
Rispondendo al quesito pervenuto tramite il canale Filo diretto, il Ministero della Giustizia afferma che tale contributo deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dall'art. 13, c. 3, D.P.R. n. 115/2002.
Con la circolare del 27 marzo 2024, il Ministero della Giustizia risponde ad un quesito in merito al pagamento del contributo unificato da versare per le opposizioni a decreto ingiuntivo introdotte, dinanzi agli Uffici del
Nelle sue argomentazioni, il Ministero ripercorre anzitutto quanto stabilito dall'
Esso prevede espressamente il dimezzamento del contributo unificato (calcolato in base al valore). Si osserva che la disposizione non dà alcun rilievo al modulo procedimentale prescelto, dalla parte, per l'introduzione della lite, bensì esclusivamente al suo oggetto; pertanto, tale norma (eccezionale) si applica indistintamente a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, a prescindere dalle forme del rito volta per volta prescelto.
Dunque, il Ministero della Giustizia risponde al quesito nei seguenti termini:
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«Per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all' |