Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 25/10/202'.3, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Monza che aveva condannato R. F. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di ricettazione.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di R. F., è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 58 e ss. I. 689/1981. Si censura la decisione impugnata che ha rigettato la richiesta di pena sostituiva (svolgimento del lavoro di pubblica utilità) avanzata dalla difesa sostenendo che i documenti allegati non comprovassero la sussistenza dei requisiti necessari e potendo la richiesta essere proposta in sede esecutiva. L'erroneità della decisione è duplice: da un lato, perché non è stata disposta l'integrazione a mezzo UEPE ai fini dell'acquisizione di una completa istruttoria; dall'altro, perché, non esiste alcuna misura alternativa che preveda la possibilità in fase esecutiva di eseguire la pena esclusivamente con i lavori di pubblica utilità.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
2. Si deve rilevare innanzitutto che la Corte di appello ha respinto la richiesta di sostituzione della pena irrogata dal primo giudice con quella dei lavori di pubblica utilità per ragioni correlate non alla valutazione di inidoneità della sanzione sostitutiva in base ai criteri fissati dal novellato art. 59 della I. 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ma per avere ritenuto che i documenti allegati, comprovanti l'esecuzione di lavori di pubblica utilità in altro procedimento, non fossero esaustivi, tenuto altresì conto del fatto che il F. è gravato da numerosi precedenti anche di una certa gravità (quali il reato di maltrattamenti e il porto d'armi), la messa alla prova in altro procedimento non è ancora conclusa e, conseguentemente, non può essere positivamente valutata ai fini della sostituzione della pena: conclusione supportata anche dalla relazione del SERT, che non è utile ad una diversa valutazione, trattandosi di un programma i cui risultati potranno essere esaminati a conclusione del percorso.
2.1. Nel caso di specie è mancata in primo luogo la valutazione dell'adeguatezza della pena sostitutiva richiesta, poiché la Corte territoriale, senza neppure formulare alcun giudizio motivato su tale profilo, ha respinto la richiesta, ravvisando una pregiudiziale irritualità della documentazione prodotta in quanto relativa ad altro procedimento, documentazione ritenuta in ogni caso come insufficiente. Detta valutazione, che non tiene conto della presumibile finalità probatoria sottesa all'iniziativa difensiva (dimostrazione dell'adeguatezza dell'invocata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità) omette di considerare che a norma del disposto di cui al citato art. 545-bis cod. proc. pen. rientra nel potere-dovere del giudice di provvedere all'acquisizione di atti, documenti ed informazioni resi necessari all'emissione del provvedimento richiesto.
2.1.1. Nel merito, va evidenziato come la riforma del sistema sanzionatorio operata dal d.lgs n.150/2022 ha attribuito al giudice della cognizione, sin dal momento in cui infligge la pena, il compito di specificare il contenuto della pena sostitutiva e del relativo progetto attuativo, anticipando la determinazione delle modalità di esecuzione delle pene che nel previgente sistema era invece rimessa ai compiti del magistrato di sorveglianza (vedi l'art. 62, I. 24 novembre 1981, n. 689). Il legislatore della riforma è intervenuto nella materia attraverso una modifica sia della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e sia dell'impianto codicistico, introducendo l'art. 20-bis cod. pen., dedicato alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, collocato nel Titolo H ("Delle pene"), al Capo I ("Delle specie di pene in generale"), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Con specifico riferimento alla sanzione del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 20-bis cod. pen. (introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 150/2022) quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata in misura non superiore a tre anni per qualsiasi reato, l'art. 56- bis della legge n. 689 del 1981 (aggiunto dall'art. 71 d.lgs. 150/2022) ne fissa le regole sulla falsariga di quelle previste per i reati di competenza del giudice di pace dall'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con differente modulazione dei termini di durata settimanale della prestazione lavorativa, essendo previsto che non sia inferiore a sei ore e non superiore alle quindici ore alla settimana (laddove l'art. 54 del d.lgs. cit. prevede che la prestazione di lavoro non superi le sei ore di lavoro settimanale, salva diversa autorizzazione da parte del giudice).
2.1.2. È bene anche precisare che, sebbene manchi nell'art. 56-bis I. n. 689 del 1981 una espressa disposizione che richieda l'assenso dell'imputato, come quella del comma 1 dell'art. 54 d.lgs. 274/2000 cit. secondo cui "il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato", discende dalla natura stessa della pena sostitutiva in oggetto che essa non possa ovviamente prescindere dall'assenso dell'imputato, considerato da un lato il rilievo che nell'art. 545-bis cod. proc. pen. è dato al consenso alla sostituzione da parte dell'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale ("Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può avere luogo la sostituzione con detta pena... "), e tenuto conto, dall'altro lato, del divieto di lavori forzati od obbligatori sancito dall'art. 4, comma 2, Convenzione EDU. La recente riforma del sistema delle sanzioni penali comporta come suo principale effetto una maggiore ponderazione della scelta della pena da irrogare da parte del giudice della cognizione rispetto alla disciplina previgente, essendo state da un lato ridotte e contenute le preclusioni previste dall'art. 59 della I. 24 novembre 1981, n. 689 nel suo testo originario, attraverso una estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo della sostituibilità delle pene detentive e pecuniarie, ed essendo stato previsto, sotto il profilo procedurale, che sia lo stesso giudice della cognizione a valutare ex officio se ricorrano le condizioni per sostituire la pena detentiva dopo la lettura del dispositivo.
