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2 maggio 2024
Le misure per l’impiantistica sportiva dopo la conversione in legge del Decreto PNRR 2024
Il D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2024, introduce all'art. 19 disposizioni per l'attuazione degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale», del PNRR.
di La Redazione
Nella G.U. di oggi (n. 100/2024), è stata pubblicata la Legge n. 56/2024 di conversione del D.L. n. 19/2024 recante «ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».
 
L'art. 19 del testo coordinato del Decreto cit. impatta sul settore dello sport, in quanto introduce:

legislazione

Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2

« Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore» 

del PNRR in materia di sport e inclusione sociale.

Nello specifico, il comma 1 della norma prevede che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale», del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi del Piano, il Dipartimento per lo sport può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.

esempio

Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 91/2022, si applica la disciplina di cui al comma 7-bis, lettera e), del medesimo art. 26 e di cui all'art. 1, comma 377, lettera g), della L. n. 197/2022.

Per le stesse finalità, il comma 2 stabilisce che il Dipartimento per lo sport è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica, destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del Piano.
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