Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Sondrio del 5 febbraio 2020, dichiarati inammissibili i motivi di impugnazione diversi da quelli relativi alla quantificazione della pena, ed in accoglimento dell'accordo tra le parti, ha ridotto la pena inflitta a DG ad anni tre di reclusione, che ha sostituito con la pena del lavoro di pubblica utilità per anni tre, per complessivi giorni 1095, corrispondenti a 2109 ore di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso l'Ente Comune di (omissis), impartendo le consequenziali disposizioni. In parziale accoglimento dell'appello proposto dalle parti civili, la Corte territoriale ha condannato l'imputato a rifondere alle dette parti le spese relative al giudizio di primo grado. Confermata nel resto la sentenza impugnata.
2. DG , assolto per le contravvenzioni di cui ai caQi a) e b) dell'imputazione in quanto già contestate le relative condotte con il delitto sub c), era stato condannato dal Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, in quanto ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 589 bis , comma 4, cod.pen., escluse le aggravanti di cui all'art. 187, comma 1, c0d. della strada e 61, n.1) e n.3) cod.pen., concesse le attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno ed applicata la riduzione per il rito, e condannato alla pena di anni quattro di reclusione e revoca detta patente di guida.
3. Il Tribunale aveva accertato, in fatto, che, in data (omissis), alle ore 00,54, una squadra dei Vigili del Fuoco era accorsa a seguito della segnalazione, sulla Strada provinciale 2, (omissis), di incidente stradale con due persone incastrate all'Interno di una autovettura Toyota Yaris. Giunti sul posto e constatato che entrambe le persone erano contenute dalle cinture di sicurezza, gli operanti estraevano le medesime persone, di cui però il personale sanitario presente constatava il decesso.
4. Dalle successive indagini della Polizia stradale di (omissis), si appurava che DG , alla guida dell'autovettura BMW X3, solo a bordo ed intorno alle ore 00,45, in territorio extra urbano di (omissis), con direzione di marcia (omissis), al chilometro 6 e quattrocento, dopo aver percorso un tratto rettilineo pianeggiante, affrontava una curva a destra ad ampio raggio invadendo la corsia opposta; in presumibile fase di rientro sulla propria corsia, entrava in collisione violentissima frontale con la vettura Toyota Yaris che viaggiava in senso opposto. L'urto avveniva in prossimità della parte centrale della carreggiata, sicuramente in parte, se non del tutto, sulla corsia dì marcia della Toyota Yarls ed interveniva tra la parte anteriore dell'autovettura BMW e la parte anteriore della Toyota.
5. Le consulenze tecniche (relazione di autopsia, relazione sulla dinamica del sinistro stradale, la consulenza tossicologica d'ufficio) dimostravano che la condotta di MG , postosi alla guida in stato di ebbrezze, (tasso alcolemico di 0,99 g/I) era stata l'unica causa giuridica dell'evento mortale, cagionato dalla forza dirompente del suo automezzo, alla velocità di 125 Km/h, contro quello condotto regolarmente da una delle vittime.
6. Ad avviso della Corte di appello, non essendovi evidenze circa la mancanza di responsabilità dell'imputato, poteva accogliersi la richiesta di concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen. avanzata dal medesimo imputato, sulla quale il Procuratore generale aveva espresso consenso. Alla conferma della responsaoilità, la Corte territoriale ha fatto seguire la condanna al pagamento delle spese di proseguita difesa in favore della parte civile. Quanto, poi, all'appello proposto dalla parte civile, lo stesso era da accogliere solo quanto alla mancata rifusione delle spese del grado precedente, mentre andava rigettato in punto di congruità delle somme liquidate a titolo risarcitorio. In particolare, i genitori e fratelli di FC avevano ottenuto la somma di Euro 790.000 (Euro 3()5.000 ciascuno i genitori ed Euro 50.000 ciascuno per i due fratelli, concretamente erogati ed il rimanente solo offerto, ma non accettato perché ritenuto non congruo) prossime al massimo, rispetto agli importi previsti dalle tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e non potendosi liquidare poste di danno del tutto aleatorie, come la continuità, per tutta la vita, delle scelte professionali del giovane che al momento del decesso prestava attività nell'azienda familiare quale amministratore. Ciò incideva anche sulle richieste del fratello E ·, di anni 33, che riconnetteva al decesso anche il pregiudizio derivante dall'essere stato messo nelle condizioni di aiutare i gentori, e del fratello G , neanche convivente con la vittima, e di 44 anni di età.
