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12 marzo 2024
Anche il calciatore infra-quattordicenne può ricevere sanzioni disciplinari sportive
La presunzione assoluta di non imputabilità operante nel sistema penale non impedisce di perseguire in sede disciplinare sportiva il minore infra-quattordicenne che pone in essere comportamenti scorretti.
di La Redazione
La Procura federale FIGC accertava che la ASD Alfa aveva schierato, in due gare valevoli per il campionato provinciale Under 15, il calciatore Tizio, infra-quattordicenne, nonostante lo stesso non fosse tesserato e non fosse stato sottoposto agli accertamenti medici di idoneità.
 
La società e i suoi dirigenti concordavano l'applicazione di sanzioni patteggiate ex art. 126 Codice di giustizia sportiva (c.g.s.), mentre il calciatore veniva deferito per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, c.g.s., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle NOIF.
 
Promosso il procedimento disciplinare, il Tribunale federale territoriale proscioglieva il tesserato in quanto lo stesso, all'epoca dei fatti, non aveva ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, in applicazione del criterio desumibile dall'art. 97 del Codice penale.
 
Contro questa decisione, la Procura interregionale presenta impugnazione alla Corte Federale d'Appello, deducendo che, nel caso di specie, andrebbero applicate le disposizioni dettate dal Codice civile in materia di tutela e di regime giuridico dei minori, in particolare all'art. 316, comma 3, in quanto nel c.g.s. non è presente alcuna norma che prevede la non punibilità di tesserati in ragione della loro età. Secondo l'impugnante, quindi, è proprio all'età di dodici anni che viene ricondotta dalla legge la sussistenza della capacità di discernimento del soggetto minore, con la conseguenza che al raggiungimento della stessa deve intendersi assolutamente presunta la sua capacità di comprendere i limiti comportamentali e di scegliere le azioni da porre in essere.
 
Con decisione n. 90 del 6 febbraio 2024, la Corte Federale d'Appello accoglie il reclamo.
 
Il Codice di giustizia sportiva, nella parte riguardante il Settore per l'attività giovanile e scolastica, esclude dalla punibilità solo le categorie dei “pulcini” e degli “esordienti”, e non anche quella dei “giovanissimi ”, ancorché prevedendo un peculiare sistema giustiziale. Secondo il diritto federale positivo, dunque, è il compimento del dodicesimo anno di età che costituisce lo spartiacque tra la situazione disciplinare di non punibilità (propria degli esordienti) e quella di sanzionabilità (propria dei giovanissimi).
 
Da ciò, può evincersi che la presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni quattordici, pienamente operante nel sistema penale, non preclude nell'ambito scolastico di perseguire nella diversa sede disciplinare il minore stesso quando abbia posto in essere comportamenti non corretti verso l'istituzione o verso i compagni.

E proprio tale criterio di perseguibilità è applicabile nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale.
 
In tale prospettiva, come correttamente deduce la Procura, può affermarsi che anche il minore di anni quattordici che partecipi ad attività agonistica ufficiale è soggetto a sanzioni disciplinari, non soltanto per l'esigenza essenziale di garantire la regolare e corretta esplicazione delle competizioni ma anche a fini educativi nonché di tutela dell'integrità fisica dell'interessato e degli altri atleti.
 
Applicando i criteri appena esposti al caso di specie, deve rilevarsi che Tizio, partecipando da non tesserato ad una manifestazione agonistica ufficiale, riservata ad atleti che avevano compiuto il dodicesimo anno di età, ha determinato col suo comportamento una potenziale alterazione dei risultati di un incontro di campionato. Per tali ragioni, gli va irrogata la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate di gara, benchè all'epoca non avesse compiuto i quattordici anni di età.
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