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19 marzo 2024
Realizza un software per la PA: l’ideatore può proporre l’azione di ingiustificato arricchimento

Qualora il contratto concluso dal professionista con la PA sia nullo per mancanza della forma scritta, il giudice ha il potere di determinare in via equitativa il relativo indennizzo, il quale non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per la detta prestazione.

di La Redazione

Con atto di citazione, un professionista deduce di aver iniziato una collaborazione con l'ASL in qualità di medico esperto di informatica e di aver realizzato un sistema di acquisizione ed elaborazione dei flussi informatici aziendali nel corso di un «triennio di intensa attività professionale».
Per questo motivo, il professionista chiedeva la condanna dell'ASL a titolo di ingiustificato arricchimento.
Mentre il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda di indebito arricchimento, la Corte d'Appello ribaltava il verdetto affermando che l'intera attività oggetto del contendere era da ricondurre nell'ambito del preesistente rapporto fra le parti, in relazione al quale era stato autorizzato un plus orario.
La controversia giunge in Cassazione, dove il professionista sostiene che la prestazione per la quale agisce sarebbe stata resa in seguito al «conferimento di un diverso e complesso incarico professionale avente uno specifico e ben determinato oggetto, del tutto diverso da quello proprio del medico».

Per la Suprema Corte il motivo è fondato. Nelle sue argomentazioni, ricorda anzitutto che i rapporti con la PA richiedono, per la loro instaurazione, la forma scritta ad substantiam mentre nel caso specifico «nessuna clausola dell'unica intesa redatta fra le parti menziona la creazione, da parte del ricorrente, di due sistemi informatici».

Con sentenza n. 7178 del 18 marzo 2024, la Cassazione accoglie il ricorso e afferma il seguente principio di diritto:

ildiritto

«L'ideatore di un software che abbia eseguito la sua prestazione sulla base di un contratto concluso con una P.A. nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa P.A. di essere remunerato per l'attività svolta in suo favore, può proporre l'azione di ingiustificato arricchimento. Il giudice ha il potere di determinare in via equitativa il relativo indennizzo, il quale non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per la detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera e, quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno».

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