
Così si è pronunciato il Tribunale di Livorno dopo avere illustrato i tre orientamenti esistenti sulla questione dell'impugnabilità dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c..
Brevemente i fatti.
L'odierna reclamante aveva introdotto un ricorso finalizzato ad ottenere la regolamentazione delle modalità di frequentazione della figlia minorenne e la disciplina degli aspetti economici, avendo poi svolto istanza ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. per ottenere l'emissione dei provvedimenti indifferibili.
Il Giudice rigettava l'istanza, disponendo l'archiviazione del sub-procedimento. A questo punto la stessa reclama il provvedimentodi rigetto emesso nel sub-procedimento, ed è proprio sulla reclamabilità del provvedimento che si concentra l'ordinanza del Tribunale di Livorno del 14 novembre 2023.
Impugnabilità dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c.: tre tesi.
Sul tema, sussistono in sostanza tre tesi:
-
I provvedimenti sono reclamabili con applicabilità dell'art. 669-terdecies e ciò si spiega perché, viste le esigenze prettamente cautelari sottese ai provvedimenti indifferibili, non potrebbe che applicarsi il “rito cautelare uniforme”ex
artt. 669-bis e ss c.p.c. ; - I provvedimenti non sono reclamabili per ragioni di ordine letterale e sistematico;
- I provvedimenti sono assimilabili, nel loro contenuto, a quelli temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. da emettere in corso di causa, i quali sono a contenuto anticipatorio rispetto alla decisione finale. In tal senso, allora, si conclude per la reclamabilità dinanzi alla Corte d'Appello, conformemente a quanto stabilisce il citato art. 473-bis.22 da parte dell'art. 473-bis.24 c.p.c..
La decisione del Tribunale di Livorno.
I Giudici propendono per la seconda tesi, ovvero quella della non reclamabilità dei provvedimenti in esame ai sensi dell'
- Innanzitutto, il Legislatore non ha previsto espressamente l'impugnabilità di detti provvedimenti. Anche a voler pensare che l'argomento letterale non possa considerarsi di per sé decisivo, occorre però evidenziare che l'attenta analisi della struttura del processo ove si innesta la possibilità di emanare i provvedimenti indifferibili rende comunque preferibile la tesi della non reclamabilità;
- Inoltre, la struttura del processo disciplinata dal Capo II del nuovo Titolo IV-bis del Libro II del Codice di rito è diversa, giacché qui è previsto che il giudice, anche dopo aver emesso i provvedimenti indifferibili, in esito alla prima udienza di comparizione, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte sommarie informazioni laddove occorra, emette con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. È quindi previsto che il Tribunale, dopo l'instaurazione del contraddittorio, effettui un altro scrutinio degli aspetti sui quali ha pronunciato un provvedimento indifferibile, con la conseguente possibilità di revisione dello stesso. Ancora, l'art. 473-bis.24 c.p.c. prevede espressamente che i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dell'art. 473-bis.22 siano reclamabili dinanzi alla Corte di Appello.
Va evidenziato, poi, che i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15, al contrario di quelli emanati secondo l'art. 473-bis.22, sono destinati ad essere inglobati e quindi superati proprio dai provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., perdendo inoltre efficacia in caso di estinzione del processo.
Concludendo, il Tribunale sottolinea che se il Legislatore avesse voluto prevedere la reclamabilità dei provvedimenti in commento, lo avrebbe espressamente previsto.
Svolgimento del processo
Parte reclamante L. impugna in questa sede il decreto emesso dal Giudice nel subprocedimento RG XX/23, con il quale è stata rigettata l’istanza avanzata dalla L. stessa ai sensi dell’art. 473 bis 15 cpc.
L’odierna reclamante aveva introdotto ricorso volto ad ottenere la regolamentazione delle modalità di frequentazione della figlia minore delle parti nonché la disciplina degli aspetti economici, avendo poi svolto istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c., finalizzata ad ottenere l’emissione dei provvedimenti indifferibili.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice ha fissato l’udienza del 23.1.2024 per la comparizione personale delle parti e, successivamente, stante l’istanza di cui sopra, l’udienza del 10.10.2023 nell’ambito del sub-procedimento RG …- 1/23.
Si è costituita con comparsa parte C., odierno reclamato, contestando le pretese della ricorrente. Riservata la decisione alla predetta udienza del 10.10.2023, con ordinanza del 10.10.2023 il Giudice rigettava l’istanza.
