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14 marzo 2024
Decreto PNRR: dall’INL l’analisi di tutte le novità in materia di lavoro

Con la nota n. 521/2024, l'Ispettorato si è occupato di fornire un elenco e un'analisi di tutte le novità apportate dal D.L. n. 19/2024 nel settore lavoro.

di La Redazione

Con la nota n. 521 del 13 marzo 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro riepiloga le importanti novità apportate dal D.L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR) che coinvolgono da vicino le sue attività.

1. DURC e regolarità contributiva

precisazione

  • Grazie alla modifica del comma 1175 dell'art. 1 L. n. 296/2006, è stato subordinato il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni relative alla tutela delle condizioni di lavoro e alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate dal Ministero del Lavoro, fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e il rispetto dei contratti e accordi collettivi nazionali;
  • È stato poi introdotto il comma 1175-bis secondo cui, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi assicurativi e contributivi, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175 entro i termini indicati, il diritto ai benefici resta fermo. Quanto alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, invece, il recupero dei benefici erogati non può superare il doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

2. Appalto e distacco

precisazione

  • È riconosciuto al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente legato con l'attività oggetto di appalto;
  • L'istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva può adesso trovare applicazione anche in caso di illiceità della somministrazione, dell'appalto e del distacco.

3. Incrementato l'importo della maxisanzione in caso di lavoro nero

attenzione

Passa dal 20% al 30% l'aumento già previsto dall'art. 3 D.L. n. 12/2002 in caso di impiego di lavoratori in nero.

4. Sanzioni in caso di appalto e somministrazione illecita

attenzione

Trattasi delle fattispecie racchiuse nell'art. 18 D. Lgs. n. 276/2003 che erano state depenalizzate dal D. Lgs. n. 8/2016 e che tornano ad avere rilevanza penale, prevedendo la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda con l'aggravante nel caso in cui la somministrazione di lavoro sia posta in essere con lo scopo specifico di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

5. Incentivi al lavoro domestico

precisazione

L'incentivo consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assicurativi posti a carico del datore di lavoro domestico per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3mila euro annui. L'esonero spetta:

  • In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani di età pari almeno ad 80 anni e già titolari di indennità di accompagnamento;
  • In presenza di un ISEE del datore di lavoro non superiore a 6mila euro.

Attenzione perché il beneficio non spetta quando tra datore, o persona del suo nucleo familiare, e lavoratore sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di 6 mesi e in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto riguardi mansioni di assistenza degli invalidi, mutilati, ciechi, ecc.

6. Patente a crediti per imprese e autonomi che operano nei cantieri edili

attenzione

Così si concretizza un sistema di qualificazione e selezione delle imprese operanti nei cantieri già al momento del rilascio della patente a crediti, la quale soggiace al possesso di determinati requisiti.
La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 punti e subisce delle decurtazioni variabili in base alla gravità delle violazioni commesse.
Per lavorare nei cantieri sarà necessario possedere sulla patente almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative.
Tale sistema è operativo dal 1° ottobre 2024.

7. Sanzioni civili per omissioni/evasione dei contributi

precisazione

A partire dal 1° settembre 2024 viene introdotta una nuova disciplina sanzionatoria per omissioni/evasione contributiva e una serie di nuovi obblighi a carico dell'INPS allo scopo di introdurre nuove comunicazioni con il contribuente volte alla semplificazione degli adempimenti e a stimolare l'assolvimento degli obblighi, oltre a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

8. Verifica di congruità negli appalti

esempio

Previsto in materia di appalti pubblici e privati in edilizia che il responsabile del progetto e il committente verifichino la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Se tale verifica non viene effettuata negli appalti pubblici di valore pari o superiore a 150mila euro e in quelli privati di valore pari o superiore a 500mila euro, scattano conseguenze sanzionatorie.

9. Lavoratori stagionali nelle imprese agricole

attenzione

  • In caso di superamento delle 45 giornate annue previste per le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, i rapporti di lavoro si trasformano a tempo indeterminato;
  • In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli previsti dal comma 344 L. n. 197/2022, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore cui si riferisce la violazione, salvo essa non derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione del lavoratore.

10. Lista di conformità

precisazione

Se al termine di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale non emergono violazioni o irregolarità, l'INL rilascia un attestato e iscrive l'azienda in un elenco informatico denominato “lista di conformità INL”. I datori di lavoro iscritti non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche per i 12 mesi successivi, fatti salvi gli accertamenti in materia di salute e sicurezza, eventuali richieste di intervento o attività di indagine disposte dalla Procura.

11. Implementazione, efficientamento e incentivazione del personale ispettivo

12. Ripristino dei ruoli ispettivi INPS e INAIL

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