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12 marzo 2024
Prevenzione e contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR
Il Legislatore introduce norme di rilievo penale, tra le quali l'estensione dei poteri del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea.
di La Redazione
Con il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR) pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2024, il Legislatore ha introdotto le misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione. In particolare, l'art. 3 del citato decreto estende al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea - COLAF. Nell'àmbito di tali compiti, qui estesi al PNRR, al COLAF sono attribuite le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, e l'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali su tali materie, da trasmettere alla Commissione europea.

precisazione

Il Legislatore attribuisce al COLAF le funzioni di richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR. Viene promossa la stipulazione e monitoraggio dell'attuazione di protocolli d'intesa tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, Regioni e Province autonome. Fanno parte del COAF il Capo del Dipartimento per le politiche europee, il Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, i dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per le politiche europee, i dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, nominati dal Ministro per le politiche europee. Fanno parte anche alcuni rappresentanti del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando generale della Guardia di finanza, dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ecc.

Nell'ambito dei protocolli d'intesa, sono definite le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR. Rimane fermo il rispetto delle norme sul segreto investigativo, nonché delle disposizioni in materia di dati personali contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Infine, il Legislatore modifica:
l'art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori) Tale articolo punisce con la reclusione da due a sei anni (salvo che il fatto costituisca più grave reato) chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (648-bis c.p.) o l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita che non rientri nei delitti di ricettazione o riciclaggio (art. 648-ter). La novella in esame prevede che la medesima pena della reclusione da uno a sei anni si applichi a chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia.
l'art. 84, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) La novella in esame prevede che si procede all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva (prevista dal comma 3 del medesimo art. 84) anche sulla base di provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva, per i delitti di cui agli articoli 2,3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). Si tratta, quindi della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8).
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