Per ciò che in questa sede interessa il Giudice del provvedimento reclamato disponeva:
“Preliminarmente che tali provvedimenti «anticipatori» rispetto a quelli di «prima udienza», ex art. 473 bis 22 c.p.c. possono trovare ammissibilità nell’alveo del sub procedimento instaurato ex art. 473 bis 15 c.p.c. ove evidentemente connotati da particolare e motivata urgenza, ovvero ove possano essere tali da assicurare gli effetti della decisione finale;
considerato, ancora in via generale, che l’assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela dei figli e del loro ambiente domestico, per la conservazione, nell’interesse dei minori, dell’habitat naturale in cui si è espressa la loro vita tutelandoli dallo stress dovuto alla disgregazione del nucleo familiare;
esaminate le allegazioni delle parti e valutati i documenti allegati al fascicolo e, specificamente, l’accordo sottoscritto dalle parti nel giugno del 2023; ritenuto che non sussistano allo stato elementi idonei a sostenere la valutazione richiesta in via urgente dalla signora V. L.;
valutato invero, quanto alla istanza di assegnazione della casa familiare, che la prospettiva della ricorrente – proprio nell’interesse della figlia al fine di garantire la stabilità abitativa di N. oltre che di appianare il conflitto familiare generatosi – appare dagli atti quella di rinvenire altra soluzione abitativa a tutela della figlia, diversa da quella della casa ove le parti hanno convissuto per circa tre anni e dove era rimasto a vivere il signor C.;
considerato infatti che, nel regolamentare ogni aspetto in vista della generale risoluzione della crisi familiare, la signora L. conveniva con il signor C. il trasferimento dapprima, in via provvisoria, presso immobile in locazione e quindi, in via definitiva, presso immobile da acquistare ella stessa (pur con provvista a carico dell’odierno resistente) e dove trasferire la residenza propria e della bambina;
considerato che le suddette determinazioni appaiono allo stato involgere delle valutazioni contrarie, da parte della signora L., circa la possibilità di rinvenire nell’appartamento di cui si tratta il luogo di effettiva tutela della serenità della bambina e il centro dei radicati affetti della minore, con conseguente tutela, ivi, stabilità della vita familiare della stessa;
rilevato, quanto alla frequentazione padre/figlia, come proposta dalla signora L., che l’istanza anticipatoria dei provvedimenti da emettersi ex art. 473 bis 22 c.p.c. non appare sorretta, alla luce degli atti depositati da entrambe le parti e della stessa (contrapposta) narrazione svolta in udienza dalle parti, dai requisiti di urgenza richiesti;
considerato che in senso analogo debba concludersi anche quanto alle istanze cautelari articolate nell’interesse del signor C., risultando le stesse tutte sostanzialmente volte ad una anticipazione dei provvedimenti che, secondo la ratio della novella, il Giudice relatore è tenuto a dare all’esito della definizione del thema decidendum e probandum;
P.Q.M.
Rigetta le istanze proposte dalle parti e dispone l’archiviazione del sub procedimento”.
Parte L. reclama, dunque, il parzialmente citato provvedimento di rigetto emesso nel predetto sub- procedimento.
Segnatamente ed in sintesi, l’ordinanza reclamata sarebbe censurabile nella misura in cui non sarebbe stato considerato che il momentaneo allontanamento della minore dalla casa familiare non ha determinato la compromissione dello stabile legame tra la figlia comune minore N. e la casa familiare stessa, stante anche l’allegata circostanza secondo cui non sarebbe stato altrove ricostituito l’habitat familiare.
Censura, infine, parte reclamante, l’omesso ricorso del Giudice ai poteri officiosi di cui all’art 473 bis 2 c.p.c.
Si costituisce parte reclamata C., rilevando:
a) L’improcedibilità del reclamo dal momento che il decreto di data 24.10.2023 sarebbe stato notificato solo l’8 novembre 2023 presso il procuratore costituito e, dunque, ben oltre il termine assegnato con lo stesso decreto (31.10.2023); non sarebbero da ritenersi valide ed efficaci, infatti, le precedenti notificazioni effettuate nei confronti della parte personalmente;
b) L’inammissibilità del reclamo giacché l’ordinanza di rigetto non sarebbe impugnabile;
c) Nel merito la condivisibilità dell’impianto argomentativo di cui all’ordinanza reclamata, chiedendo, pertanto, che il Collegio voglia dichiarare il proposto reclamo improcedibile/inammissibile o, in subordine, rigettarlo.
