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1 marzo 2024
Quale trattamento fiscale per le somme erogate alle lavoratrici madri?

Nel caso specifico, l'istante rappresenta di voler riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma pari alla differenza tra indennità corrisposta dall'INPS e il 100% della retribuzione lorda mensile sotto forma di welfare aziendale.

di La Redazione

L'istante è una società che, nelle vesti di sostituto di imposta, intende riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma uguale alla differenza tra indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell'INPS e il 100% della retribuzione mensile lorda.
Nello specifico tale importo sarebbe stato riconosciuto per i tre mesi successivi al periodo di astensione obbligatoria sotto forma di welfare aziendale, per cui l'istante chiede se, sulla base di quanto esposto, risultino soddisfatti i presupposti di non imponibilità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 TUIR.

Con la risposta n. 57/2024, l'Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il comma 1 dell'art. 51 TUIR ove viene sancito il principio di onnicomprensività del reddito di lavorodipendente, in virtù del quale tutte le somme e i valori che percepisce il dipendente in relazione al rapporto di lavoro, a qualunque titolo, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, il comma 2 della stessa disposizione, nonché l'ultimo periodo del comma 3, prevedono specifiche deroghe in base alle quali si elencano opere, servizi, prestazioni e rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile ovvero vi concorrono solo in parte.
Considerando che i benefit non sempre assumono una connotazione strettamente retributiva, l'Ente afferma che solo quando ciò si concretizza allora il regime totale o parziale di esenzione non può trovare applicazione.

Con specifico riguardo al welfare aziendale, poi, l'Agenzia delle Entrate lo ha definito come l'insieme di

esempio

prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o come rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

In tal senso, con risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020 è stato precisato che è necessario che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.
Con riferimento al caso di specie, si rileva che la somma che alimenta il credito welfare individuata sarebbe costituita dalla differenza tra quanto erogato dall'INPS e la retribuzione fissa che spetterebbe alla dipendente ove rientrasse in servizio, quindi, considerando che l'attribuzione del welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea a individuare una “categoria di dipendenti”, il Fisco ritiene che le somme in oggetto debbano assumere rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 51, comma 1, TUIR, poiché rispondono a finalità retributive.

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