Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
28 marzo 2024
In Gazzetta le misure per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Esse sono contenute nella Legge n. 36/2024 che entrerà in vigore il prossimo 10 aprile.

di La Redazione

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 72/2024 la Legge 15 marzo 2024, n. 36 recante «disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo».

La Legge, che entrerà in vigore il 10 aprile 2024, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euroannui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi dell'art. 3, le risorse del fondo sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:

  • all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
  • all'acquisto dibeni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
  • all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
  • all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

L'art. 4 prevedere un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura.
Nello specifico, è previsto per i soggetti che intraprendono un'attività d'impresa la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta.

Tra le altre cose, l'art 10 della Legge in esame prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60% di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

Da ultimo, è prevista la costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Esso sarà composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.
Le competenza attribuite all'ONILGA sono funzionali a favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile.

Documenti correlati