In esito all’udienza del 14.11.2023, il Collegio si riservava la decisione.
2) Sull’improcedibilità.
In esito al deposito, tempestivo, del reclamo, il Collegio fissava l’udienza del 14.11.2023 con il decreto del 24.10.2023, con il quale veniva assegnato alla reclamante il termine del 31.10.2023 per la notifica di reclamo e decreto stesso alla controparte.
Successivamente, parte reclamante effettuava al procuratore costituito della parte reclamata la notificazione di cui sopra in data 8.11.2023 e, dunque, oltre l’assegnato termine del 31.10.2023 (cfr. doc. 1 di parte reclamata).
Vi è anche prova di notificazioni avvenute, entro il termine del 31.102.2023, ma direttamente alla parte (segnatamente presso l’abitazione ove il C. ha ancora la residenza anagrafica nonché presso la nuova abitazione di Via D. nella frazione di V.: cfr. doc. 2 di parte reclamata).
Ora, posto che effettivamente ai sensi dell’art. 170, comma I, c.p.c. “dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito […]”, sicché non possono essere prese in considerazione le notificazioni effettuate nei confronti del reclamato personalmente, purtuttavia non coglie nel segno la tesi di parte reclamata, atteso che, a prescindere dalla questione circa la necessità o meno della richiesta di una proroga del termine ordinatorio (quale pacificamente è quello assegnato con il decreto de quo) ai sensi dell’art. 154 c.p.c., la avvenuta costituzione della parte reclamata sana ex tunc il vizio stesso (sul tema vedasi, in particolare, Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 25211 del 08/11/2013 - Rv. 628223 – 01:
“In tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell'istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l'avvenuta costituzione di quest'ultima ha efficacia sanante "ex tunc" di tale vizio”; conforme Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 21111 del 07/10/2014 - Rv. 632555 – 01: “Nel procedimento di appello avverso la sentenza di divorzio, disciplinato dal rito camerale, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione non ha carattere perentorio, sicché la sua inosservanza non comporta la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ma impone soltanto, ove l'appellato non si sia costituito, l'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, mentre la sua avvenuta costituzione ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt. 164 e 291 cod. proc. Civ.”).
3) Sulla reclamabilità del provvedimento
L’ordinanza in questa sede reclamata veniva emessa ai sensi dell’art. 473 bis 15 c.p.c. (provvedimenti indifferibili), ai sensi del quale “in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica”.
Nel caso di specie il Giudice del provvedimento reclamato riteneva necessario instaurare preliminarmente il contraddittorio e, quindi, in esito all’udienza del 10.10.2023, rigettava le richieste di parte L. con l’ordinanza di pari data, oggi reclamata.
Sul regime dei provvedimenti di cui all’art. 473 bis 15 c.p.c. e, in particolare, sulla possibilità di impugnarli, si fronteggiano, in sostanza, tre tesi:
- Una prima secondo cui i provvedimenti sarebbero reclamabili con applicabilità dell’art. 669 terdecies, fondandosi tale assunto sul rilievo che, stanti le esigenze
eminentemente cautelari sottese ai provvedimenti indifferibili di cui alla citata
disposizione, non potrebbe che applicarsi il cd. “rito cautelare uniforme” di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c.
- Secondo altro orientamento, invece, i provvedimenti de quibus non sarebbero reclamabili ex art. 669 terdecies, ostando a tale conclusione vari argomenti di ordine letterale, oltre che sistematico.
- Altra tesi, ancora, opinando che i provvedimenti di cui si tratta siano assimilabili, nel contenuto, a quelli temporanei ed urgenti previsti dall'art. 473 bis 22 c.p.c. da emettersi in corso di causa, a contenuto anticipatorio rispetto alla decisione finale, conclude per la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello, conformemente, per l’appunto, a quanto previsto proprio per provvedimenti di cui all’art. 473 bis 22 da parte dell’art. 473 bis 24 c.p.c.
La questione, peraltro, è stata pregiudizialmente rimessa, con provvedimento del 12.09.2023, alla Corte di cassazione dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, provvedimento con cui la Corte leccese dà sinteticamente conto degli orientamenti or ora menzionati.
Orbene, ritiene questo Collegio che i molteplici argomenti di ordine letterale, logico e sistematico debbano far propendere per la non applicabilità del rito cautelare uniforme e, conseguentemente, per la non reclamabilità dei provvedimenti in esame ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.
