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1 marzo 2024
Giochi del Mediterraneo 2026: illegittima la mancata intesa con la Puglia per approvazione del programma delle opere infrastrutturali
La Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, c. 5-ter, lett. a), n. 2), del D.L. n. 13/2023 che, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi, ha previsto la nomina di un commissario straordinario con il compito di predisporre il programma delle opere infrastrutturali.
di La Redazione
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 31 del 29 febbraio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 c. 5-ter, lett. b), del D.L. n. 13/2023, nella parte in cui non richiede l'acquisizione dell'intesa della Regione Puglia ai fini dell'adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali occorrenti per lo svolgimento della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo che si terrannoa Taranto nel 2026

precisazione

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, c. 5-ter, lett. a), n. 2), del D.L. n. 13/2023, che, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi, ha previsto la nomina di un commissario straordinario, con il compito di predisporre il programma delle opere infrastrutturali. 

  • In primo luogo, la Consulta, dopo avere chiarito che, con le disposizioni esaminate, lo Stato ha attratto a sé funzioni relative alla competenza concorrente e residuale della Puglia, ha rilevato che «nel modello delineato dal legislatore, il fulcro della attrazione è costituito dall'approvazione, con decreti interministeriali, del programma delle opere infrastrutturali. Tale fase rappresenta, infatti, il momento centrale del trasferimento allo Stato delle funzioni volte ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari per lo svolgimento dei Giochi». 
Pertanto, poiché l'attrazione di funzioni in capo allo Stato non può prescindere dal rispetto del principio di leale collaborazione, la Consulta ha affermato che l'approvazione del programma delle opere infrastrutturali deve essere preceduto da una intesa tra lo Stato e la Regione Puglia.  
 
  • In secondo luogo, quanto alla nomina del commissario straordinario, la Consulta ritiene che l'acquisizione del parere del Presidente della Puglia rappresenta, nel caso di specie, un adeguato strumento di collaborazione, dal momento che «tale nomina, seppur significativa, è comunque strumentale rispetto alla successiva, e fondamentale, fase di approvazione del programma delle opere».
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