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2 aprile 2024
Come si calcola il contributo unificato per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto con rito semplificato di cognizione?

Rispondendo al quesito pervenuto tramite il canale Filo diretto, il Ministero della Giustizia afferma che tale contributo deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dall'art. 13, c. 3, D.P.R. n. 115/2002.

di La Redazione

Con la circolare del 27 marzo 2024, il Ministero della Giustizia risponde ad un quesito in merito al pagamento del contributo unificato da versare per le opposizioni a decreto ingiuntivo introdotte, dinanzi agli Uffici del giudice di pace, nelle forme del rito semplificato di cui all'art. 281-decies c.p.c..

Nelle sue argomentazioni, il Ministero ripercorre anzitutto quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Esso prevede espressamente il dimezzamento del contributo unificato (calcolato in base al valore). Si osserva che la disposizione non dà alcun rilievo al modulo procedimentale prescelto, dalla parte, per l'introduzione della lite, bensì esclusivamente al suo oggetto; pertanto, tale norma (eccezionale) si applica indistintamente a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, a prescindere dalle forme del rito volta per volta prescelto.

Dunque, il Ministero della Giustizia risponde al quesito nei seguenti termini:

precisazione

«Per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all'art. 281-decies c.p.c. ovvero promossi con altro modulo procedimentale, il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dall'art. 13, c. 3, d.P.R. n. 115/2002».

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