Sono principalmente due i rilievi che impongono di addivenire a tale approdo.
Come noto, il legislatore non ha previsto espressamente l’impugnabilità dei provvedimenti di cui all’art. 473 bis 15 c.p.c.; se è vero che l’argomento letterale non può considerarsi di per sé decisivo, è altrettanto vero che l’attenta analisi della struttura del processo nel quale si innesta la possibilità, da parte del Giudice, di emanare i predetti provvedimenti indifferibili rende preferibile la tesi della non reclamabilità. Trattasi, invero, di struttura affatto distinta da quella dell’invocato (dall’orientamento di segno opposto) procedimento cautelare uniforme.
Sul punto, senza pretesa di didascalica esaustività, basti ricordare che la tutela cautelare è strumentale a garantire (quantomeno parzialmente) gli effetti che la parte otterrebbe dalla decisione del giudizio di merito, allorquando sussistano gli elementi del fumus boni juris e del pericolo di un pregiudizio irreparabile determinato dai tempi necessari alla definizione del giudizio di merito stesso.
Il provvedimento emesso è quindi, secondo il cd. “rito cautelare uniforme”, reclamabile. Con l’art. 669 terdecies il legislatore ha previsto, infatti, la possibilità del rimedio impugnatorio avverso il provvedimento, emesso in sede cautelare, potenzialmente suscettibile di conservare i propri effetti fino alla decisione del merito o anche oltre in caso, ad esempio, di estinzione del giudizio di merito stesso.
A ben vedere diversa è la struttura del processo disciplinato dal Capo II del nuovo Titolo IV bis del Libro II del codice di rito. In tal caso, infatti – lo si desume dalla sistematica lettura delle disposizioni di cui agli artt. 473 bis 15, 22 e 24 c.p.c. – è previsto che, anche una volta emessi i provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473 bis 15, il Giudice, comunque, in esito alla prima udienza di comparizione delle parti, “sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli” (così l’art. 473 bis 22, comma I, c.p.c.), essendo, dunque, previsto che il Tribunale, in seguito all’instaurazione del contraddittorio, effettui un nuovo scrutinio degli aspetti su cui ha pronunciato un provvedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c., con conseguente possibilità di revisione dello stesso. E, ancora, l’art. 473 bis 24 c.p.c. prevede poi che i provvedimenti assunti dal Giudice ai sensi dell’art. 473 bis 22 c.p.c. (che possono pur sempre “essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori”: così l’art. 473 bis 23) siano reclamabili innanzi alla Corte d’Appello.
In sintesi, ci troviamo dinnanzi a un procedimento in cui il provvedimento indifferibile di cui all’art. 473 bis 15 sarà rivalutato dal Giudice in esito alla prima udienza, con possibilità, poi, oltre alla revisione in caso di sopravvenienze, di reclamo da interporre alla Corte di Appello, sicché viene assolutamente meno l’esigenza, dianzi brevemente tratteggiata, sottesa all’istituto del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Va, ancora, sottolineato che i provvedimenti di cui all’art. 473 bis 15, al contrario di quelli emanati ai sensi dell’art. 473 bis 22 (i quali, in caso di estinzione del giudizio, conservano i loro effetti), sono, per quanto dianzi illustrato, destinati ad essere superati ed inglobati proprio dai provvedimenti ex art. 473 bis 22, perdendo, per di più, efficacia in caso di estinzione del processo.
Merita, infine, di essere pure valorizzato il secondo comma di cui all’art. 473 bis 24, secondo cui “è altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”; tale ulteriore disposizione, infatti, conforta vieppiù la conclusione che il legislatore, ove abbia voluto prevedere la reclamabilità (ubi lex voluit, dixit), lo ha espressamente previsto (nella specie per ciò che concerne provvedimenti di notevole rilevanza sotto il profilo della tutela di soggetti particolarmente bisognosi di tutela quali i minori). In definitiva, per tutti i profili sin qui illustrati, il reclamo deve dichiararsi inammissibile.
4) Spese di lite
L’assoluta novità della questione afferente alla reclamabilità del provvedimento e la mancanza di un consolidato orientamento sul punto impongono la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell’art. 92, comma II, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione reietta od assorbita, dichiara inammissibile l’interposto reclamo;
compensa integralmente le spese di lite.