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Il Legislatore attribuisce al COLAF le funzioni di richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR. Viene promossa la stipulazione e monitoraggio dell'attuazione di protocolli d'intesa tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, Regioni e Province autonome. Fanno parte del COAF il Capo del Dipartimento per le politiche europee, il Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, i dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per le politiche europee, i dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, nominati dal Ministro per le politiche europee. Fanno parte anche alcuni rappresentanti del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando generale della Guardia di finanza, dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e della Direzione nazionale |
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Tale articolo punisce con la reclusione da due a sei anni (salvo che il fatto costituisca più grave reato) chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (648-bis c.p.) o l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita che non rientri nei delitti di ricettazione o riciclaggio (art. 648-ter). La novella in esame prevede che la medesima pena della reclusione da uno a sei anni si applichi a chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia. |
l'art. 84, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) | La novella in esame prevede che si procede all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva (prevista dal comma 3 del medesimo art. 84) anche sulla base di provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva, per i delitti di cui agli |