2.2. L'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede, infatti, che, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale della pena, se ricorrono le condizioni per la sostituibilità della pena detentiva, il giudice, dopo la lettura del dispositivo, ne dà avviso alle parti, quindi senza alcun riferimento ad una previa istanza o sollecitazione provenienti dall'imputato o dal pubblico ministero. La verifica della sussistenza di dette condizioni per la sostituibilità della pena detentiva deve evidentemente essere coordinata con quanto previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981, che disciplina il potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive e che richiama i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., configurando la decisione in ordine all'applicazione della pena sostitutiva quale esercizio di un potere certamente discrezionale ma che impone tuttavia al giudice di soppesare adeguatamente quale possa essere la pena in grado di soddisfare meglio le finalità che la pena persegue sotto il profilo rieducativo e repressivo e di darne riscontro, evidentemente, anche nellla motivazione della sentenza. La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, purchè ne spieghi le ragioni sotto il profilo dell'adeguatezza della pena alle finalità di rieducazione sociale del condannato, in relazione alle peculiarità del caso concreto.
2.2.1. Nel caso di specie è, invece, mancata del tutto eia parte del giudice la valutazione dell'adeguatezza (o inadeguatezza) della pena sostitutiva richiesta in relazione alla personalità dell'imputato, essendo stata la richiesta rigettata senza alcun doveroso approfondimento istruttorio, da un lato, per motivi formali in realtà non preclusivi all'accoglimento della richiesta e, dall'altro, operando un riferimento a precedenti penali solo indicati senza alcuna valutazione degli altri elementi a tal fine valutabili.
In tal senso, è opportuno chiarire che il rinvio dell'udienza e la correlata sospensione del procedimento, previsti come esercizio di una facoltà da parte del giudice della cognizione dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., possono assumere carattere vincolato ove il giudice reputi necessario acquisire informazioni utili a valutare l'adeguatezza della pena sostitutiva oppure quando avendo già valutato come adeguata la pena sostitutiva, debba provvedere all'elaborazione o all'integrazione del programma di trattamento, la cui predisposizione da parte dell'imputato non è prevista dalla legge come condizione di ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena, diversamente da quanto disposto dall'art. 464- bis, comma 4, cod. proc. pen. in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova che prevede, per l'appunto, che all'istanza sia allegato il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna o, quanto meno, la richiesta della sua elaborazione all'ufficio di esecuzione penale esterna, quali requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione (cfr., Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Milahi Farid, Rv. 278619; Sez. 3, n. 23426 del 29/04/2022, B., Rv. 283640).
2.2.2. La differente disciplina si spiega agevolmente se si considera la diversa natura dei due istituti a confronto, atteso che mentre la sospensione del procedimento con messa alla prova prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e rappresenta un procedimento alternativo a quello ordinario, la sostituzione della pena assume la forma di un subprocedimento che si inserisce al termine dell'ordinario giudizio di condanna ed è espressione del potere-dovere del giudice dì irrogare una pena conforme alle finalità di rieducazione che essa persegue in relazione alla valutazione della personalità dell'imputato ed, in generale, di tutte le circostanze che devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della pena a norma del novellato art. 58 della I. 24 novembre 1981, n. 689.
D'altra parte, sarebbe incoerente sul piano sistematico una interpretazione della previsione che correla la decisione della sostituzione della pena alla fase successiva alla lettura del dispositivo ("subito dopo la lettura d1=I dispositivo"), con l'imposizione a carico dell'imputato dell'onere di predisporre per l'udienza fissata per la decisione l'elaborazione di un programma di trattamento, in una fase processuale in cui l'epilogo del giudizio è per definizione ancora incerto, potendo evidentemente essere anche assolutorio, cosi da rendere del tutto prematuro il coinvolgimento dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Tale ultima considerazione deve essere evidentemente rapportata al grado del giudizio di merito in cui deve essere operata la sostituzione della pena detentiva, essendo evidente che nel giudizio di appello, invece, l'elaborazione del programma di lavoro potrebbe certamente anche essere apprezzata dal giudice come elemento ulteriore di valutazione della fondatezza del motivo di appello che dovesse investire specificamente il punto della mancata sostituzione della pena detentiva breve da parte del giudice di primo grado, senza che ciò tuttavia costituisca - giova ribadirlo - una condizione di ammissibilità della richiesta di riforma della sentenza sullo specifico punto devoluto. Del resto, è evidente che l'art. 545-bis cod. proc. pen., con riferimento al giudizio di appello, non comporta la necessità di operare una previa lettura del dispositivo con successiva eventuale integrazione o conferma dello stesso, essendo l'oggetto del giudizio di appello costituito proprio dalla conferma o dalla riforma della sentenza di primo grado attraverso il vaglio dei soli punti e capi della decisione devoluti alla sua cognizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.