibire immediatamente e non oltre 30 minuti l'accesso alle opere digitali nonché un ordine di rimozione dei contenuti. 
 
Il TAR, con la sentenza in commento, respinge il ricorso, precisando che:

precisazione

«La tutela del diritto d'autore costituisce sul piano delle garanzie di effettività dell'ordinamento speciale il caposaldo dell'interesse pubblico che giustifica la previsione di procedure urgenti e l'elaborazione, in itinere, di misure tecniche che possano garantirne l'effettività: conseguentemente è legittimo l'esercizio di poteri inibitori realizzati attraverso l'ordine, nei confronti dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, di eseguire il provvedimento dell'Autorità entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, mediante disabilitazione della risoluzione DNS dei nomi di dominio, o, comunque, adozione di misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente».

L'esiguità dei 30 minuti, contestata dalla ricorrente, è da rapportare ai tempi, altrettanto esigui, degli eventi sportivi che possono costituire occasione di condotte illecite e all'esigenza di approntare una tutela concreta e non formalistica per arginare abusi e violazioni.
Pertanto, non può ritenersi, una misura estemporanea e proporzionata, potendo, piuttosto, contare su una solida base normativa e giurisprudenziale.
in definitiva, il TAR, nel rigettare il ricorso della società, ha quindi sottolineato che l'introduzione di strumenti inibitori rientra pienamente nelle funzioni dell'AGCOM, i quali sono funzionali a prevenire e reprimere fenomeni che violano le norme poste a tutela del diritto d'autore.
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