Con l'approfondimento in esame, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza le novità introdotte dalla nuova Legge di bilancio in materia di fringe benefit con riferimento alla loro natura giuridica, alla regolamentazione contrattuale e al trattamento fiscale e contributivo.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha presentato un nuovo approfondimento che analizza le novità 2024 in merito ai fringe benefit.
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Si ricorda che i fringe benefit corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono a tutti gli effetti una retribuzione in natura ai sensi dell' |
Ora, il riconoscimento di detti benefici viene disciplinato in sede di contrattazione individuale tra le parti, mentre per quanto concerne il trattamento fiscale occorre fare riferimento all'
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tale disposizione fa rientrare nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere percepiti a qualunque titolo nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro. |
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L'art. 51 cit. prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore ove il loro valore complessivo non superi i 258,23 euro nel periodo di imposta, mentre il superamento di tale soglia comporta la tassazione ordinaria dell'intero ammontare dei fringe benefit. |
Alcune novità sono state introdotte in materia dalla Legge di bilancio 2024, e sono quelle oggetto di specifico esame nell'approfondimento. Il Legislatore ha infatti previsto, in deroga al menzionato art. 51, comma 3, TUIR, che
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limitatamente all'anno fiscale 2024, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti, oltre alle somme loro erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai fini del pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. |
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La soglia del 1.000 euro passa a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, ivi compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati. |
Con specifico riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, i Consulenti del lavoro precisano che il beneficio spetta anche quando il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per i figli fiscalmente a carico perché già percepisce l'AUU. Al riguardo, il
Ulteriori specificazioni riguardano poi le condizioni di spettanza dei benefici, il profilo operativo e l'informativa alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, di cui è presente una bozza in allegato:
Condizioni di spettanza | In tal senso è intervenuta l'Agenzia delle Entrate stabilendo che in presenza di figlio di età superiore a 21 anni per il quale i genitori si sono accordati affinché sia il titolare del reddito più elevato a percepire le detrazioni di imposta al 100%, anche l'altro genitore potrà beneficiare del beneficio in commento, sempre che il figlio risulti fiscalmente a carico di entrambi. |
Profilo operativo | Il riconoscimento del fringe benefit al dipendente deve essere formalizzato e ciò può avvenire all'interno della lettera di assunzione ovvero attraverso un accordo separato. |
Informativa alle Rappresentanze Sindacali Unitarie | Per l'applicazione del beneficio, i datori di lavoro devono informare le Rappresentanze Sindacali Unitarie, anche se il Fisco non ha ancora fornito specifiche indicazioni in merito alle novità introdotte con la nuova Legge di bilancio. Tuttavia, si presume che mantenga validità la precedente circolare n. 23/2023 con riferimento alle tempistiche di invio dell'informativa (entro la chiusura del periodo di imposta). |
Infine, si precisa che
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se la somma dei fringe benefit non supera nel periodo di imposta 2024 le soglie di appartenenza, allora tale valore sarà esente a livello fiscale e contributivo in virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili previdenziali e fiscali (D. Lgs. n. 314/1997). |
Si ricorda poi che il datore di lavoro è tenuto a comunicare gli importi relativi ai fringe benefit attraverso la Certificazione Unica 2025 per l'anno di imposta 2024.