Troppo conflittuale la relazione tra i genitori per tentare un affidamento condiviso e troppe le fragilità di ciascuno per optare per un affidamento esclusivo. Nel caso di specie, quindi, il Tribunale di Reggio Emilia dispone l'affidamento dei minori ai servizi sociali.
I fatti oggetto di causa riguardano due minori nati dalla relazione more uxorio di una coppia caratterizzata da un forte divario culturale e religioso. Dopo innumerevoli conflitti causati proprio da tali divergenze, i due si separavano ma chiedevano entrambi l'affidamento esclusivo dei figli, così come l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione delle visite con l'altro genitore da parte del servizio sociale.
In tale contesto conflittuale si inseriva poi un episodio che fece decisamente degenerare la situazione e che aveva visto il padre aggredire la madre dinanzi ai figli minori, motivo per il quale la donna si allontanava dalla casa familiare insieme ai piccoli e veniva condotta in una località protetta. Proprio in seguito a tale episodio, la donna chiedeva e otteneva un ordine di protezioneinaudita altera parte poi confermato con decreto, per cui veniva ordinato al padre di cessare immediatamente le condotte pregiudizievoli e di allontanarsi dalla casa familiare.
Tocca ora al Tribunale di Reggio Emilia stabilire le modalità di affidamento e mantenimento dei minori, tenendo conto che dalle indagini espletate dagli operatori erano emersi dei chiari indicatori di rischio per questi ultimi e, in particolare, il loro coinvolgimento nelle dinamiche conflittuali dei genitori e la loro eccessiva attivazione in vista di una risoluzione pacifica delle liti.
D'altra parte, nonostante gli aspetti culturali e religiosi dovuti alle diverse culture di appartenenza dei genitori fossero sostanzialmente alla base di tutti i conflitti tra i due, si notava una certa apertura da parte di entrambi che denotava lo spirito collaborativo di entrambi in vista del mantenimento del legame coi figli, come il fatto che la madre aveva accettato che essi potessero mangiare anche alimenti vietati dalla religione musulmana e il fatto che il padre avesse accettato di fare un percorso di valutazione presso il SERT.
Con la sentenza del 18 gennaio 2024, il Tribunale di Reggio Emilia ritiene opportuno tutelare i minori attraverso l'affidamento al servizio sociale, nonostante la conflittualità tra i genitori pareva essere in parte rientrata, se non si conta l'episodio violento descritto sopra.
A fronte della conflittualità risulta infatti impraticabile sia un
Ecco perché il Tribunale ritiene più opportuno affidare i minori ai servizi sociali, mantenendone l'attuale collocamento presso la madre, assegnandole la casa familiare e confermando l'incarico al servizio sociale quanto alla regolamentazione degli incontri con il padre.
Svolgimento del processo
che il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento dei minori J e W, nati a (omissis), (Reggio Emilia) rispettivamente in data (omissis).2010 e (omissis).2012 dalla relazione more uxorio delle parti;
che entrambi i genitori nei rispettivi atti introduttivi hanno chiesto l’affidamento esclusivo a sé dei figli minori con assegnazione in proprio favore della casa familiare, domandando che le visite con l’altro genitore vengano regolamentate dal Servizio Sociale; hanno reciprocamente chiesto, inoltre, che venga posto a carico dell’altro un contributo al mantenimento dei figli (il padre ha chiesto € 200,00 per ciascun figlio, la madre € 250,00 per ciascun figlio);
che alla base delle richieste formulate dalle parti vi è una contrapposta ricostruzione delle vicende familiari ed un reciproco addebito di responsabilità per il conflitto in essere: il padre sostiene di essere stato sottoposto a continue vessazioni e aggressioni da parte della compagna, ciò che lo avrebbero indotto a reagire; la madre riferisce che sarebbe il sig. YY ad avere sempre tenuto condotte vessatorie, ad essere dedito al consumo di stupefacenti, ad averla ripetutamente tradita con altre donne e ad averla aggredita anche alla presenza dei figli minori tanto da rendere necessario in più occasioni l’intervento delle forze dell’ordine;
che la situazione, già compromessa, è definitivamente degenerata in data 29.03.2023 quando, all’esito di una violenta lite — della quale le parti forniscono ancora una volta una descrizione differente — la madre ed i figli sono stati allontanati dalla casa familiare e condotti in una località protetta; che in seguito a tale accadimento la sig.ra XX ha presentato ricorso ex art. 473 bis n. 69 c.p.c. ottenendo un ordine di protezione inaudita altera parte (doc. 6 parte resistente) successivamente confermato con Decreto del 17.05.2023 (doc. 7 parte resistente);
