Svolgimento del processo
La signora D. R. ed il signor T. A., nel 2017, iniziavano una relazione sentimentale, a seguito della quale decidevano di avviare una convivenza more uxorio. Nel corso di tale relazione, in data 21.04.2019, nasceva il figlio T. A.. Il signor T. A. svolgeva l’attività di operaio alle dipendenze della M. s.r.l., azienda che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mentre la signora D. svolgeva prevalentemente l’attività di casalinga e, saltuariamente, si dedicava ad attività di assistenza agli anziani.
A seguito di segnalazione anonima e dopo intervento dei servizi sociali, con provvedimento ex art. 403 c.c. del 21.10.2021, adottato dal Pronto intervento dei Servizi sociali del Comune di Taranto, veniva disposto il collocamento del minore T. A. presso la comunità educativa denominata “(omissis)”, sita ad (omissis) ((omissis)), ad oltre quaranta chilometri di distanza da Taranto. Tanto avveniva a seguito di intervento presso l’abitazione sita in (omissis) alla via della (omissis) n. 88 bis, ove venivano accertate carenze igieniche ritenute incompatibili con l’incolumità del bambino. Nella relazione degli assistenti sociali si dava atto che la signora D. era consapevole di aver trascurato l’igiene della casa e che tanto era dovuto alla necessità di dedicarsi all’attività lavorativa di badante. Nel medesimo documento si rilevava che la D. non forniva la disponibilità ad entrare in comunità con il piccolo A., in quanto impossibilitata a lasciare il lavoro.
Con ricorso del 13.12.202,1 il PMM chiedeva al Tribunale per i Minorenni di dichiarare lo stato di adottabilità del minore T. A. (all. 5, dep. in fascicolo ufficio 1° grado).
Con decreto del 21.12.2021 il Tribunale per i Minorenni di Taranto apriva la procedura di adottabilità del minore. Con decreto del 19.05.2022 veniva disposto l’affidamento del minore ad una coppia di coniugi. Con istanza ex art. 14 Legge 184/83 la signora D. R. chiedeva la sospensione del procedimento di adottabilità (all. 13, dep. in fascicolo parte 1° grado).
Con sentenza n. 23/22 del 11.07.2022, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Taranto, veniva dichiarato lo stato di adottabilità del minore, T. A., in affidamento etero- familiare, con conseguente rigetto della richiesta di sospensione della procedura di adottabilità avanzata dalla madre del piccolo e la revoca degli incontri protetti genitori- figlio.
Avverso la sentenza sopra indicata interponeva appello la signora D. R., rilevando che la dichiarazione di adottabilità era stata emanata in un lasso di tempo brevissimo rispetto all’intervento dei servizi sociali, senza una reale valutazione delle possibilità di recupero della capacità genitoriale.
Con sentenza n. 5/2023, richiamata in epigrafe, la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale di Lecce in data 11/7/2022 con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità del minore. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione la madre del minore nonché il padre signor T. A. affidato ad un motivo. Il minore T. A., per il tramite del proprio tutore resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano ex art 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 8 della Legge 4 maggio 1983 n. 184, con riferimento alla mancata valutazione delle concrete possibilità di recupero della capacità genitoriale nonché per mancata valutazione della possibilità di adottare i provvedimenti di cui all’art. 12, comma 4 ed all’art. 44 lett. d) della predetta legge.
La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare, violando il disposto degli articoli 1 ed 8 della Legge 184/1983, l’attuale possibilità di recuperare la capacità genitoriale da parte dei ricorrenti, onde garantire al minore il diritto di essere allevato nella propria famiglia d’origine alla luce dell’oggettiva, grave, ed incolpevole situazione di precarietà in cui si è trovato improvvisamente il nucleo familiare (il padre del minore era stato colpito da tre ictus nel giro di pochi mesi, con conseguente perdita del posto di lavoro), nonché dell’avvenuto ripristino di idonee condizioni igieniche all’interno della casa familiare, oltre che della disponibilità, espressa dalla madre nel corso dell’istruttoria del procedimento finalizzato alla dichiarazione di adottabilità, di entrare in comunità con il figlio, non espressa in precedenza per la necessità assoluta di prestare attività lavorativa onde garantire un reddito al nucleo familiare. Tanto, in un contesto in cui né nel brevissimo lasso di tempo di meno di due mesi intercorso tra l’intervento dei servizi sociali e l’avvio del procedimento di adottabilità, né all’interno di tale procedimento, veniva predisposto alcun piano di sostegno alla genitorialità.
à. Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata, oltre a non valutare il contesto di oggettiva ed incolpevole difficoltà del nucleo familiare in cui è maturata la necessità di intervento dei servizi sociali, non ha attribuito alcun valore ai successivi
comportamenti della D., volti a superare le criticità rilevate ed a recuperare la propria capacità genitoriale per mantenere una relazione con il figlio, anche in considerazione del ridottissimo lasso temporale - meno di due mesi – intercorso tra l’intervento dei servizi sociali e l’avvio del procedimento di adottabilità.
Il ricorso è infondato e va respinto.
