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2 aprile 2024
La carenza di legittimazione processuale dell’amministratore di sostegno può essere rilevata d’ufficio?

La Cassazione risponde affermativamente, evidenziando però che in tal caso i giudici devono segnalare la questione alle parti ed attivare quindi il contraddittorio.

di La Redazione

L'amministratore di sostegno conveniva in giudizio la moglie del suo assistito per sentire dichiarare la nullità delle nozze perché celebrate quando l'assistito era incapace di intendere e di volere, tenuto conto che nell'ambito del procedimento culminato con la sua nomina era stata esperita una CTU le cui operazioni, che avevano riscontrato le condizioni per l'interdizione del periziando, si erano concluse dopo la celebrazione del matrimonio.
La convenuta si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda ed evidenziando il legame sentimentale sussistente con il marito da oltre trent'anni.
Il Tribunale di Lucca rigettava l'opposizione alla celebrazione del matrimonio proposta dal P.M.. Nel frattempo, la figlia del beneficiario spiegava intervento volontario ad adiuvandum associandosi alla domanda di annullamento del matrimonio.
Il Tribunale accoglieva la domanda dell'attore e dichiarava nullo il matrimonio, stante l'incapacità di intendere e di volere dello sposo al momento della celebrazione.
A seguito di gravame, però, la Corte d'Appello lo accoglieva affermando, in particolare, l'assenza ab initio di una legittimazione attiva dell'amministratore di sostegno ad impugnare il matrimonio ex art. 120 c.c..
La figlia del beneficiario si rivolge alla Corte di Cassazione, assumendo che il Giudice non avrebbe potuto rilevare, né dichiarare d'ufficio, il presunto difetto di legittimazione attiva dell'amministratore di sostegno per asserita carenza di autorizzazione del giudice tutelare, osservando come la questione fosse stata pacificamente risolta dalla sentenza impugnata, essendosi formato il giudicato nel passaggio dal primo al secondo grado di giudizio. Inoltre, il Giudice avrebbe dovuto attivare comunque il contraddittorio sulla questione, anziché porla a fondamento della decisione “a sorpresa”.

Con l'ordinanza n. 8088 del 26 marzo 2024, la Cassazione dichiara fondati i motivi di ricorso, rimarcando che a norma dell'art. 404 c.c., l'amministratore di sostegno assiste l'amministrato altresì promuovendo giudizi, ma a tal fine deve ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare. Ciò rende allora condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui la mancata autorizzazione del giudice tutelare integra un vizio processuale e non un difetto di legittimazione ad agire, che va a condizionare la legittimazione processuale dell'amministratore di sostegno per il valido compimento degli atti lui demandati. La questione della legittimazione processuale importa poi la questione relativa alla regolare costituzione del rapporto processuale, se possa o meno essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salvo il giudicato interno formatosi sul punto. Proprio con riferimento al giudicato interno, esso non risulta essersi formato nel caso di specie poiché non si è dibattuto durante il giudizio di tale legittimazione processuale.
Ciò significa che l'eccezione di carenza di legittimazione processuale dell'amministratore di sostegno poteva ben essere sollevata d'ufficio dai Giudici di secondo grado, ma nello statuire sulla questione gli stessi avrebbero dovuto segnalare la questione alle parti ed attivare quindi il contraddittorio. Tale obbligo è riconducibile all'art. 101, comma 2, c.p.c., e riguarda anche questioni miste di fatto e di diritto, come avviene nel caso di specie che richiede, per documentare la sussistenza del potere in capo all'amministratore di sostegno, degli accertamenti di fatto che presuppongano, appunto, l'esistenza di detto potere. 

Nel caso in esame, alla rilevazione d'ufficio dell'assenza della necessaria autorizzazione del giudice tutelare all'amministratore di sostegno non è seguita l'attivazione del contraddittorio tra le parti, precludendo all'appellante l'esercizio del potere di allegazione e di prova, derivandone la nullità della sentenza fondata sulla medesima questione. Se fosse stato attivato, infatti, l'attuale ricorrente avrebbe fatto presente che l'autorizzazione richiesta era stata allegata dall'amministratore di sostegno fin dall'atto di citazione di primo grado, circostanza che avrebbe indubbiamente comportato un diverso sviluppo della lite.
Gli Ermellini cassano quindi la sentenza impugnata rinviando gli atti ai Giudici di secondo grado.

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