7. Avverso tale sentenza, ricorrono per cassazione, a mezzo del proprio difensore, PC , MGB ed EC sulla base dei seguenti motivi, riferiti in forma sintetica in relazione al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc.pen.:
- Erronea applicazione dell'art. 1226 cod. civ., con riferimento alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale patito dai congiunti di F , che avrebbe dovuto essere effettuato con la rigorosa applicazione del metodo tabellare, unico idoneo a garantire la considerazione adeguata delle concrete circostanze del caso concreto;
- contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato in ragione della mancata condanna al pagamento delle somme offerte ma non corrisposte;
- manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato con riferimento alla convivenza di G con F , rilevante al fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale;
- Inosservanza di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, segnatamente articoli 1223, 1244, 1226 cod.civ. per il mancato riconoscimento di rivalutazione ed interessi;
- Violazione di legge in relazione all'articolo 541, comma uno, cod. proc. pen. ed articolo 12 DM 55 del 2014 per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, avendo errato la sentenza impugnata nella liquidazione delle spese di primo grado;
- vizio di cui all'articolo 606 lettera e) cod. proc. pen., in ragione della mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, in ragione alla violazione dell'articolo 541, comma uno, cod. proc. pen. e dell'articolo 12.
D.m. n. 55 del 2014, per inosservanza e/o erronea violazione della legge penale o di altre norme giuridiche, là dove In mancanza di gravi motivi la sentenza impugnata aveva omesso di liquidare le spese secondo grado quale esposte o altra somma ritenuta congrua.
8. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
9. I ricorrenti hanno depositato memoria, con la quale hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. I primi tre motivi, riferiti per diversi aspetti al criteri di liquidazione del danno in via equitativa e per questo da trattarsi congiuntamente, sono fondati.
2. È opportuno premettere che, come riferisce la stessa sentenza impugnata, gli odierni ricorrenti, con i motivi di gravame, avevano lamentato l'insufficiente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. In particolare, quanto al danno patrimoniale, il Tribunale si era limitato a riconoscere soltanto le spese funerarie e di consulenza, non considerando il danno da lucro cessante indicato nell'atto di costituzione di parte civile, pur avendo le parti civili richiesto, in caso di ritenuta necessità di una lunga istruttoria, che per la relativa cognizione si rinviasse al giudice civile. Quanto al danno non patrimoniale, il Tribunale aveva ritenuto solo il danno da perdita parentale. Gli appellanti, invece, avevano richiesto il riconoscimento del massim0 valore espresso dalle apposite tabelle del Tribunale di Milano, essendo insufficiente quanto versato dalla compagnia assicuratrice, in considerazione della giovane età della vittima, della sua convivenza con i genitori e det ruoto svolto nella famiglia e ta gestione, da parte della vittima, nell'Impresa familiare. Le somme dovute a titolo risarcitorio non erano neanche state rivalutate ed una quota parte delle somme ritenute come risarcimento er,I solo stata offerta e non versata, perché condizionata alla dichiarazione del totale ed integrale risarcimento. Ulteriore motivo di appello era poi stato quello relativo alla omessa liquidazione delle spese di giudizio di primo grado.
3. A fronte di tali motivi di impugnazione, la sentenza impuqnata, accolto solo tale ultimo motivo, ha condiviso la decisione del Tribuhale, di ritenere congrua la somma di euro 790.000, ripartita tra genitori e fratelli nella misura sopra indicata ed in parte solo offerta. A sostegno della decisione, la Corte territoriale ha addotto che le Tabelle invocate prevedevano anche valori minimi e che la somma liquidata rientrava nella forbice tra minimo e massimo tabellare, discostandosi solo di poco dal massimo (dodicimila euro per il padre e quindicimila per lei madre). Anche il danno patrimoniale era stato correttamente liquidato dal Tribunale, in quanto il lucro cessante derivante dalla mancata contribuzione all'azienda familiare e dalla necessità di munirsi di nuove amministratore, si sostanziava in danno meramente ipotetico e non attuale.