E’ necessario premettere che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre, invero, allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (Cass., 28/03/2002, n. 4503; Cass., 28/04/2008, n. 10809; Cass., 23/04/2019, n. 11171).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha motivato circa la totale inidoneità dei genitori a svolgere il ruolo genitoriale, e la loro impossibilità di un recupero in temi compatibili con le esigenze dei minori.
la Corte di merito così si esprime: “Deve evidenziarsi la irrilevanza e scarsa significatività dell’avvenuta ripulitura dell’abitazione da parte della D. nel marzo 2022 (a 5 mesi di distanza dal collocamento in comunità del figlio)”; “... la volontà della D. di entrare in comunità manifestata nel marzo 2022 è stata del tutto tardiva rispetto alle esigenze del minore, e comunque inappropriata al suo migliore e preminente interesse, perché avanzata in un momento in cui A. (che ha dato importanti segnali di crescita cognitiva e di ripresa emotiva e caratteriale) intraprendeva un percorso di conoscenza con la famiglia affidataria, ….” Vieppiù che il persistente disinteresse della madre alle condizioni del figlio si desume anche dalla circostanza che la donna, ascoltata dai Servizi Sociali in data 17.01.2022, ha richiesto che il figlio fosse trasferito in una comunità sita in Taranto, giammai per essere inserita anche lei, ma solo “per andare a trovarlo ogni tanto”, omettendo di chiedere dello stato esistenziale del figlio. La donna, nel corso dei vari incontri con i Servizi Sociali ha ammesso di non aver mai condotto il piccolo A. dal pediatra, perché a suo dire non si è mai ammalato, omettendo di sottoporre il piccolo alle periodiche visite di controllo ed alle vaccinazioni obbligatorie.
Quindi, dalle risultanze probatorie, è emerso che “la D. non ha alcuna predisposizione alla maternità, ma al contrario è apparsa molto concentrata a soddisfare le sue necessità personali, come si evince anche dalla circostanza che ha preferito lasciare il piccolo all’ex compagno invalido al 100% allontanandosi per andare a convivere con un ragazzo, disoccupato, conosciuto online. Le successive affermazioni della donna (verbale di ascolto del 03.03.2022) di aver interrotto la relazione sentimentale con il ragazzo russo, nonché di aver ripreso la relazione con T. A., risultano poco credibili. Oltre tutto quanto su esposto, la Corte di merito ha valutato anche lo stato di salute psichica della D., affetta da “disturbo bipolare, episodio misto, moderato”, come da comunicazione del DSM del 09.03.2022 e del 18.03.2022”. La Corte di merito ha poi ritenuto che: “non può che esprimersi un giudizio di attuale inesistenza della capacità genitoriale della D., che: a) non è nuova a tale situazione, in quanto madre di un altro figlio sottoposto all’attenzione del TM, del quale pure venne disposto il collocamento in comunità e che è stato affidato al padre naturale, in assenza di disponibilità della madre; b) ha compiuto scelte estreme e per nulla rassicuranti, quali affidare il minore in tenerissima età, una volta interrotta la relazione di vita con il T., al padre, nonostante la sua acclarata ed estrema difficoltà di curarsi del figlio, oltre che di sé stesso …..; non entrare in comunità nonostante il lavoro da badante fosse terminato; dare priorità alle proprie esigenze personali e sentimentali in un momento così delicato per la sopravvivenza e crescita del figlio.” Non è vero, inoltre, che non siano stati disposti interventi a sostegno della capacità genitoriale della D. e del T., i quali sono stati affidati ai servizi Sociali ed al Consultorio familiare, per affrontare un percorso di sostegno e recupero della genitorialità; infatti, dalla relazione dei Servizi Sociali del 12.1.22 e da quella del Consultorio Familiare del 31.1.22 emerge una sostanziale immobilità ed indisponibilità della coppia al percorso, il T. spesso assente per il proprio stato di salute, la D. comunque presa dai propri impegni di lavoro e di vita personale”.
Manca poi anche la capacità genit(omissis) le di T. A., padre del minore, il quale, per sua incolpevole circostanza, è stato colpito da ben tre ictus che lo hanno condotto ad uno stato di conclamata invalidità al 100%. A causa delle patologie di cui il T. soffre (ischemie cerebrali, diabete, ipertensione, ecc.) per le quali non riesce a provvedere neppure a sé stesso, si è trovato nella condizione di dover accudire anche il piccolo A..
E’ stato poi accertato dal giudice di merito che, a prescindere da un legame affettivo tra i ricorrenti ed il minore, sussiste tuttavia l’inidoneità conclamata dei genitori ad occuparsi del figlio e che proprio in considerazione dell’interesse superiore del minore doveva essere dichiarato lo stato di adottabilità, stante la incapacità genitoriale.
Tale accertamento di merito appare insindacabile in questa sede, in quanto la motivazione risulta adeguata, ragionevole, congrua ed immune da vizi.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità da liquidarsi a favore dello Stato in quanto è stato concesso il gratuito patrocinio al minore, ex art. 133 T.U. spese di giustizia.
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore dello Stato che si liquidano in € 3.000 complessive per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Dispone, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003 che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.