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21 marzo 2024
Estinzione del reato: sì alla riparazione del danno entro la dichiarazione di apertura del dibattimento

Per la Corte costituzionale, è illegittimo anticipare la realizzazione delle condotte riparatorie davanti al giudice di pace a «prima dell'udienza di comparizione».

di La Redazione

Con sentenza n. 45 del 21 marzo 2024, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, c. 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento».

La questione rimessa alla Corte costituzionale era stata sollevata dal Giudice di Pace di Forlì, il quale aveva censurato lo sbarramento temporale che imponeva, prima dell'udienza di comparizione, l'adempimento delle condotte risarcitorie e riparatorie del danno conseguente al reato, da lui commesso, deducendo che «il predetto limite temporale fosse in sé irragionevole e tale da determinare una disparità di trattamento rispetto agli imputati dei reati di competenza del Tribunale, per i quali la riparazione integrale del danno è ammessa fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 162-ter c.p.)».

Per la Consulta la censura è fondata sotto il profilo della dedotta violazione del principio di ragionevolezza. In particolare, la Corte ha sottolineato che il termine perentorio, previsto prima di tale udienza, frustrava la funzione conciliativa del giudice di pace non consentendogli di avviare l'imputato e la persona offesa ad un accordo sulla entità e sulle modalità degli adempimenti riparatori e risarcitori.

Non solo: il termine perentorio determinava ricadute negative sul carico giudiziario, riducendo i casi di definizione anticipata del processo attraverso la dichiarazione di estinzione del reato, per l'esito positivo delle condotte riparatorie.

Per contro, la fissazione del termine ad quem nella dichiarazione di apertura del dibattimento «è coerente con la finalità deflattiva del carico giudiziario e, al tempo stesso, consente un evidente risparmio di attività istruttorie e di spese processuali, non dandosi corso - nel caso in cui risulti integrata la fattispecie estintiva del reato conseguente a condotte riparatorie - alla fase dibattimentale».

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