che in tale provvedimento il Giudice ha ordinato al sig. YY di cessare immediatamente dalla condotta pregiudizievole tenuta nei confronti di XX e nei confronti dei figli minorenni Y. ed J, e di allontanarsi immediatamente alla casa familiare sita a (omissis), (Reggio Emilia) prescrivendo al medesimo di non avvicinarsi alla casa familiare, al posto di lavoro della medesima (XX), alle scuole frequentate dai figli, nonché ai luoghi frequentati da questi ultimi e dalla loro madre; ha disposto altresì che in attesa dei provvedimenti che saranno assunti da parte dell’Autorità Giudiziaria competente ed al solo scopo di tutelare i figli siano i Servizi Sociali ad indicare le modalità più opportune secondo le quali, se lo desidererà, il padre potrà incontrare i figli minori in modo protetto, dando preciso mandato ai Servizi Sociali in merito;
che alla data dell’udienza di comparizione del presente procedimento (29.06.2023), i rapporti tra le parti erano dunque regolati dal Decreto di cui sopra, la sig.ra XX risultava rientrata nell’abitazione familiare insieme ai figli minori e gli incontri di questi ultimi col padre venivano regolati dal Servizio Sociale; le parti davano atto altresì di avere trovato una provvisoria regolamentazione dei rapporti economici inerenti il mantenimento dei figli (il padre avrebbe continuato a corrispondere la rata del mutuo e la madre avrebbe percepito per intero l’Assegno Unico);
che all’esito dell’udienza veniva incaricato il Servizio Sociale di riferire sulla situazione del nucleo familiare, sulla genitorialità delle parti e sulle condizioni dei minori, ai fini della definitiva decisione sul loro affidamento e collocamento;
che il Servizio ha depositato la propria Relazione in data 08.11.2023 nella quale riferisce di essere già stato coinvolto nelle questioni riguardanti il nucleo YY – XX sia nell’anno 2016 che nell’anno 2020, sempre per episodi di conflitto e di violenza assistita, ma che la situazione in entrambi i casi era rientrata e le tensioni familiari parevano essersi appianate;
che successivamente il Servizio è nuovamente stato coinvolto in seguito all’episodio occorso in data 29.03.2023 che ha dato origine all’ordine di protezione di cui si è detto;
che nel corso dell’indagine gli operatori hanno sentito anche i minori i quali hanno entrambi riferito di un loro coinvolgimento nelle vicende familiari:
J è apparso molto investito in uno sforzo risolutivo […] ha spiegato di essere ingaggiato nel tentativo di far tornare insieme la madre e il padre e che dal suo punto di vista nonostante la mamma e il papà abbiano da sempre litigato parecchio la mamma potrebbe compiere uno sforzo e perdonare il padre riaccogliendolo in casa; i due genitori potrebbero imparare a confliggere di meno a mantenere i toni delle discussioni più bassi e a non alzare le mani reciprocamente; qualora essi non dovessero tornare insieme lui vorrebbe passare almeno metà del tempo con il padre se non di più W si è espresso in modo piuttosto simile al fratello riferendo agli operatori che la sua percezione è che il padre sta cercando di far la pace con la madre sebbene la madre sia piuttosto restia ad andare nella direzione di un ricongiungimento; lui avrebbe il desiderio che i genitori superassero la rottura riprendendo il loro rapporto di coppia; qualora gli stessi dovessero restare separati ha espresso il desiderio di passare più tempo con il padre che con la madre motivando tale posizione col fatto che talvolta la madre è poco gentile con lui e il fratello e li incolpa di cose per cui dal suo punto di vista non hanno colpa, arrabbiandosi in modo piuttosto importante senza buoni motivi che all’esito dell’indagine gli operatori hanno individuato da un lato alcuni negativi elementi di rischio per i minori e segnatamente
- I minori sino al 29 Marzo 2023 sono stati esposti a circostanze di violenza assistita e triangolati nella dinamica conflittuale genitoriale
- sia il padre che la madre per anni hanno mantenuto riserbo su quanto accadeva in casa faticando a riconoscere come ciò sia stato lesivo del diritto dei minori ed una serenità intrafamiliare e ad una crescita armonica
- la madre e il padre si sono rivolti reciprocamente importanti accuse che qualora fossero veritiere delineerebbero un quadro di importante esposizione a rischi e pregiudizio per i minori
