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27 febbraio 2024
Affidamento del minore ai servizi sociali: provvedimenti tipici e atipici

L'affidamento del minore ai servizi sociali non sempre presuppone una limitazione della responsabilità genitoriale in capo ai genitori, ma può anche avere una funzione “additiva” rispetto ai loro compiti.

di La Redazione

Il Tribunale di Catania disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre, disponendo che venisse presa in carico dai Servizi sociali del Comune e che gli stessi monitorassero sui rapporti tra le parti. Quanto al padre, il Tribunale lo ammoniva affinché corrispondesse gli assegni di mantenimento in favore della figlia, oltre a raccomandargli un percorso psicoterapeutico. I Giudici avvisavano altresì le parti che qualora le suddette prescrizioni non fossero state osservate, sarebbero stati adottati dei provvedimenti di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Contro tale provvedimento, il padre proponeva reclamo, il quale veniva però rigettato tenendo conto delle criticità del caso emerse dalla CTU: il rapporto conflittuale tra i genitori, la personalità del padre che reagiva violentemente anche in presenza della figlia minorenne e una serie di condotte ostative dello stesso verso la madre, motivi che rendevano necessario l'affidamento esclusivo della bambina a quest'ultima.
Il padre a questo punto propone ricorso in Cassazione, lamentando la violazione del principio di bigenitorialità.

Con l'ordinanza n. 4327 del 19 febbraio 2024, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ponendo l'accento sul ruolo dei Servizi sociali.
In tal senso, i Giudici richiamano un precedente piuttosto recente (Cass., ordinanza n. 32290/2023) che elenca le varie ipotesi che rientrano sotto la “voce” dell'affidamento ai servizi sociali, affidamento che il giudice può disporre nell'ambito dei provvedimenti tipici e atipici di tutela del minore.
In tal senso la pronuncia rammenta che quando i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, possono distinguersi due gruppi di interventi a favore del minore:

esempio

  • Quelli a sostegno e a supporto della famiglia , che ampliano le risorse destinate al benessere del minore poiché il giudice affianca ai genitori un terzo allo scopo di assisterli e supportarli nello svolgimento dei loro compiti, oltre a svolgere una funzione di vigilanza. In tal caso, nulla viene tolto ai doveri e ai poteri dei genitori, andando ad accrescere le risorse dirette a garantire il miglior interesse del minore;
  • Quelli in tutto o in parte ablativi. Quando si riscontra l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, infatti, occorre dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei suoi confronti ovvero imporre dei limiti al suo esercizio. In tal caso allora sì che vengono sottratte delle competenze ai genitori demandandole a terzi.

Alla luce di quanto sopra, occorre allora distinguere due tipologie di affidamento del minore ai servizi sociali:

  • Il c.d. mandato di vigilanza e di supporto, avente compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione della responsabilità genitoriale;
  • L'affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.

Ciò significa che l'affidamento ai servizi sociali non presuppone necessariamente una limitazione della responsabilità genitoriale, rientrandovi anche tutti quei provvedimenti atipici adottabili dal giudice a tutela del minore. Tuttavia, secondo i Giudici appare più corretto utilizzare il termine “affidamento” solo quando i compiti del servizio sociale sostituiscono quelli dei genitori, e non anche quando li integrano, dovendosi parlare in tal caso di mandato di vigilanza e di supporto.
Proprio questa è la fattispecie che si è verificata nel caso in esame, laddove il regime di affidamento della minore ai servizi sociali del Comune implica dei compiti meramente accertativi e di controllo.
Mirando dunque il motivo di ricorso al riesame dei fatti di causa, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

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