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28 febbraio 2024
È inammissibile il reclamo contro i provvedimenti indifferibili

Così si è pronunciato il Tribunale di Livorno dopo avere illustrato i tre orientamenti esistenti sulla questione dell'impugnabilità dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c..

di La Redazione

Brevemente i fatti. L'odierna reclamante aveva introdotto un ricorso finalizzato ad ottenere la regolamentazione delle modalità di frequentazione della figlia minorenne e la disciplina degli aspetti economici, avendo poi svolto istanza ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. per ottenere l'emissione dei provvedimenti indifferibili.
Il Giudice rigettava l'istanza, disponendo l'archiviazione del sub-procedimento. A questo punto la stessa reclama il provvedimentodi rigetto emesso nel sub-procedimento, ed è proprio sulla reclamabilità del provvedimento che si concentra l'ordinanza del Tribunale di Livorno del 14 novembre 2023.


Impugnabilità dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c.: tre tesi.
Sul tema, sussistono in sostanza tre tesi:

  1. I provvedimenti sono reclamabili con applicabilità dell'art. 669-terdecies e ciò si spiega perché, viste le esigenze prettamente cautelari sottese ai provvedimenti indifferibili, non potrebbe che applicarsi il “rito cautelare uniforme”exartt. 669-bis e ss c.p.c.;
  2. I provvedimenti non sono reclamabili per ragioni di ordine letterale e sistematico;
  3. I provvedimenti sono assimilabili, nel loro contenuto, a quelli temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. da emettere in corso di causa, i quali sono a contenuto anticipatorio rispetto alla decisione finale. In tal senso, allora, si conclude per la reclamabilità dinanzi alla Corte d'Appello, conformemente a quanto stabilisce il citato art. 473-bis.22 da parte dell'art. 473-bis.24 c.p.c..


La decisione del Tribunale di Livorno.
I Giudici propendono per la seconda tesi, ovvero quella della non reclamabilità dei provvedimenti in esame ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., e ciò per due ordini di ragioni:

  • Innanzitutto, il Legislatore non ha previsto espressamente l'impugnabilità di detti provvedimenti. Anche a voler pensare che l'argomento letterale non possa considerarsi di per sé decisivo, occorre però evidenziare che l'attenta analisi della struttura del processo ove si innesta la possibilità di emanare i provvedimenti indifferibili rende comunque preferibile la tesi della non reclamabilità;
  • Inoltre, la struttura del processo disciplinata dal Capo II del nuovo Titolo IV-bis del Libro II del Codice di rito è diversa, giacché qui è previsto che il giudice, anche dopo aver emesso i provvedimenti indifferibili, in esito alla prima udienza di comparizione, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte sommarie informazioni laddove occorra, emette con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. È quindi previsto che il Tribunale, dopo l'instaurazione del contraddittorio, effettui un altro scrutinio degli aspetti sui quali ha pronunciato un provvedimento indifferibile, con la conseguente possibilità di revisione dello stesso. Ancora, l'art. 473-bis.24 c.p.c. prevede espressamente che i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dell'art. 473-bis.22 siano reclamabili dinanzi alla Corte di Appello.

Va evidenziato, poi, che i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15, al contrario di quelli emanati secondo l'art. 473-bis.22, sono destinati ad essere inglobati e quindi superati proprio dai provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., perdendo inoltre efficacia in caso di estinzione del processo.
Concludendo, il Tribunale sottolinea che se il Legislatore avesse voluto prevedere la reclamabilità dei provvedimenti in commento, lo avrebbe espressamente previsto.

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