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23 aprile 2024
Welfare aziendale, premi di risultato e fringe benefit alla luce della nuova normativa

Se ne occupa la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l'approfondimento in esame, evidenziando le significative novità apportate in materia dalla Legge di bilancio 2024.

di La Redazione

Con l'approfondimento del 17 aprile 2024, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro affronta le nuove frontiere del welfare aziendale, dei fringe benefit e dei premi di risultato a seguito delle recenti modifiche normative.

1. Welfare aziendale

A tal proposito, la Fondazione richiama anzitutto l'art. 41 Cost. che all'ultimo comma prevede:

legislazione

«La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali».

In tal senso, i Consulenti evidenziano l'importanza che ricopre la responsabilità dell'impresa nel bilanciamento del perseguimento dell'utile, da una parte, e del raggiungimento della coesione sociale finalizzata al benessere di tutti i soggetti coinvolti, dall'altra.
In questo contesto il welfare aziendale svolge un ruolo fondamentale, potendo essere definito come 

esempio

il complesso strutturato di beni, servizi e prestazioni offerto dalle aziende allo scopo di soddisfare le necessità (anche in forma non monetaria) dei dipendenti e delle loro famiglie, nell'ottica di contribuire al loro benessere.

In linea generale, possono infatti individuarsi tre aree entro le quali inserire le azioni di welfare:

precisazione

  • Area del tempo, attraverso misure che incidono sulla flessibilità del lavoro, come la previsione dello smart working e del part-time;
  • Area della famiglia, con servizi riservati ai dipendenti per supportare la gestione e la cura dei familiari, come ad esempio la previsione di un servizio di baby sitting e dei congedi parentali che vadano oltre i limiti legali;
  • Area del sé, mediante interventi finalizzati al benessere e alla salute dei lavoratori e alla crescita professionale e di formazione continua. In tale area si annoverano, ad esempio, servizi di life counseling e attività e servizi volti alla prevenzione di rischi in materia sanitaria.

Ancora, esperienze possibili da ricomprendere nel welfare aziendale sono:

precisazione

  • Cure odontoiatriche;
  • Wellness ed esercizio fisico;
  • Attività culturali e formative;
  • Supporto al rientro dalla maternità;
  • Banca ore;
  • Cessione volontaria delle ferie;
  • Buoni acquisto;
  • Prestiti.

Quanto al profilo soggettivo, il documento evidenzia che i benefits possono essere messi a disposizione dal datore verso la generalità dei dipendenti o di categorie di essi, non riconoscendo come tali quelli rivolti esclusivamente a singoli lavoratori. Le “categorie di dipendenti” sono invece individuate dall'Agenzia delle Entrate con riferimento non solo a quelle previste dal Codice civile, ma anche a tutti i dipendenti di un certo “tipo”, di un certo “livello” o “qualifica”.

attenzione

I Consulenti segnalano che con la risposta n. 57/2024, l'Agenzia delle Entrate sembra andare in direzione opposta rispetto ai recenti interventi del Legislatore in favore della famiglia, avendo ritenuto che non fosse ammissibile come categoria quella delle lavoratrici madri. Tale classificazione rischia, secondo i Consulenti, di compromettere tutte le iniziative aziendali a supporto della genitorialità, non potendo perimetrare la categoria cui rivolgere gli interventi per via della genericità dell'espressione “status di maternità”.

Particolare attenzione viene poi riposta nella sostenibilità ambientale e in tale contesto si inserisce anche la recente risposta delle Entrate n. 74/2024 che contempla tra le misure di welfare anche i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro-casa, quando la sede di lavoro sia in luoghi che consentono il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altri soggetti. In tal modo si vanno a soddisfare anche le esigenze previste dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti e di migliorare la mobilità delle persone, promuovendo un atteggiamento responsabile verso l'ambiente.

2. Premi di risultato

La Legge di bilancio 2024 ha stabilito che

legislazione

«Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento».

Nel caso in cui il lavoratore non consenta al datore di applicare la corretta aliquota fiscale, sarà onere dello stesso lavoratore, in sede di dichiarazione dei redditi, far concorrere al proprio reddito complessivo i premi di risultato assoggettati impropriamente a imposta sostitutiva, anche ove il premio sia stato erogato sotto forma di benefit detassato.
Con riferimento ai criteri incrementali cui devono essere legati i premi di risultato, il D.M. 25 marzo 2016 ne rinvia la definizione alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, disponendo che essa debba prevederne criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, il cui raggiungimento sia verificabile obiettivamente attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere individuati appositamente.
Anche in tal caso, l'Agenzia delle Entrate ha fornito interventi chiarificatori. In particolare, con la circolare n. 28/E del 2016 ha chiarito la necessità di tenere in considerazione la distinzione tra strutturazione dei premi e condizione di incrementalità degli obiettivi che dà diritto al beneficio fiscale. Inoltre, sempre sul tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 59/E del 5 marzo 2024 circa l'applicabilità della tassazione agevolata ex art. 1, comma 182, L. n. 208/2015.

3. Fringe benefit

Grazie alla Legge di bilancio 2024, i fringe benefit non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente fino a 2milaeuro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti. La condizione cui è subordinato il limite maggiore si ritiene soddisfatta laddove il figlio a carico sia ripartito con l'altro genitore o quando il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico per via del riconoscimento dell'AUU.
Fermo restando che il limite di 2mila euro si applica quando il lavoratore dichiari al datore di avervi diritto fornendo il codice fiscale dei figli, i Consulenti rammentano i figli si considerano fiscalmente a carico quando possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (per i figli di età non superiore a 24 anni, detto limite giunge a 4mila euro).

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