- è stato ravvisato un invischiamento ed eccessiva attivazione da parte dei minori nelle dinamiche relazionali dei genitori: i figli si sono detti impegnati nel tentativo di far tornare assieme ai genitori oltre che apparsi dispiaciuti e preoccupati per la posizione del padre
- il padre figura molto importante per i ragazzi, affettiva e calorosa, è apparso piuttosto in difficoltà facendo fatica a delineare un progetto di vita solido e preciso risultando confuso rispetto a quanto vorrebbe fare in alcune occasioni; ha espresso il desiderio di tornare con l'ex compagna nonostante l'abbia descritta come una persona violenta e poco trasparente; in altre occasioni ha portato come volontà poi trasferirsi a vivere in un luogo marittimo vendendo la casa di (omissis), (Reggio Emilia); nell'effettuare tali ipotesi lo stesso ha dato per scontato che i suoi figli lo potessero seguire senza considerare gli effetti di un'eventuale trasferimento sulle loro vite
- la madre più ferma e razionale, più solida rispetto al proprio progetto di vita è apparsa però piuttosto normativa, incline a uno stile educativo autoritario incentrato su di una tensione verso il raggiungimento di alcuni obiettivi genitoriali risultando in parte carente sul piano affettivo e di sintonizzazione con i vissuti emotivi dei figli; gli aspetti culturali e religiosi dovuti alle diverse culture di appartenenza del padre e della madre paiono essere pregnanti rispetto alla conflittualità che insorge tra i giudici genitori che dall’altro lato hanno evidenziato positivi elementi di protezione per i minori:
- entrambi i genitori si sono mostrati affettivamente sinceramente legati ai figli e seppur in modi diversi rispondenti ai bisogni materiali e concreti di J e W
- il padre ha accettato di vedere i figli all'interno di incontri protetti ancor prima che l'autorità giudiziaria disponesse delle limitazioni alla propria responsabilità genitoriale mostrandosi collaborante nei confronti del Servizio
- la madre ha accettato che i figli mangiassero anche gli alimenti vietati dalla religione musulmana (il padre non avrebbe diversamente dato il consenso perché potessero fermarsi in mensa e partecipare al doposcuola)
- entrambi i genitori hanno aderito al percorso di valutazione delle competenze genitoriali presentandosi a tutti gli appuntamenti e mantenendo un atteggiamento positivo e di confronto con gli operatori dello scrivente Servizio
- il padre ha fornito il consenso di effettuare un percorso di valutazione perso il Sert di (omissis), (Reggio Emilia) che alla Relazione sono allegati:
il referto del Sert dal quale si evince che gli esiti dei controlli sul sig. YY effettuati da luglio ad ottobre 2023 hanno dato esito negativo, tranne una positività all’alcool; risulta altresì che il YY non si sia presentato per tre volte a chiamate per effettuare i controlli urinari e si chiede di poter proseguire la valutazione
la relazione della psicologa che conclude riferendo di una forte conflittualità tra i genitori a causa di problematiche di coppia ed in riferimento a posizioni educative verso i figli estremamente diverse e impregnate anche di elementi legati alle differenze culturali e religiose; questi aspetti hanno fatto sì che si sia cronicizzata una dinamica familiare per cui la madre è diventata il riferimento normativo e il padre, maggiormente permissivo ed empatico verso i figli, il riferimento affettivo dei ragazzi; appare necessario quindi riposizionare le parti e rendere meno rigidi questi ruoli
la relazione dell’educatore incaricato dell’educativa domiciliare e di presiedere agli incontri tra padre e figli il quale riferisce che i minori si sono sempre mostrati molto felici di incontrare il padre impazienti di sapere come questi stesse e passasse le giornate e che il padre ugualmente si mostrava visibilmente felice e a volte commosso ad incontrare i figli, comportandosi in modo molto affettuoso con entrambi e attento ad ascoltare alternativamente le richieste dei minori; essi durante i colloqui sono sempre apparsi molto sereni; quanto agli interventi a domicilio dalla madre questa si è mostrata molto accogliente nei confronti dell'operatore e i minori sono apparsi molto sereni anche a domicilio cercando di coinvolgere e sfidare l'educatore nei giochi in cui erano occupati;
