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25 marzo 2024
Ok all’adozione della minore se i genitori si rivelano totalmente inadeguati a svolgere le loro funzioni

Nel caso concreto, il ricorrente è il padre della piccola che, tuttavia, era stato ritenuto totalmente inadeguato a svolgere il suo ruolo perché uomo dichiarato passivo, superficiale, emotivamente distante e incapace di problematizzare sulla sua condizione di padre in una situazione di svantaggio e sulle conseguenze per la figlia.

di La Redazione

L'odierno ricorrente è il padre della minore che era stata dichiarata in stato di adottabilità dal Tribunale di Torino, pronuncia che era stata confermata dal Giudice di secondo grado.
Contro tale decisione, il padre della minore propone ricorso in Cassazione lamentando il fatto che il Giudice non avesse adeguatamente motivato in relazione allo stato di adottabilità della figlia e alla sua inidoneità a svolgere le funzioni genitoriali.

Con l'ordinanza n. 7296 del 19 marzo 2024, gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile poiché le censure vertono esclusivamente sulle valutazioni istruttorie esaminate dalla Corte territoriale.
A tal proposito, la Cassazione osserva come la sentenza impugnata abbia accertato che la madre della piccola era politossicodipendente e affetta da disturbo borderline della personalità, oltre al fatto che era già madre di due bambine delle quali si era disinteressata; d'altra parte, risultava che anche il padre avesse assunto sostante stupefacenti, avendo inoltre a carico una condanna per spaccio, furto e ricettazione, oltre al fatto che egli aveva espressamente dichiarato di aver sposato la madre della piccola solo per ottenere il permesso di soggiorno.
Alla luce di tali elementi, i Giudici rilevano che la legge attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella sua famiglia di origine, predisponendo a tal fine gli interventi necessari per rimuovere le difficoltà e il disagio familiare. Tuttavia, la rescissione del legame familiare diventa l'unica strada percorribile laddove si debba correre ai ripari per scongiurare un più grave pregiudizio per il normale sviluppo psico-fisico del minore.
Dunque, il giudice dovrà:

esempio

  • Anzitutto verificare se possa essere utile fornire un intervento di sostegno diretto a rimuovere dette situazioni di disagio o difficoltà familiare;
  • Ove ciò risulti impossibile, o comunque ragionando sulla base del criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali, rendendo legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono quale premessa dell'adozione.

Da ciò si evince che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è utilizzata solo quale soluzione estrema, tenendo conto che il giudice che accerta lo stato di adottabilità del minore deve basarsi su:

esempio

  • La verifica dell'effettiva e attuale possibilità di recupero dei genitori, svolgendo apposita prognosi supportata dall'elaborazione da parte dei genitori di un apposito progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale;
  • L'estensione di tale verifica anche al nucleo familiare.

Con riferimento al caso in esame, i genitori della minore erano stati dichiarati incapaci di attendere alla funzione genitoriale e non in grado di assicurare alla piccola quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità, valutazione che non è censurabile in tale sede.
Nel caso del ricorrente, in particolare, era emersa la sua totale inadeguatezza a rivestire il ruolo di padre poiché si era confermato un uomo passivo, superficiale, emotivamente distante ed incapace di problematizzare sulla sua condizione in una situazione di svantaggio e sulle conseguenze per la figlia.
Segue allora la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato.

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