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2 maggio 2024
Le misure per l’impiantistica sportiva dopo la conversione in legge del Decreto PNRR 2024
Il D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2024, introduce all'art. 19 disposizioni per l'attuazione degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale», del PNRR.
di La Redazione
Nella G.U. di oggi (n. 100/2024), è stata pubblicata la Legge n. 56/2024 di conversione del D.L. n. 19/2024 recante «ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».
L'art. 19 del testo coordinato del Decreto cit. impatta sul settore dello sport, in quanto introduce:
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Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2 « Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore» del PNRR in materia di sport e inclusione sociale. |
Nello specifico, il comma 1 della norma prevede che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale», del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi del Piano, il Dipartimento per lo sport può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.
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Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all' |
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