Nel caso concreto, il ricorrente è il padre della piccola che, tuttavia, era stato ritenuto totalmente inadeguato a svolgere il suo ruolo perché uomo dichiarato passivo, superficiale, emotivamente distante e incapace di problematizzare sulla sua condizione di padre in una situazione di svantaggio e sulle conseguenze per la figlia.
L'odierno ricorrente è il padre della minore che era stata dichiarata in stato di adottabilità dal Tribunale di Torino, pronuncia che era stata confermata dal Giudice di secondo grado.
Contro tale decisione, il padre della minore propone ricorso in Cassazione lamentando il fatto che il Giudice non avesse adeguatamente motivato in relazione allo stato di adottabilità della figlia e alla sua inidoneità a svolgere le funzioni genitoriali.
Con l'ordinanza n. 7296 del 19 marzo 2024, gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile poiché le censure vertono esclusivamente sulle valutazioni istruttorie esaminate dalla Corte territoriale.
A tal proposito, la Cassazione osserva come la sentenza impugnata abbia accertato che la madre della piccola era politossicodipendente e affetta da disturbo borderline della personalità, oltre al fatto che era già madre di due bambine delle quali si era disinteressata; d'altra parte, risultava che anche il padre avesse assunto sostante stupefacenti, avendo inoltre a carico una condanna per spaccio, furto e ricettazione, oltre al fatto che egli aveva espressamente dichiarato di aver sposato la madre della piccola solo per ottenere il permesso di soggiorno.
Alla luce di tali elementi, i Giudici rilevano che la legge attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella sua famiglia di origine, predisponendo a tal fine gli interventi necessari per rimuovere le difficoltà e il disagio familiare. Tuttavia, la rescissione del legame familiare diventa l'unica strada percorribile laddove si debba correre ai ripari per scongiurare un più grave pregiudizio per il normale sviluppo psico-fisico del minore.
Dunque, il giudice dovrà:
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Da ciò si evince che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è utilizzata solo quale soluzione estrema, tenendo conto che il giudice che accerta lo stato di adottabilità del minore deve basarsi su:
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Con riferimento al caso in esame, i genitori della minore erano stati dichiarati incapaci di attendere alla funzione genitoriale e non in grado di assicurare alla piccola quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità, valutazione che non è censurabile in tale sede.
Nel caso del ricorrente, in particolare, era emersa la sua totale inadeguatezza a rivestire il ruolo di padre poiché si era confermato un uomo passivo, superficiale, emotivamente distante ed incapace di problematizzare sulla sua condizione in una situazione di svantaggio e sulle conseguenze per la figlia.
Segue allora la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato.
Svolgimento del processo
A.A., nato in M in data (Omissis) impugnò la sentenza del Tribunale di Torino, n. 87/2022 emessa in data 24 marzo 2022 la quale aveva pronunciato lo stato di adottabilità della figlia C.C. nata a T il (Omissis), dalla relazione con F.F.
La Corte di Appello di Torino, con la sentenza qui impugnata, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, sezione famiglia e Minorenni del 17 gennaio 2023 depositata in data 24 febbraio 2023 e notificata in data 7 marzo 2023 ha proposto ricorso in cassazione il ricorrente A.A., affidato ad un motivo. Il Curatore Speciale della minore, N. C. M. N. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ex art. 360 I° comma N. 3 cod. proc. civ. – Violazione e Falsa Applicazione di Legge in Relazione agli Artt. 3, 5 e 9 della Convenzione dei Diritti del Fanciullo e dell'art. 1 della Legge 183 del 1983.
La sentenza non avrebbe motivato adeguatamente circa lo stato di abbandono del minore (pag. 18) e circa l'inidoneità del ricorrente a svolgere le proprie funzioni genitoriali; la Corte non avrebbe valutato nell'attualità e in concreto lo stato di abbandono della minore e non avrebbe tutelato il suo diritto primario a crescere nella famiglia di origine.
Il motivo di ricorso è inammissibile perché censura esclusivamente in fatto la valutazione delle emergenze istruttorie esaminate dalla Corte. La Corte d'appello delinea un quadro esauriente delle carenze genitoriali (trascuratezza, disinteresse, mancanza di attaccamento, sottovalutazione totale del ruolo) cui il ricorrente oppone genericamente carenze linguistiche e inesperienza genitoriale.
