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25 ottobre 2024
Dopo la Cartabia, inammissibile il reclamo del provvedimento che non contiene limitazioni alla responsabilità genitoriale

È consentito il reclamo esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto dei provvedimenti indifferibili coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c. e quindi laddove sospendano o introducano limitazioni sostanziali alla responsabilità genitoriale e alle modalità di affidamento e collocazione dei minori.

di La Redazione

Oggetto di reclamo è il decreto con il quale il Tribunale di Verona ha rigettato le richieste dell'attuale reclamante tese all'emissione di provvedimenti indifferibili e urgenti aventi ad oggetto la richiesta alla ex compagna di fornirgli una informativa in merito ai figli minori almeno tre volte a settimana e la regolamentazione dei tempi e delle modalità per poter sentire i figli, insieme all'autorizzazione a poterli vedere in presenza dei servizi sociali.
Con ordinanza presidenziale, il Tribunalerigettava tutte le istanze per violazione del principio del contraddittorio.

Con l'ordinanza del 26 settembre 2024, la Corte d'Appello di Venezia dichiara inammissibile il reclamo, evidenziando che nei procedimenti riguardanti provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal giudice ai sensi dell'art. 473-bis.22 e 23 c.p.c. e ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. rilevano i profili di manifesta incongruità del provvedimento in relazione alle emergenze di causa o alla presenza di errori evidenti in sede di interpretazione della normativa applicabile, trattandosi di una decisione connotata da temporaneità e urgenza e senza istruttoria, oltre che da indifferibilità dell'adozione.
Nel caso in esame, tuttavia, occorre rilevare che la Cassazione, pronunciatasi in via pregiudiziale, ha ritenuto che 

ildiritto

«In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 cod. proc. civ. è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte di appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 cod. proc. civ., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori».

Alla luce di ciò, i Giudici ravvisano che il provvedimento impugnato non ha sospeso, né introdotto limitazioni sostanziali alla responsabilità genitoriale, e allo stesso tempo non ha disposto modifiche sostanziali dell'affidamento e della collocazione dei minori, né ha disposto l'affidamento a soggetti differenti dai genitori, e ciò rende inammissibile l'impugnazione.

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