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7 marzo 2024
Le precisazioni del Fisco in materia di reddito di lavoro dipendente
L'Agenzia dell'Entrate fornisce indicazioni operative a seguito delle recenti novità normative.
di La Redazione
L'Agenzia dell'Entrate con la circolare del 7 marzo 2024 n. 5/E, fornisce le istruzioni operative sulle novità fiscali contenute nelle disposizioni della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) e nel D.L. n. 145/2023 convertito in legge (Decreto Anticipi).

a) Misure per il welfare aziendale


FRINGE BENEFIT
La Legge di Bilancio 2024 include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche «le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale».
Rimborso somme Tra le novità introdotte dalla norma in esame vi è la possibilità di agevolare, attraverso l'erogazione diretta o il rimborso delle somme, le «spese per l'affitto della prima casa» o quelle «per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa».
Interpretazione della norma Secondo il Fisco, la norma fa riferimento alla nozione di «prima casa» senza ulteriori precisazioni in merito alla relativa portata. A tal fine rilevi la nozione di «abitazione principale» prevista per l'applicazione delle detrazioni (interessi passivi per mutui), e (canoni di locazione).
Aspetti soggettivi/oggettivi Le stesse debbono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. 
Spese per l'affitto Con particolare riguardo alla locuzione «spese per l'affitto», si ritiene che debba farsi riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno.
Casi di agevolazioni escluse Il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l'abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.
Conservazione documenti Il datore deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR. 
DETERMINAZIONE COMPENSO
Il Decreto anticipi ha modificato la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base di un diritto maturato nell'ambito del rapporto di lavoro, da terzi.
Calcolo L'importo che concorre alla formazione del reddito imponibile si determina effettuando la differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso ufficiale di riferimento e gli interessi calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti e riducendo l'ammontare risultante della metà.
Tassazione alla fonte L'importo determinato viene assoggettato a tassazione alla fonte al momento del pagamento delle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento. In caso di prestiti a tasso variabile, il prelievo alla fonte viene effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento del prestito, tenendo conto anche delle variazioni subite dal tasso di interesse iniziale.
Rinegoziazione mutuo In caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l'ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), secondo il Fisco, il confronto va effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.
Imputazione del compenso Il momento di applicazione della ritenuta è quello del pagamento delle singole rate del prestito, come stabilite dal relativo piano di ammortamento, fatta salva l'effettuazione di eventuali modifiche in sede di conguaglio.
Rideterminazione da parte del datore di lavoro Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta ha, pertanto, rideterminato, in sede di conguaglio di fine anno, il valore del fringe benefit erogato nel corso del 2023 da far concorrere alla determinazione del reddito assoggettato a tassazione.
Cessazione rapporto di lavoro In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2023, è effettuato, un nuovo conguaglio al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina in commento. A ciò consegue l'obbligo di rilasciare al lavoratore cessato una nuova certificazione.
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO
La Legge di Bilancio ha previsto per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, la riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d'impresa.  
Riduzione Tale disposizione ripropone, anche per l'anno d'imposta 2024, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività già introdotta, per il periodo d'imposta 2023.
Regole del Fisco Considerato che la nuova disposizione prevede solo la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile, si ritiene che alla stessa possano applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari n. 23/E del 2023, 29 marzo 2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28.


b) Trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale


La Legge di Bilancio 2024 riconosce, a favore dei lavoratori in oggetto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. La misura in esame, riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Reddito di riferimento Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato a condizione che nel periodo d'imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000.
Calcolo agevolazione L'agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Sostituto di imposta  Il sostituto d'imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate.
Erogazione dopo giugno 2014 Resta fermo che l'erogazione del trattamento in commento possa avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 

c) Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione


La Legge di Bilancio prevede, per il solo biennio 2024-2025, la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, determinati periodi non coperti da contributi previdenziali.
Riscatto anzianità L'intervento normativo prevede, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, che gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall'INPS, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possano riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2024, compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo, e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro.
Onere di riscatto I lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l'onere per il riscatto. In tal caso, il datore di lavoro provvede alla copertura dell'onere, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. Qualora il datore di lavoro sostenga l'onere del riscatto, lo stesso importo è portato in deduzione dal proprio reddito d'impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo.
Determinazione reddito lavoro dipendente Per quanto concerne la determinazione del reddito di lavoro dipendente del lavoratore, i contributi versati per suo conto rientrano nell'ambito dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, in base al quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.
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