
Svolgimento del processo
1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta da C. V. allo stato passivo del fallimento del Fallimento S.S. S. Supermarkets s.r.l.
1.2. C. V., con ricorso notificato il 14/7/2021, ha chiesto la cassazione del decreto, deducendo la comunicazione dello stesso in data 2/7/2021.
1.3. Il Fallimento è rimasto intimato.
Motivi della decisione
2.1. Il ricorso è improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c..
2.2. Il ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato che il decreto impugnato, depositato l’11/6/2021, gli è stato comunicato in data 2/7/2021, si è limitato, tuttavia, a depositarne, nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c., la copia autentica con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa comunicazione.
2.3. Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta di notifica avvenuta in via telematica: Cass. n. 30765 del 2017), depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica della stessa ove sia priva della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione (come nel caso in esame) neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass. SU n. 10648 del 2017) né sia stata acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. SU n. 21349 del 2022).
2.4. Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l’improcedibilità del ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019).
2.5. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza.
2.6. Viceversa, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso (o nei modi di cui all’art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. n. 15832 del 2021).
2.7. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, hanno affermato che: - la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” (e cioè la notificazione della sentenza) idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai (come in precedenza osservato) tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; - nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione d’improcedibilità ex art. 369, comma 2°, n. 2), c.p.c. (solo) quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo pec), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3°, c.p.c., ovvero acquisita, nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.), mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. SU n. 21349 del 2022).
2.8. Tali principi, peraltro, valgono anche nel caso, come quello in esame, in cui il ricorso per cassazione è stato proposto nei confronti di un provvedimento diverso dalla sentenza e il termine breve per la sua proposizione sia inferiore quello di sessanta giorni e decorra non dalla notificazione ma dalla comunicazione dello stesso da parte della cancelleria, come, appunto, accade per il decreto del tribunale che decide l’opposizione allo stato passivo, che è impugnabile, a norma dell’art. 99, ult. comma, l.fall., entro trenta giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.
2.9. Nel giudizio di cassazione, infatti, il deposito della copia autentica del decreto decisorio dell’opposizione allo stato passivo non corredata della prova della sua notificazione o della sua comunicazione ex art. 99, ult. comma, l.fall., benché queste ultime siano state espressamente allegate, determina l’improcedibilità del relativo ricorso, ex art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., atteso che tale omissione impedisce alla Suprema Corte la verifica, a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (conf., sul punto, Cass. n. 9987 del 2016).
2.10. La mancanza della relazione menzionata rimane irrilevante (oltre che nel caso in cui il ricorso vinca la “prova di resistenza” perché notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione) soltanto nel caso in cui tale comunicazione risulti comunque nella disponibilità della Corte perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (cfr. Cass. SU n. 10648 del 2017; Cass. n. 9681 del 2020; Cass. n. 9638 del 2020), ma con la precisazione che tale trasmissione assume rilievo se effettuata e nella misura in cui da essa risulti l’avvenuta comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire per tale via all’inosservanza del precetto posto dall’art. 369, comma 2°, n. 2, cit..
2.11. Solo se la comunicazione di cancelleria, ancorché allegata dal ricorrente, non risulti (provatamente) essere stata effettuata, trova, allora, applicazione il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., calcolato dalla pubblicazione del decreto (cfr. Cass. n. 14839 del 2020; conf., Cass. n. 22324 del 2020).
2.12. Nel caso in esame: - il ricorrente, pur dando atto della data di pubblicazione del decreto impugnato (11/6/2021), prodotto in copia autentica dal difensore, e che lo stesso gli è stato comunicato in data 2/7/2021, non ha, tuttavia, provveduto al deposito della copia autenticata (dal difensore medesimo), cioè con attestazione di conformità, della relata di tale comunicazione della cancelleria (da cui decorre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 99, ult. comma, l.fall., per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato, a norma della predetta norma, dal tribunale); - risulta depositata mera istanza di trasmissione del fascicolo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 369 c.p.c. senza, però, che dal fascicolo emerga la comunicazione del decreto, né, del resto, tale comunicazione è stata allegata dal Fallimento resistente, rimasto intimato; - la notifica del ricorso, infine, è stata eseguita (mercoledì) 14/7/2021, ben oltre il termine di trenta giorni dal deposito del decreto in data 11/6/2021 e scaduto lunedì 12/7/2021.
3. Il ricorso è, dunque, improcedibile.
4. Nulla per le spese di giudizio, in difetto di costituzione del resistente.
5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.