che la Relazione conclude chiedendo di poter proseguire il lavoro con la coppia genitoriale almeno sino a novembre 2024 con l'obiettivo di accompagnare il padre nell'ideare un nuovo progetto di vita che tenga al centro il benessere di bisogni dei figli e accompagnare la madre nel proseguire la sua funzione normativa acquisendo sempre di più una funzione affettiva e di sintonizzazione emotiva coi suoi figli nonché aiutare i genitori eventualmente anche mediante colloqui congiunti ad individuare punti di incontro circa i propri stili educativi e le proprie posizioni genitoriali e affiancarli nel dare un significato a quanto sino ad ora accaduto supportandone nel percorso di ricostruzione del proprio progetto di vita; inoltre, in favore dei minori, si può proseguire con l’intervento educativo in essere e se necessario attivare un supporto psicologico;
che in data 11.01.2024 i figli minori sono stati sentiti dal Giudice al quale hanno sostanzialmente confermato quanto detto agli operatori del Servizio; in particolare J ha riferito con riguardo agli incontri col padre mi vanno bene queste modalità e sono contento di mettermi d’accordo direttamente con lui precisando che con mio papà mi trovo bene e vorrei che tornasse a vivere a (omissis) con me e mio fratello. Se i miei genitori andassero d’accordo io vorrei che stessimo tutti insieme, ma se non si riesce vorrei che tornasse mio papà. Mia madre è più severa, quando prendo brutti voti o note mi ha dato qualche cinturata sul sedere, ora ha smesso, mio padre invece mi sgrida solo a parole e dice che devo impegnarmi di più. Quanto a W egli ha riferito con riguardo al padre: vorrei che lui stesse con me tutti i giorni della settimana. Lui è meno severo della mamma, lei grida e a volte mi dà degli schiaffi, l’ultimo me lo ha dato due settimane fa perché avevo preso una nota
che nelle note conclusive le parti hanno reiterato le conclusioni degli atti introduttivi: in particolare il ricorrente ha riferito delle difficoltà incontrate per avere dovuto lasciare la casa familiare, ha sostenuto che la sig.ra XX avrebbe cercato di riprendere la relazione con lui e che a fronte del suo rifiuto avrebbe scritto messaggi aggressivi; ha evidenziato la difficoltà di gestione che incontrerebbe la madre con riguardo ai figli, lavorando la stessa su turni anche notturni; ha censurato la Relazione del Servizio per non essersi espressa sul punto;
la ricorrente, nelle proprie note, ha richiamato il dispositivo e le motivazioni del Decreto emesso nel procedimento ex art. 473 bis n. 69 stigmatizzando la personalità e la condotta del ricorrente ed il coinvolgimento dei figli nel conflitto con la madre col tentativo di blandire i minori per portarli dalla propria parte e criticare le condotte materne;
Motivi della decisione
ritiene il Collegio opportuno e tutelante per i minori disporne l’affidamento al competente Servizio Sociale, stante la risalente e importante conflittualità tra i genitori che, se pure se a tratti è parsa rientrare, si è ripresentata in tutta la sua gravità nell’episodio del 29.03.2023;
che a fronte della conflittualità risulta evidentemente impraticabile un affidamento condiviso che richiederebbe una condivisione tra i genitori di scelte ed obiettivi educativi, ma neppure si ritiene possibile un affidamento esclusivo all’uno o all’altro genitore, essendo emerse a carico di entrambi fragilità genitoriali che fanno ritenere preferibile l’affido al Servizio;
che la madre invero è risultata eccessivamente rigida e normativa (come osservato dagli operatori e riferito anche dagli stessi minori), il padre per contro è parso più permissivo e ad oggi non in grado di delineare un progetto di vita solido e deciso;
che entrambi i genitori, soprattutto, non hanno saputo preservare i figli dal conflitto essendo emerso che i minori abbiano assistito in prima persona alle liti familiari ed anche alla violenta colluttazione del 29.03.2023 nel corso della quale uno dei figli ha ripreso la scena col telefonino mentre l’altro contattava le forze dell’ordine;
che il coinvolgimento dei minori emerge anche dalla Relazione del Servizio ove i figli sono parsi "ingaggiati" nel tentativo di comporre la lite tra i genitori nell’auspicio di una ripresa della convivenza; a fronte di ciò i genitori per anni hanno mantenuto riserbo su quanto accadeva in casa, faticando a riconoscere il pregiudizio cui hanno esposto i figli e ledendo il loro diritto alla serenità familiare e ad una crescita armonica;
che vada dunque disposto l’affidamento dei minori al Servizio Sociale mantenendone l’attuale collocamento presso la madre, anche alla luce della gravità della condotta del padre in occasione della lite del 29.03.2023, come dettagliatamente ricostruita nella motivazione del Decreto 17.05.2023 emesso nel procedimento RG 2304/2023 (doc. 7 parte resistente) che descrive "un’aggressione prolungata ed estremamente violenta" con condotte caratterizzate da ferocia e gravemente pregiudizievoli nei confronti dell’integrità psico-fisica dei figli, costretti ad assistere alle percosse del padre nei confronti della madre;