Occorre premettere che la sentenza impugnata ha accertato che la madre della bambina era politossicodipendente dall'età di sedici anni, non recuperabile, affetta da un disturbo borderline della personalità e depressione, già madre di due figlie (una non riconosciuta e l'altra già dichiarata adottabile) mentre il padre, attuale ricorrente aveva fatto uso di cocaina, era stato condannato in passato per spaccio, furto e ricettazione ed aveva ammesso di aver sposato la F.F. per ottenere il permesso di soggiorno. Inoltre non era stato di alcun aiuto per lei nel periodo in cui si era tentato di inserirla con la bambina in un percorso comunitario.
Come questa Corte ha più volte ribadito, l'art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la "situazione di abbandono" sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare sia l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. n. 7115/2011 oltre a molte altre successive).
Alla luce dei principi sopra riportati, è stato affermato che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quando anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137/2015), quale premessa dell'adozione.
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine comporta dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come "soluzione estrema", quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso. Il giudice di merito, nell'accertare Io stato di adottabilità di un minore, deve allora, per quanto rileva in questa sede: a) verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (Cass. n. 6552/2017). È stato ulteriormente ribadito che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).
Nel caso in esame, allora, è agevole osservare anzitutto che i ricorrenti sono stati dichiarati incapaci di attendere alla funzione genitoriale e non in grado di assicurare alla minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se immune da vizi logici.
Nell'ambito del procedimento di adottabilità i genitori hanno tenuto atteggiamenti completamente differenti: il signor A.A. dichiarava di volere intraprendere il percorso genitoriale in autonomia e di volere rivestire in maniera piena e completa il proprio ruolo genitoriale, mentre la madre, già reduce da due figli dati in adozione e gravemente compromessa da una politossicodipendenza, non era desiderosa di investire nel recupero delle capacità genitoriali rispetto alla figlia C.C., non si preoccupava minimamente della figlia, tralasciando anche l'ulteriore percorso di recupero a cui aveva garantito di voler partecipare; il Tribunale, infatti, consentiva al signor B. di incontrare la figlia in luogo neutro, incontri iniziati nel mese di maggio 2021 e terminati nel mese di marzo 2022.
Gli incontri in luogo neutro hanno confermato secondo la sentenza impugnata la totale inadeguatezza del padre a rivestire un ruolo genitoriale minimamente sufficiente nei confronti della piccola C.C. Il signor A.A. si è confermato un uomo passivo, superficiale, emotivamente distante, incapace di problematizzare sulla sua condizione di padre in una situazione di svantaggio e sulle conseguenze per la figlia; non ha mai chiesto di C.C., delle sue condizioni di salute, non si è mai informato delle sue fasi di sviluppo, dei suoi bisogni o semplicemente la data dei successivi incontri con lei. Il Servizio di N.P.I. ha concluso evidenziando l'esistenza, nell'interazione padre - bambina, di "fattori di rischio connesso alla deficitaria competenza regolativa, di sintonizzazione emotiva, di identificazione empatica che il signor A.A. mostra, ma che sono fattori fondamentali per lo sviluppo sano di un neonato" specificando che detti limiti non sono solo da ricondursi alla scarsa esperienza e limitata frequentazione della piccola "ma insiti nella struttura di funzionamento del signore", ragioni che fanno ritenere essenziale per lo sviluppo psicoemotivo di C.C. giungere alla individuazione di una collocazione stabile e definitiva "in quanto angosce di incertezza e di instabilità implicitamente connesse a un progetto temporaneo come quello dell'affidamento etero-familiare non agiscano in termini destrutturanti sul Sé" (relazione N.P.I. 22.10.2021).
Risulta, dunque, accertato dal giudice di merito che C.C. sia una bambina nata da una coppia assolutamente inadeguata che fin dal primo giorno della sua nascita l'ha esposta ad un abbandono materiale e morale, in cui le difficoltà dei genitori, non trattabili, rischiano di compromettere la sua crescita. "Con particolare riferimento al padre non si vedono margini di trattabilità in quanto è autocentrato, delegante, non protettivo, completamente privo di strumenti emotivi e di accudimento, non è consapevole dei suoi limiti, ma soprattutto non coglie problematicità alcuna nei compiti genitoriali (per lui la madre poteva occuparsene)." Né la nascita di C.C., né il suo allontanamento e nemmeno l'apertura del procedimento di adottabilità hanno rappresentato per il signor A.A. lo stimolo per modificare il suo stile di vita confermando che C.C. è sullo sfondo nella vita del padre alla ricerca di un supplente genitoriale.
Per quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. La natura dei diritti coinvolti impone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati riportati nella sentenza.