Svolgimento del processo
con sentenza n. 1060 del 2020 il Tribunale di Venezia - pronunciando sulle domande risarcitorie proposte dai congiunti di P.P. contro l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale per i danni da lesione del rapporto parentale rispettivamente subiti in conseguenza della morte del predetto avvenuta, all'età di (Omissis), in data (Omissis), a causa del mesotelioma pleurico contratto per le inalazioni di amianto subite durante il lavoro prestato come addetto a carico-scarico e movimentazione merci fino al 1975 - ha condannato la convenuta al pagamento:
- in favore di D.D., G.G., J.J. ed M.M., figlie del predetto, nonché eredi del coniuge superstite Q.Q., della somma di Euro 239.182,36 ciascuna, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo, comprensiva del danno iure proprio da esse subito (liquidato in Euro 192.259,68 ciascuna) e della quota loro spettante, quali eredi della madre Q.Q., deceduta, all'età di (Omissis), nel 2014, del risarcimento a quest'ultima riconosciuto per la stessa causale, liquidato nell'intero in Euro 187.690,72;
- in favore di E.E., F.F., H.H., I.I., L.L., K.K. e N.N., nipoti del defunto, della somma di Euro 27.142,54 ciascuno, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
ha invece rigettato l'analoga domanda risarcitoria pure avanzata dai fratelli del defunto, A.A. e R.R., avendo escluso la sussistenza del danno parentale da essi dedotto, attese le "scarne e non pienamente pertinenti deduzioni di parte attrice sul punto";
pronunciando sui contrapposti gravami (quello principale proposto da tutti i congiunti e, al posto di R.R., morto nelle more, dai suoi eredi O.O., B.B. e C.C.), la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 1076/2022, resa pubblica il 12/05/2022:
- in parziale accoglimento dell'appello principale ha liquidato - facendo applicazione della Tabella del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, aggiornata al 2019 - il danno subito dalla vedova, Q.Q., in complessivi Euro 300.000,00, condannando per l'effetto l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale a pagare alle di lei eredi, D.D., M.M., J.J. e G.G., l'ulteriore complessivo importo di Euro 112.310,00, oltre rivalutazione e interessi secondo il calcolo specificato in dispositivo;
- ha confermato nel resto l'impugnata sentenza, rigettando in particolare, per quanto ancora interessa, sia il quinto motivo dell'appello principale con il quale si censurava il mancato riconoscimento del danno dedotto dai fratelli della vittima primaria, sia l'appello incidentale dell'Autorità di Sistema con il quale essa si doleva sia della mancata considerazione della breve durata della sopravvivenza della vedova (poco più di dieci mesi) ai fini del calcolo del risarcimento ad essa spettante, sia della liquidazione del danno da perdita parentale in favore dei nipoti del defunto;
- in relazione alla doglianza dei fratelli del defunto ha rilevato testualmente in motivazione (v. pagg. 10-11 della sentenza, parr. 16 e 18): "Il motivo non è fondato, poiché tutto è affidato al rilievo che "il Porto datore di lavoro di tutti, non ha contestato che i tre fratelli fossero colleghi di lavoro (art. 167 cpc). Quindi la morte di uno per amianto scatena il terrore di tutti per il timore della stessa sorte". La Corte ritiene insufficiente una deduzione svolta in questi termini"; "per i fratelli-colleghi di lavoro le allegazioni d'appello sono generiche (vd. p. 29) e pertanto ai fratelli di P.P., viste le scarne e non pienamente pertinenti deduzioni di parte attrice sul punto, non può essere riconosciuto il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non avendo essi offerto prova adeguata a valutare il rapporto affettivo tra i fratelli S.S.";
- in relazione alle doglianze dell'appellante incidentale la Corte lagunare ha osservato (v. pagg. 11-12 della sentenza, parr. 23-24) che "la liquidazione equitativa ancorata al sistema tabellare a punti variabili postula l'esistenza del rapporto di parentela, mentre ove mai siano allegate e dimostrare circostanze ulteriori a riprova del legame particolare del parente superstite col defunto, allora si può incrementare la misura del risarcimento. ... Nel caso in esame, il rapporto di coniugio e di parentela sono dimostrati, e pertanto si reputa equo applicare il parametro tabellare di riferimento. Infatti, occorre verificare innanzitutto se vi sia "l'interiore sofferenza morale soggettiva" provocata dalla morte del congiunto (che qui non può certo essere negata per la vedova o i nipoti; oltre a questo, vi può essere una "sofferenza riflessa sul piano dinamico-relazionale", sicché il concreto rapporto col congiunto va allegato e dimostrato in tutte le sue manifestazioni soltanto per graduare "la gravità ed effettiva entità del danno" (Cass. 28989/2019), non certo per escluderlo dalla liquidazione nel valore base";
avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione A.A., B.B. e C.C., affidato ad un unico mezzo;
