
È consentito il reclamo esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto dei provvedimenti indifferibili coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c. e quindi laddove sospendano o introducano limitazioni sostanziali alla responsabilità genitoriale e alle modalità di affidamento e collocazione dei minori.
Oggetto di reclamo è il decreto con il quale il Tribunale di Verona ha rigettato le richieste dell'attuale reclamante tese all'emissione di provvedimenti indifferibili e urgenti aventi ad oggetto la richiesta alla ex compagna di fornirgli una informativa in merito ai figli minori almeno tre volte a settimana e la regolamentazione dei tempi e delle modalità per poter sentire i figli, insieme all'autorizzazione a poterli vedere in presenza dei servizi sociali.
Con ordinanza presidenziale, il Tribunalerigettava tutte le istanze per violazione del principio del contraddittorio.
Con l'ordinanza del 26 settembre 2024, la Corte d'Appello di Venezia dichiara inammissibile il reclamo, evidenziando che nei procedimenti riguardanti provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal giudice ai sensi dell'
Nel caso in esame, tuttavia, occorre rilevare che la Cassazione, pronunciatasi in via pregiudiziale, ha ritenuto che
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«In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal |
Alla luce di ciò, i Giudici ravvisano che il provvedimento impugnato non ha sospeso, né introdotto limitazioni sostanziali alla responsabilità genitoriale, e allo stesso tempo non ha disposto modifiche sostanziali dell'affidamento e della collocazione dei minori, né ha disposto l'affidamento a soggetti differenti dai genitori, e ciò rende inammissibile l'impugnazione.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 473 bis 24 c.p.c., CORNELIO ha proposto reclamo avverso il decreto in oggetto, con il quale il Tribunale di Verona ha rigettato le richieste dal medesimo formulate e qualificate quali richieste di provvedimenti indifferibili ed urgenti, con le quali domandava: “Disporre che la sig.ra TULLIA fornisca, almeno, tre volte a settimana (anche a mezzo mail o sms) al dr. CORNELIO una articolata informativa in merito ai figli minori TULLIO e TULLIOLO: a titolo esemplificativo e non esaustivo, la madre dovrà aggiornare il padre sullo stato di salute, sull'andamento scolastico e sulla frequentazione delle attività sportive da parte dei figli minori;
Disporre i tempi e le modalità con cui il dr. CORNELIO potrà sentire telefonicamente, per lo meno, il figlio minore TULLIOLO: si propone che il padre effettui una telefonata e/o videochiamata ogni giorno, nella fascia oraria serale dalle 20.00 alle 21.00;
Si chiede che vengano autorizzate le visite protette tra padre e figli minori, alla presenza del Servizio Sociale.”
2. CORNELIO ha proposto reclamo, censurando l'ordinanza presidenziale che ha rigettato le suddette istanze sia per la violazione del principio del contraddittorio sulla richiesta di termine a difesa in relazione alla nota depositata dalla controparte, con conseguente nullità dei provvedimenti successivi, sia per il mancato accoglimento delle domande formulate, censurando nel merito le statuizioni di rigetto del Giudice.
3. Si è costituita la parte reclamata TULLIA, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo, non essendo stato impugnato il provvedimento indifferibile ed urgente del 12.4.2024 e nel merito, chiedendo il rigetto del gravame, stante la correttezza del provvedimento impugnato.
4. Con atto depositato il 6.8.2024 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
5. Alla scadenza del termine assegnato al PG per il suo intervento la causa è stata trattenuta in riserva dal Collegio.
6. Preliminarmente deve evidenziarsi che nei procedimenti di reclamo sia avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti, assunti dal Giudice ai sensi dell'art. 473 bis 22 e 23 cpc, sia avverso i provvedimenti indifferibili ed urgenti, assunti dal Giudice ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc, per le statuizioni per le quali sono stati considerati impugnabili anche i predetti, rilevano i profili di manifesta incongruità del provvedimento rispetto alle emergenze di causa o la sussistenza di errori evidenti nell'interpretazione della normativa applicabile, trattandosi di decisione caratterizzata dalla temporaneità ed urgenza ed in assenza di compiuta istruttoria, oltre che, per gli ultimi, anche dalla indifferibilità dell'adozione.
Va, poi, evidenziato che eventuale documentazione sopravvenuta non può essere esaminata dalla Corte, dovendosi analizzare lo stesso materiale istruttorio disponibile alla data della decisione del Giudice, sia in ragione della finalità del reclamo, di controllo di un provvedimento emesso allo stato degli atti in un momento antecedente l'avvio dell'istruttoria costituenda, sia in quanto l'art. 473 bis 24, III comma, I cpv, cpc, prevede espressamente che eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito, dovendosi con tale locuzione intendere il Giudice investito dell'intera controversia.
7. Nel caso in esame, tuttavia, ancora più in via preliminare va rilevato che i provvedimenti di rigetto emessi dal Giudice nel procedimento di primo grado non rientrano tra quelli che la Suprema Corte, con l'ordinanza del 30 Aprile 2024 n. 11688 pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale, ha ritenuto essere soggetti ad impugnazione. Ha ritenuto, infatti, la Corte di Cassazione, nella pronuncia citata, che: “In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 cod. proc. civ. è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte di appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 cod. proc. civ., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”.
8. Ritiene il Collegio che, nel caso di cui trattasi, i provvedimenti che avevano il contenuto indicato dalla Suprema Corte potessero individuarsi in quelli dell'ordinanza del 12 Aprile 2024 - che confermava il decreto emesso inaudita altera parte del 28 Marzo 2024, il quale prevedeva la sospensione delle visite del padre con i figli - ordinanza che, tuttavia, non è stata impugnata dall'odierno reclamante. L'ordinanza impugnata del 31.5.2024, invece, non ha né sospeso o introdotto sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, né ha previsto sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, né infine ha disposto l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Il che rende l'impugnazione formulata inammissibile.
9. Sulla scorta delle ragioni che precedono va quindi dichiarato inammissibile il reclamo.
10. Per il principio della soccombenza, le spese del presente reclamo, da liquidarsi ai sensi dell'art. 473 bis 24, IV comma, c.p.c., vanno poste a carico della parte reclamante e sono liquidate come in dispositivo, applicandosi per la liquidazione i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod. previsti per i procedimenti di contenzioso ordinario per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, fase di studio e introduttiva, valori prossimi ai minimi trattandosi di pronuncia in rito.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il reclamo.
2) Condanna il reclamante CORNELIO a rifondere alla parte reclamata TULLIA le spese della presente impugnazione che liquida in complessivi 1.800,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre accessori di legge.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
4) Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.