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4 marzo 2024
Fondo Salva sport: no agli importi aggiuntivi richiesti ai concessionari della raccolta delle scommesse sportive
Il Consiglio di Stato dichiara illegittima la determinazione con cui l'Agenzia della Dogane e dei Monopoli ha chiesto alle società concessionarie importi aggiuntivi calcolati sì nella percentuale dello 0,5%, ma su tutte le complessive entrate provenienti dalla raccolta delle scommesse, a prescindere dal già avvenuto raggiungimento delle soglie di finanziamento del Fondo Salva sport.
di La Redazione
Il TAR del Lazio ha riunito e respinto i ricorsi proposti da alcune società - concessionarie della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere - per l'annullamento di:
  • la determinazione direttoriale con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto “l'annullamento, in autotutela (..) della Determinazione Direttoriale prot. n. 5721/RU dell'8 gennaio 2022 e delle note, trasmesse ai concessionari, di invito a effettuare i versamenti delle somme destinate ad alimentare il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, calcolate in applicazione dei criteri esposti in detta Determinazione Direttoriale”;
  • le singole note con le quali la medesima Agenzia aveva comunicato loro le rinnovate quantificazioni degli importi aggiuntivi dovuti a titolo di versamento dell'importo dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse di cui all'art. 217, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, recante le Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. Decreto Rilancio).
 
Contro la decisione del TAR, le società presentano ricorso al Consiglio di Stato lamentando violazione di legge e di eccesso di potere.

precisazione

L'effetto lesivo per le ricorrenti derivava dal fatto di essere considerate soggetti passivi dell'imposta indiretta nella percentuale dello 0,5% sulle complessive entrate derivanti dalla raccolta delle scommesse per il periodo di riferimento, anziché fino alle sole soglie massime previste per il finanziamento del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale (40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021).

Con sentenza n. 1871 del 26 febbraio 2024, la sezione Settima riunisce i ricorsi e li accoglie e, di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie i ricorsi di primo grado e annulla gli atti impugnati.
 
Va dichiarato illegittimo l'annullamento in autotutela con cui l'Agenzia della Dogane e dei Monopoli, annullando una propria precedente determinazione, ha chiesto alle società concessionarie della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi importi aggiuntivi calcolati sì nella percentuale dello 0,5% per il periodo di riferimento, ma su tutte le complessive entrate provenienti dalla raccolta delle scommesse, a prescindere dal già avvenuto raggiungimento delle soglie di finanziamento del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. 
 
Infatti, l'unica lettura possibile della disposizione normativa di cui all'art. 217 cit., nel raccordo fra il primo e il secondo comma, è esclusivamente quella che riposa sul principio del parallelismo tra il prelievo e la dotazione del fondo, con la conseguenza, a definitivo corollario, che il limite allo stanziamento del Fondo rappresenta anche il necessario limite implicito al prelievo, sulla scorta del legame teleologico perseguito dal legislatore.
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