4. La sentenza impugnata ha effettivamente violato le disposizioni di legge che regolano la Jiguidazione del danno a seguito di decesso di prossimo congiunto, a causa di condotte colpose di terzi.
5. Questa Corte, in sede civile, (ex plurimis vd. Cass. civ. Sez. 3, 25/06/2021, n. 18284) ha più volte affermato che la morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (Ca ;s., 30/8/2019, n. 21837), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particol21re in conseguenza dell'Irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto, anche se non solo, nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cuì ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 e.e.; per il genitore dall'art. 147 e.e., e ancor prima da un principio immanente nell'ordiname:nto fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cast., 13/5/1998, n. 166); per il figlio nell'art. 315 e.e., valorizzabile secondo tale orientata lettura (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546). L' evento morte determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. C:ass., 9/5/2011, n. 10107).
Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, fìnanco di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21060; Cass., 20/8L2015, n. 16992; Cass., 23/1/2014, n. 1361). Escludendo che sia possibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cast., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in 9uanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto E! solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest'wltima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (v. Cass., 30/8/2019, n. 21837; Cass., 19/11/2018, n. 29784; Cass., 15/2/2018, n. 3767).
6. Diversamente aal danno patrimoniale, il cui ristoro deve normalmente corrispondere aìla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225 e 1227 e.e.) valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneg9iato e a restituire al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183. V. già Cass., 18/7/1989, n. 3352) sicché viene in rilievo il danne effettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814), il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può invece mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1/4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106).
7. Attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 e.e.: v Cass., 11/5/20: 10, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; Cass., 4/11/2014, n. 23425; e, da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8508), la valutazione equitativa è volta a determinare "la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa" (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408) e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645).
8. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul patrimonio e sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
Tale tipo di liquidazione, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento.
Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza Incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cast., comma 6), sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 e.e. (Cass. sez. sesta, ordinanza n. 18795 del 2/7/2021, Rv. 661913, in cui, nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva operato in via equitativa una ingentissima riduzione del quantum senza dare alcun conto dei motivi e del criteri posti alla base della operata rilevante modifica; ma anche! Cass. civ. sez. 3, n. 22272 del 13/9/2018, Rv. 650596).
Va pure ricordato che, al fine di garantire non solo un'ade;iuata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale (che è, poi, quello riconosciuto nel caso in esame), deve essere di regola liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (sez. 3, n. 26300 del 29/9/2021, Rv. 662499).
Si è pure affermato, (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36297 del 13/12/2022 (Rv. 666353 - 01) che in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione.
9. Tale ipotesi qui non è ricorrente.
La Corte territoriale, oltre a confondere il piano dell'importo già versato con quello solo offerto al fine di valutare la congruità della liquidazione effettuata dal Tribunale, ha del tutto omesso di giustificare il proprio ragionamento ed ha ritenuta congrua la somma indicata dal primo giudice, senza spiegarne lei specifica ragione. Nessuna idonea giustificazione, alfa luce dei ricordati principi, sorregge la decisione di differenziare la quantificazion.,e del danno patito dai due fratelli odierni ricorrenti, essendo di per sé non decisiva la loro età ed il fatto che uno degli stessi aveva fissato la propria residenza in luogo diverso.
10. In definitiva i primi tre motivi vanno accolti, restando assorbiti gli altri.
Infatti, alla luce di tali statuizioni, che determinano l'annullamento della sentenza Impugnata quanto alla intera domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, con rinvio al giudice civile di cui al dispositivo, restano assorbiti gli ulteriori motivi che attengono al regime degli accessori del credito risarcitorio, nonché a quello delle spese relative alfa stessa domanda, da trattarsi nella stessa sede civile.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata, agli effetti ,:ivili, con rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., per la liquidazione del danno in favore delle costituite parti cìvile, al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche a regolare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente alla liquidazione del danno e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.