che al collocamento dei minori presso la madre consegua, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c., l’assegnazione in favore di quest’ultima della casa familiare (il godimento della casa familiare è assegnato tenendo in considerazione essenzialmente l'interesse dei figli e dunque l'esigenza, che ne costituisce l'unica ragione, di conservare alla prole che vede interrotta la convivenza dei genitori, l'ambiente domestico - ex multis Cass. Civ. I, 13.10.2021, n. 27907)
che vada confermato l’incarico al Servizio di regolamentare le visite tra padre e figli — revocando allo scopo il divieto di avvicinamento tra gli stessi già disposto col Decreto di cui sopra — tenendo conto, nella predisposizione del Calendario, del forte legame affettivo tra padre e figli, come emerso dalla Relazione e riferito dagli stesi minori in sede di audizione;
che, sotto il profilo economico, risulta che la sig.ra XX, come dedotto da entrambe le parti, percepisca un reddito mensile di € 1.500,00, oltre all’intera somma erogata dall’INPS a titolo di Assegno Unico per i figli e pari ad oggi ad € 200,00 a figlio (€ 400,00 complessivi), come dichiarato dalla stessa resistente;
che il sig. YY, come da documentazione in atti (mod. 730/2022 e accrediti in Conto Corrente) risulta percepire un reddito netto mensile pari a circa € 2.350,00; lo stesso deve sostenere un’uscita mensile di € 500,00 a titolo di rata di rientro del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare nonché spese alloggiative (che egli deduce di € 420,00 mensili comprensivi di utenze, pur allegando un contratto di locazione di durata anomala — anni 1 + 4 — e mancante della necessaria registrazione presso l’Agenzia delle Entrate); che non possa invece conteggiarsi l’uscita mensile di € 191,00 a titolo di rientro di un debito con Equitalia, derivando il medesimo da inadempienza del ricorrente;
che per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all’art. 337 quater c.c. e dunque della capacità reddituale ed economica delle parti, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (stanno prevalentemente con la madre), dell’età dei medesimi (oggi di anni 14 e 11), considerato altresì il valore economico dell’assegnazione della casa familiare alla resistente ed il percepimento da parte di quest’ultima dell’intera somma dell’Assegno Unico (circostanza incontestata), per € 400,00 mensili, ritiene congruo il Collegio porre a carico del sig. YY l’onere di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di € 200,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie;
che non siano rilevanti ai fini della decisione le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti;
che le spese di lite, in ragione dell’esito della stessa e della reciproca soccombenza, vadano
integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) i minori J e W, nati a (omissis), (Reggio Emilia), rispettivamente in data (omissis).2010 e (omissis).2012, sono affidati al competente Servizio Sociale e collocati presso la madre cui è assegnata la casa familiare sita in (omissis), (Reggio Emilia), via (omissis) n. 14;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal Servizio Sociale affidatario che avrà facoltà di modificare il Calendario in itinere a seconda dell’andamento del medesimo e della rispondenza all’interesse dei minori;
3) allo scopo di consentire gli incontri di cui sub 2) è revocato in parte qua il Decreto emesso in data 17.05.2023 nel procedimento RG 2304/2023 (che ha confermato il Decreto emesso inaudita altera parte in data 02.05.2023) nella parte in cui prevede il divieto di avvicinamento del sig. YY ai figli ed ai luoghi da essi frequentati;
4) il Servizio affidatario proseguirà per 24 mesi nell’opera di monitoraggio e sostegno al nucleo familiare ed alla genitorialità, mantenendo almeno in un primo tempo il servizio di educativa domiciliare già avviato; il Servizio medierà altresì tra i genitori in caso di contrasto sulle decisioni riguardanti i figli, con facoltà di assumere direttamente tali decisioni laddove l’inerzia o il conflitto tra i genitori ne impedisca l’assunzione in tempi rapidi, con pregiudizio per i minori;
5) il sig. YY contribuirà al mantenimento dei figli mediante corresponsione in favore della sig.ra XX della somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione ISTAT annuale; contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. 13.06.2023);
6) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Si comunichi al Servizio Sociale (Unione Bassa reggiana)