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29 febbraio 2024
Anziani schiaffeggiati in RSA: confermata la condanna per maltrattamenti ma revocata la confisca della struttura

Nulla scagiona il ricorrente dalla sua condanna per maltrattamenti in famiglia, nemmeno il fatto che le condotte si siano verificate durante il periodo del Covid, ma è salvo l'immobile ove esse si sono verificate, poiché difetta il rapporto di strumentalità tra la struttura e l'illecito.

di La Redazione

La Corte d'Appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, confermando la condanna dell'attuale ricorrente per il reato di maltrattamenti in famiglia e assolvendolo dall'accusa di violenza sessuale.
I fatti si sono svolti all'interno di una casa di riposo e si sarebbero verificati in concomitanza con le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica. Dalle captazioni ambientali disposte all'interno della struttura era infatti emersa l'abitualità delle condotte vessatorie poste ai danni degli ospiti della struttura attraverso minacce, insulti e atti di violenza fisica, anche ai danni di soggetti sostanzialmente impossibilitati a muoversi e a reagire.
Il ricorrente si rivolge alla Corte di Cassazione contestando l'asserita sussistenza del requisito di abitualità delle condotte maltrattanti, sottolineando che gli episodi si erano verificati per un breve periodo temporale e ai danni di pochi ospiti, e che essi fossero stati dettati dai problemi gestionali ingenerati dall'ondata pandemica. In secondo luogo, eccepisce che l'età avanzata degli ospiti e la degenza presso la casa di riposo non determinano per forza la sussistenza di una condizione di minorata difesa, sostenendo che nel caso di specie gli anziani fossero sostanzialmente tutti in buone condizioni.
Con il terzo motivo di ricorso, infine, il ricorrente lamenta l'avvenuta confisca dell'immobile destinato ad ospitare gli anziani ove si erano verificate le condotte, contestando l'assenza di un nesso di strumentalità necessaria rispetto alla commissione del reato.

Con la sentenza n. 8755 del 28 febbraio 2024, gli Ermellini dichiarano il ricorso parzialmente fondato.
Con riguardo alle prime due doglianze, esse si rivelano inammissibili.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, 

giurisprudenza

«integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo».

Ebbene, dalle captazioni ambientali risulta ampiamente accertato che ciò sia accaduto nel caso in esame, qualificandosi come altamente significativi gli schiaffi agli anziani e altre diverse forme di violenza fisica, come strattoni e trascinamento del naso di alcuni di loro, il tutto finalizzato a creare consapevolmente un clima vessatorio.
Quanto all'aggravante della minorata difesa, essa non si desume dall'età degli ospiti della RSA, ma dalle condizioni che impedivano loro di opporre anche una minima difesa alle angherie subite, posto che spesso le condotte maltrattanti erano state poste in essere ai danni di anziani con difficoltà di deambulazione.

Diversamente, invece, deve dirsi quanto all'ultimo motivo di ricorso afferente alla confisca della struttura. In tal senso si osserva come i Giudici di seconde cure abbiano motivato il rapporto di strumentalità tra l'immobile e il reato evidenziando come esso sia strutturalmente organizzato per ospitare i degenti, conclusione che la Cassazione non condivide perché si basa su una sovrapposizione tra il bene al cui interno è stato commesso il reato e la nozione di strumentalità causale.
L'art. 240, comma 1, c.p. consente infatti la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, il che presuppone un collegamento funzionale tra il bene e l'illecito, dovendo sussistere un nesso di specifica, e non di occasionale o di mediata strumentalità, da valutare verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alle finalità della medesima.
Come rilevano i Giudici di legittimità, applicando al caso di specie il suddetto principio, emerge chiaramente che l'unico rapporto di strumentalità diretto è quello esistente tra il tipo di attività (casa di riposo) e il reato di maltrattamenti, fermo restando che sia l'attività, sia l'illecito, ben possono essere svolti in qualsiasi immobile, anche diverso rispetto a quello di cui si parla.
Segue la revoca della confisca.

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