vi resiste l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale depositando controricorso, con il quale propone ricorso incidentale sulla base di quattro motivi;
gli altri intimati non hanno svolto difese in questa sede;
è stata fissata per la trattazione l'odierna adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
Motivi della decisione
con l'unico motivo del ricorso principale A.A., B.B. e C.C. denunciano "violazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059 e 2697 c.c., per il mancato riconoscimento del diritto dei fratelli della vittima ad esser risarciti del danno da perdita parentale";
ritrascritto per esteso il quinto motivo d'appello (pagg. 9 - 11 del ricorso) ed offerta una rassegna di massime della giurisprudenza di merito e di legittimità (pagg. 11 - 13) l'illustrazione del motivo si sostanzia nelle seguenti conclusive affermazioni: "non vi è un onere di prova dell'affetto (vi è una presunzione di rapporto affettivo connesso al rapporto parentale) propria delle relazioni parentali considerate dalle tabelle di liquidazione. / In aggiunta la circostanza, non contestata ex art. 167 c.p.c., che i due fratelli fossero anche colleghi di lavoro della vittima primaria, cioè tutti portuali legati alla stessa convenuta, e quindi siano vissuti anch'essi nel terrore di contrarre la stessa malattia accentua il carattere afflittivo ed in tal senso la sentenza impugnata è chiaramente priva di convincente motivazione anche per il conflitto tra quanto dedotto a paragrafo 18 rispetto a quanto dedotto a paragrafo 24 della motivazione";
il motivo è fondato e merita accoglimento;
secondo consolidato indirizzo, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria - anche presuntiva - da parte del convenuto (Cass. 15/02/2018, n. 3767, Rv. 648035; 11/11/2019, n. 28989; 14/10/2019, n. 25774; 21/03/2022, n. 9010, Rv. 664554);
da tale principio si è evidentemente discostata la sentenza impugnata per aver negato il risarcimento ai fratelli della vittima totalmente obliterando il valore presuntivo ascrivibile ex se allo stretto vincolo formale di parentela che li legava alla vittima, in mancanza di alcuna allegazione o emergenza contraria idonea a far venir meno la presunzione di fatto da esso derivante;
la sentenza impugnata va pertanto sul punto cassata;
con il primo motivo del ricorso incidentale l'Autorità Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 2043 c.c., 2059 c.c., 2056 c.c. e 1226 c.c., 2697 c.c., per aver fatto erronea applicazione del criterio tabellare di liquidazione del danno parentale in relazione alla posizione della vedova della vittima primaria, Q.Q., omettendo di valorizzare, quale elemento riduttivo del calcolo, la ridotta durata della sopravvivenza della stessa, deceduta nello stesso anno, poco più di dieci mesi dopo la morte del marito;
il motivo è fondato nei termini appresso precisati;
secondo principio ormai altrettanto consolidato nella più recente giurisprudenza di questa Corte, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (v. Cass. nn. 10579, 26300, 26301 e 33005 del 2021, n. 11689 del 2022);
adeguate a tali esigenze sono state ritenute le tabelle elaborate presso la Corte di appello di Roma, prima che quelle del Tribunale di Milano fossero adeguate ai criteri sopra indicati, come solo di recente avvenuto con la versione aggiornata al 2022;
l'opzione nella specie espressa dai giudici di merito in favore delle Tabelle di Roma non è stata da alcuno censurata e comunque - si rileva incidentalmente - è in iure corretta essendo stata la sentenza d'appello decisa e pubblicata anteriormente alla pubblicazione delle nuove Tabelle di Milano;
la sentenza impugnata ne fa tuttavia una applicazione meccanica che finisce col tradirne i criteri di fondo, quali sopra evidenziati, omettendo di valorizzare la pur accertata breve durata della vita residua della vedova della vittima primaria;
la rilevanza di tale dato, accertato in sentenza, non può per vero essere posta in dubbio, sebbene si tratti di rilevanza più limitata di quella che ad esso è possibile riconoscere nel caso del danno biologico da premorienza (sul quale v. Cass. 29/12/2021, n. 41933; 29/05/2024, n. 15112);
per il danno da perdita del rapporto parentale occorre invero tener presente che, come ripetute volte affermato da questa Corte (v. Cass. nn. 8887 del 2020; 901 del 2018; 7513 del 2018; 2788 del 2019; 25988 del 2019; 26301 del 2021), la sofferenza morale, allegata e poi provata anche solo a mezzo di presunzioni semplici, costituisce assai frequentemente l'aspetto più significativo del danno de quo;
