Il D.M. n. 132 è stato pubblicato in G.U. e disciplina le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Confermata la data di entrata in vigore al prossimo 1° ottobre.
È stato pubblicato in G.U. n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto del Ministero del Lavoro n. 132 del 18 settembre 2024 contenente il Regolamento sull'individuazione delle modalità di presentazione della domanda ai fini del conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Presentazione della domanda e requisiti
L'art. 1 del Regolamento stabilisce che per il rilascio della patente in formato digitale è necessario presentare apposita domanda attraverso il portale dell'INL, a patto che si possiedano i seguenti requisiti:
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Sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. |
Possono presentare la domanda il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per mezzo di un delegato.
Al comma 4 sono previste disposizioni specifiche per la presentazione della domanda da parte delle imprese e dei lavoratori stabiliti in uno Stato membro UE diverso dall'Italia, mentre al comma 5 viene disciplinata la procedura per imprese e lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato extra UE.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentita la prosecuzione delle attività.
Informazioni contenute nella patente
Ai sensi dell'art. 2, esse sono le seguenti:
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Provvedimento cautelare di sospensione della patente
Il provvedimento è adottato dall'Ispettorato.
- Qualora si verifichino nei cantieri infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, a un suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento è obbligatoria;
- Se dall'infortunio deriva una inabilità permanente di uno o più lavoratori o una menomazione irreversibile suscettibile di essere immediatamente accertata, imputabile ai medesimi soggetti di cui sopra almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata solo se le esigenze cautelari non sono soddisfatte attraverso il provvedimento di cui all'
art. 14 D. Lgs. n. 81/2008 o all'art. 321 c.p.p. .
La durata della sospensione della patente dipende dalla gravità degli infortuni e della violazione delle norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro, oltre che da eventuali recidive, e non può essere comunque superiore a 12 mesi.
Attribuzione e aggiunta dei crediti
Sono 30 i crediti di partenza, punteggio che può essere aumentato fino alla soglia massima di 100 crediti. Le casistiche per l'attribuzione di ulteriori crediti sono elencate all'art. 5 e concernono la storicità dell'azienda (fino a 10 crediti), la mancata decurtazione del punteggio, che porta a un incremento di un credito in più ogni due anni fino a un massimo di 20 crediti, e poi vi sono le ipotesi di cui al comma 4 che conducono all'attribuzione fino a un massimo di 40 crediti ulteriori.
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Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al |
Recupero dei crediti decurtati
Il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di apposita Commissione territoriale, tenuto conto dell'adempimento degli obblighi formativi e dell'eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Fusione e incorporazione di società
L'art. 8 stabilisce che in caso di fusione o incorporazione di società, alla persona giuridica risultante si attribuisce la patente con il maggior numero di crediti, così come in caso di trasformazioni societarie.