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7 marzo 2024
Il regime fiscale agevolato si applica al premio di risultato solo se il parametro di riferimento incrementale è correlato alla sua corresponsione

Questo l'oggetto della risposta delle Entrate n. 59 proveniente da un'Azienda Regionale che intendeva corrispondere un premio di risultato ai dipendenti correlato al “parametro ferie”.

di La Redazione

L'istante è un'Azienda Regionale costituita in forma di s.p.a. che rappresenta di aver stipulato un accordo integrativo aziendale per il triennio 2020-2023 ove si concordava l'istituzione a partire dal 2021 di un premio di risultato da corrispondere una volta raggiunti gli obiettivi e i parametri concordati tra le Parti entro il mese di novembre di ogni anno con valenza per l'anno successivo.
In tal senso, l'Azienda chiede all'Agenzia delle Entrate se a tale premio di risultato, riconosciuto al personale per il 2021, potesse essere applicata la tassazione agevolata ex art. 1, comma 182, L. n. 208/2015.

Con la risposta n. 59/2024, l'Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo e la prassi in materia, iniziando dal Decreto emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il MEF del 25 marzo 2016, che definisce i premi di risultato come

legislazione

«somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione».

Con riguardo ai criteri incrementali cui essi devono essere ancorati, il Decreto rinvia alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, stabilendo che essa deve provvedere dei criteri che possono consistere in un aumento della produzione ovvero in risparmi di fattori produttivi o, ancora, nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi. Il raggiungimento degli stessi deve essere verificabile attraverso riscontro di indicatori numerici o di altro genere individuati.
Chiarimenti sono giunti in merito anche dalla prassi, secondo la quale 

precisazione

non basta che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto poiché è necessario anche che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto a quello antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio. L'incrementalità costituisce infatti requisito essenziale dell'agevolazione prevista dalla Legge di stabilità del 2016.

Nel caso in cui l'erogazione del premio di risultato non soggiace al raggiungimento di un risultato incrementale bensì ad un dato stabile, allora sarà possibile fruire del regime agevolato fiscale previsto dall'art. 1, commi 182 ss., L. n. 208/2015a patto che il valore del dato raggiunto risulti incrementale rispetto a quello registrato con riferimento all'anno precedente.

Alla luce di tali argomentazioni, nel caso in esame si chiede quale regime fiscale applicare alle somme erogate a titolo di premio di risultato considerando il “parametro ferie” quale riferimento incrementale nei termini di una riduzione dei giorni di ferie residue al 31 dicembre 2021 rispetto all'anno precedente con relativa riduzione del corrispondente costo aziendale, il che non risulta però dall'accordo integrativo aziendale.
L'Agenzia delle Entrate conclude affermando che il premio di risultato in esame non possa fruire del regime agevolativo di cui all'art. 1, commi da 182 a 189, L. n. 208/2015 poiché non sono soddisfatte le condizioni previste, considerando che il “parametro ferie” determina solo l'applicazione della detassazione e quindi non è correlato direttamente alla corresponsione del premio. Si ricordano a tal fine le condizioni per fruire del regime agevolativo in commento:

esempio

  • Raggiungimento di obiettivi correlato all'erogazione del premio;
  • Che sia misurato e verificatoun valore incrementale rispetto a quello registrato con riferimento all'anno precedente.
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