come è stata efficacemente evidenziato, "esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita, caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni in pejus; una differenziazione che rileva da un punto di vista qualitativo/quantitativo del risarcimento se è vero che, come insegna la più recente ed avveduta scienza psicologica, e contrariamente alle originarie teorie sull'elaborazione del lutto, "quella della cosiddetta elaborazione del lutto è un'idea fallace, poiché... camminiamo nel mondo sempre circondati dalle assenze che hanno segnato la nostra vita e che continuano ad essere presenti tra noi; il dolore del lutto non ci libera da queste assenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistere alla tentazione di scomparire insieme a ciò che abbiamo perduto"; il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione; è il dolore, non la vita, che cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a se stessi nel mondo" (così, in motivazione, Cass. n. 26301 del 2021, cit.);
ciò porta a ritenere che, mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha una incidenza tale per cui l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggiato (perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana), per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a "cambiare" e farsi compagna di vita; il protrarsi più o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere (così come si ripetono e si sommano le limitazioni funzionali conseguenti ai pregiudizi di carattere dinamico/relazionale) ma solo la fa vivere più a lungo, il che è certo elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumento, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'altro tipo di danno;
secondo i criteri del calcolo a punto sopra indicati, come tradotti nelle tabelle romane di cui è stata fatta applicazione, tale elemento è congruamente valorizzato calcolando un punto aggiuntivo decrescente al crescere dell'età del congiunto: punto aggiuntivo evidentemente rapportato alla supposta residua durata della vita del congiunto, a sua volta calcolata in base alle statistiche di vita media;
orbene, nel caso di specie, la Corte d'Appello ha applicato il punto aggiuntivo 2 in considerazione dell'età della vedova alla data dell'evento (71 anni); più precisamente, dai dati esplicitati in motivazione, può risalirsi al seguente sviluppo del calcolo: Tabella di riferimento: Roma 2019; Valore del Punto Base: Euro 9.806,70; Punti riconosciuti per il grado di parentela: 20; Punti in base all'età del coniuge: 2; Punti in base all'età della vittima: 2; Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima: 4; Punti per l'assenza di altri familiari conviventi: 3; Punti totali riconosciuti 31;
l'accertata breve durata della sopravvivenza avrebbe invece dovuto essere valorizzata attribuendo un punto aggiuntivo inferiore e segnatamente pari ad 1 atteso che la stessa tabella, anche nella sua versione più aggiornata del 2023, indica tale valore genericamente per congiunti di età superiore ad anni 81 e senza alcun limite di età;
il motivo merita pertanto, in questi limiti, accoglimento, restando assorbito l'esame del secondo e del terzo motivo i quali prospettano la medesima doglianza, riferendola ad altre tipologie di vizio cassatorio (omesso esame e motivazione apparente);
con il quarto motivo la ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 2043 c.c., 2059 c.c., 2056 c.c. e 1226 c.c., 2697 c.c., per avere la Corte d'Appello confermato la liquidazione operata dal Tribunale in favore dei nipoti della vittima, senza procedere ad alcuna analitica considerazione della particolare situazione in cui si era venuto a trovare ciascun nipote a seguito della perdita del nonno, pur in presenza di specifica censura formulata dall'Amministrazione con il secondo motivo di appello incidentale, con il quale si era dedotta la mancanza di alcuna specifica allegazione e prova circa i rapporti sussistenti con la vittima;
il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.;
sul punto la Corte d'Appello si è invero conformata al principio che attribuisce al vincolo formale di parentela (e dunque anche a quello che esiste tra nonno e nipote) già di per sé valore di elemento presuntivo della sussistenza del danno, secondo "meccanismi che richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che... trova un limite ragionevole... nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate" (così in motivazione Cass. n. 28989 del 2019, cit.), salva la prova contraria, anche di tipo presuntivo, che spetta al responsabile fornire e che nella specie non è stata in alcun modo offerta;
l'importo liquidato, peraltro, è stato sensibilmente ridotto rispetto a quel che sarebbe risultato in base alle tabelle romane, proprio in considerazione della mancanza di puntuali allegazioni per comprendere l'entità del legame col nonno e della correlativa perdita;
in accoglimento, dunque, dell'unico motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo e il terzo, inammissibile il quarto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'unico motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara inammissibile il quarto motivo del ricorso incidentale; assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.